Con ordinanze del Vicesindaco n. 11 del 30 marzo e n. 12 del 31 marzo 2021 il Comune di Dolo ha adottato le seguenti misure in vigore
fino a venerdì 30 aprile 2021 nel territorio di Dolo.
Si chiede la collaborazione della cittadinanza per l’applicazione di quanto di seguito riassunto.
ORDINA
a tutta la cittadinanza di applicare le seguenti limitazioni su tutto il territorio comunale, nel periodo intercorrente tra il 01 aprile e il 30 aprile 2021, fatto salvo il termine della stagione termica:
1. la temperatura ambiente non deve risultare superiore a:17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di combustione di biomasse per stufe con efficienza minore a 3 stelle (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016), in allerta verde comunicata da Arpav, e minore a 4 stelle (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016) in condizioni di allerta arancio e rosso comunicata da Arpav, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, da applicarsi su tutto il territorio regionale ad esclusione della zona IT0515 “Alpi e Prealpi”;
4. divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali su tutto il territorio regionale;
5. divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 diesel compreso, secondo il seguente schema:
Zona di riferimento e durata temporale
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Azione
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Categorie Soggette
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Comuni > 10.000 abitanti
Dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno
Allerta verde comunicata da Arpav
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Divieto di circolazione dei veicoli nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30
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AUTO (M)
Benzina E0, E1
Diesel E0, E1, E2
COMMERCIALI (N1, N2)
Benzina E0, E1
Diesel E0, E1, E2
CICLI E MOTO E0
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6. il divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, e per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
7. di prevedere le seguenti deroghe alle limitazioni al traffico, valide in occasione di “nessuna allerta- livello VERDE” attestata da Arpav:
a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di
titolo autorizzatorio;
e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
f) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
m) veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
n) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D. Lgs 285/92;
r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:
s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell’inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
bb) veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili.
cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
dd) esclusivamente fino al 30 aprile 2021, in via generale, in ragione della vigenza della deroga disposta con Decreto del coordinatore dell’Unità di crisi ex OCDPC n. 630/2020, n. 1 dell’8 gennaio 2021;
fermo quant’altro.
INVITA
gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
ESCLUSIONI
Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.
Relativamente al punto 3 in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.
AVVERTE
- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l’ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1-2-3, potrà essere verificata nell’ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 euro ad 500,00 euro da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.