CHI VOTA
Per i Referendum votano:
1. tutti i cittadini italiani regolarmente iscritti nelle liste elettorali del comune;
Sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Dolo i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni di DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 e che siano in possesso dei requisiti di elettorato attivo.
Il corpo elettorale del Comune di Dolo è composto da 12.173 elettori (alla data di giovedì 20 ottobre 2016) di cui 5.882 maschi e 6.291 femmine.
2. i cittadini italiani residenti all'estero ossia iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), secondo le seguenti modalità:
- all’estero, per corrispondenza, per i cittadini italiani residenti negli Stati con i quali il Governo italiano ha concluso apposite intese. Il Consolato di riferimento trasmetterà direttamente all’indirizzo estero dell’elettore il plico elettorale contenente le schede di voto, le istruzioni sulle modalità di voto e i termini entro cui rispedire la busta, con le schede votate, al proprio Ufficio consolare. Se l’elettore non riceve il predetto plico elettorale, potrà recarsi di persona all’Ufficio consolare di riferimento, per verificare la propria posizione elettorale;
- è possibile l'esercizio di voto in Italia, presso il Comune italiano di iscrizione AIRE, se il cittadino AIRE ha fatto esplicita richiesta di opzione di voto in Italia, presso il Comune di iscrizione alle liste elettorali, compilando l’apposito modulo messo a disposizione del Consolato di riferimento.
- esclusivamente in Italia, recandosi presso il Comune italiano di iscrizione all’AIRE, per i cittadini residenti negli Stati esteri che non hanno stipulato intese di voto con il Governo italiano, e inoltre, per i cittadini residenti negli stati nei quali, nonostante il Governo italiano abbia concluso apposite intese, la situzione politica o sociale non consente il diritto al voto.
ATTENZIONE: i cittadini italiani temporaneamente all’estero ed appartenenti alle seguenti categorie:
- gli elettori italiani iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che per motivi di lavoro, studio o cure, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Legge n. 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla L. n. 52 del 6 maggio 2015).
Chi intende partecipare al voto, dovrà far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali “entro 10 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali”, e cioè entro SABATO 8 OTTOBRE 2016 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), una opzione valida per la consultazione di DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.
Per garantire l’esercizio del diritto di voto verranno considerate valide le opzioni che perverranno entro MERCOLEDì 2 NOVEMBRE 2016, cioè trentaduesimo giorno antecedente la votazione (Circolare prefettizia Venezia n. 1926 del 30 settembre 2016).
L’opzione può essere inviata per posta elettronica, anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano al Comune, anche da persona diversa dall’interessato, secondo le seguenti modalità:
- email all’indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.dolo.ve.it;
- posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it;
- consegna diretta presso l’Ufficio SI Cittadino – Ufficio Elettorale (palazzo Municipale via B. Cairoli n. 39, ingresso da Piazza Municipio tel. 041 5121937).
La dichiarazione di opzione deve essere obbligatoriamente corredata dalla copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni, comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. n. 459/2001).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2016 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000).