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TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010)
La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 178 –‘ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia’, prevede, all'art. 3, importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. La nuova disciplina è entrata in vigore il 7 settembre 2010.
Ai sensi dell'art. 3 della legge in oggetto, l'appaltatore o il fornitore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Bonifici e conti correnti dedicati
Per i movimenti finanziari deve essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Comunicazioni alla stazione appaltante
L'appaltatore o il fornitore hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi .
Modalità di effettuazione dei bonifici
Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP ).
Clausola relativa alla tracciabilità
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola in virtù della quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola suddetta.
Sanzioni
L'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3.
Si invitano dunque fornitori e appaltatori a scaricare e compilare il modulo sotto indicato e a trasmetterlo, debitamente compilato, all'ufficio Protocollo del Comune di Dolo.
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. N. 445/2000 E DELLA LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".pdf
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