ARCHIVIO AMMINISTRAZIONE APERTA

INTERVENTI DEL COMUNE DI DOLO DIRETTI A EROGARE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE, NONCHÉ IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI E DEI COMPENSI A PERSONE, PROFESSIONISTI, IMPRESE ED ENTI PRIVATI OVVERO DEI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
Ai sensi art. 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012 'Misure urgenti per la crescita del Paese', convertito, con modificazioni, in L. 134 del 7.08.2012
Il D.L. n. 83/2012, contenente le ‘Misure per la crescita del Paese’(convertito, con modificazioni, in L. 134/2012)all'articolo 18 ribadisce i ben noti obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa, enfatizzandone le conseguenze in caso di violazione. Il legislatore, in particolare, attribuisce grande rilevanza alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relativi alle decisioni che comportano spendita di denaro pubblico.
Il D.L. 83/2012, all'art. 18,
nel dettaglio, prevede:
- un PRIMO OBBLIGO - di immediata attuazione (ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012). In sintesi: fornire una visibilità totale in merito agli interventi delle amministrazioni diretti a erogare sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché in merito all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati ovvero dei vantaggi economici di qualunque genere (di cui all'art.12 della L.241/1991) erogati a enti pubblici e privati. L’obbligo di visibilità si concretizza nella pubblicazione all’interno della
home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei dati della sezione ‘Trasparenza, valutazione e merito;
- in particolare, nei siti web devono essere indicati obbligatoriamente: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
- UN SECONDO OBBLIGO, a decorrere DAL 1° GENNAIO 2013. Per le concessioni di vantaggi economici, la pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, con riconoscimento di diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art.30 del codice del processo amministrativo di cui al
D.Lgs.vo104/2010.
Informazioni e dati soggetti all'obbligo di pubblicazione
Per consultare le informazioni e i dati soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, in L. 134/2012
(dati relativi a vantaggi di qualunque genere a imprese, attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati) suddivisi per ogni Settore del Comune di Dolo
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