Comune di Dolo  
   
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Statuto Comunale
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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1
La comunità
1. La comunità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall’ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà. Il principio di autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e dì rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e al personale posto al vertice dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi dì equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.
4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 3
Lo statuto
1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 4
I regolamenti comunali
1. 1 regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati, se la legge non dispone diversamente, dal Consiglio Comunale, al quale compete modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti diventano esecutivi dopo l'intervenuta approvazione da parte del Co.Re.Co. I regolamenti non soggetti a controllo, diventano esecutivi dopo l'avvenuta pubblicazione nell'Albo Pretorio.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 5
Ruolo e funzioni generali
1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale senza distinzioni di razza e credo religioso.
3. Il comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e della Comunità delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto alla salute, al lavoro, alla casa, all'istruzione;
e) incentivazione di iniziative e scambi socio-culturali tra comunità locali di diversa nazionalità al fine di promuovere l'integrazione tra culture diverse.
f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
g) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
h) promozione della tutela e del rispetto degli animali in quanto autonomi esseri viventi, il cui maltrattamento costituisce offesa al sentimento comune.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati e ogni altra azione del Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà richiamando ciascuno all'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza.
4. Promuove e partecipa ad accordi con la Provincia, i Comuni e con altri soggetti pubblici o privati compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Attua i principi contenuti nello Statuto del contribuente per rendere più trasparente l’operato dell’Amministrazione e indurre nei contribuenti più consapevolezza dei loro effettivi diritti e doveri.
6. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
7. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria Comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per 24,17 Kmq, confina con i comuni di Mira, Campagna Lupia, Fossò, Stra, Camponogara, Fiesso D'Artico, Pianiga.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Cairoli n. 39.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 7
Stemma e gonfalone
1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Comune di Dolo".
2. Lo stemma del comune è come descritto dall'apposito decreto del consiglio dei ministri.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Norme generali
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 9
Norme di comportamento. Pari opportunità
1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili della collettività amministrativa e di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L’espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l’obbligo di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e nelle designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 10
Le spese di propaganda elettorale
1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a Consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa al cui rispetto i candidati e le liste devono vincolarsi con dichiarazione sottoscritta sullo stesso apposta. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello di conclusione della consultazione elettorale. Nello stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che è pubblicato all'albo comunale per trenta giorni decorrenti da quello successivo al deposito. Il deposito dei due documenti è effettuato presso l'ufficio del Segretario comunale che dispone la pubblicazione ed invia copia degli stessi al Presidente del Consiglio comunale. Gli originali, concluse le pubblicazioni, sono conservati nell'archivio comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED I CONSIGLIERI

Art. 11
Competenze generali
1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli Assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.
5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.

Art. 12
Composizione e durata in carica
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.

Art. 13
Presidenza del Consiglio da parte del Sindaco Vicepresidente
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituiscono, nell'ordine, il Vicesindaco e l'Assessore più anziano di età a condizione che gli stessi ricoprano anche la carica di Consigliere comunale.

Art. 14
Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio
1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regola¬rità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l’adozione degli atti fondamen¬tali che l’ordinamento attribuisce al Consiglio comunale ed assicura con le modalità previste dal presente statuto la partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di mandato.
4. Il Presidente del Consiglio:
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle richieste e proposte del¬l’Assemblea e della Giunta, che risultano istruite ai sensi di legge;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dal TUEL 267/2000, dallo statuto e dal regolamento;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 dell'ordinamento ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico finanziaria e con il difensore civico, ove istituito, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

Art. 15
I Consiglieri comunali Prerogative
1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. 1 Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, esclusi gli atti preparatori, allorché il relativo procedimento sia ancora in corso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
7. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, sono comprese nell’ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.

Art. 16
Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura dì cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 17
Consigliere comunale: cessazione dalla carica Sospensione
1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stes¬so scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al proto¬collo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non ne¬cessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso dì sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surroga.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dagli artt. 141, 142 e 143 del TUEL n. 267/2000, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18
Regolamento del Consiglio Comunale
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite e disciplina la gestione delle risorse stesse.

Art. 19
Attività d'indirizzo politico amminístrativo del Consiglio comunale
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Direttore Generale, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
n) definizione dell'importo del gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, nonché delle altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 20
Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma elenco annuale dei lavori pub¬blici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.

Art. 21
Conferenza permanente dei Capigruppo
1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, ì gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.
2. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente. La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza permanente dei Capigruppo". E' convocata per l'esame di proposte relative alle modalità ed all'ordine dei lavori del Consiglio, alla interpretazione di norme dello statuto e del regolamento consiliare ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
3. Il regolamento ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 22
Commissioni consiliari permanenti. Istituzione
1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedi¬menti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla costituzione oltre alle Commissioni di cui al precedente art. 21, di Commissioni consiliari permanenti, i cui membri siano eletti nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la par¬tecipazione delle minoranze e stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.
2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme dì pubblicità dei lavori.

Art. 23
Commissioni d’indagine
1. Il Consiglio comunale su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un quinto dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d’indagine sull'attività dell’Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da non più di cinque Consiglieri, due dei quali scelti fra le minoranze.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro atto connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell’indagine effettuata, richiedendo, al Presidente apposita convocazione dello stesso, in seduta segreta.
6. Il regolamento prevede le norme per l’esercizio dei poteri e per il funzionamento della Commissione d'indagine.

Sezione II

LE ADUNANZE

Art. 24
Consiglio comunale Prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco, che la presiede.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti e alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.
4. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti ed alla convalida della elezione, riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti. del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.

Art. 25
Consiglio comunale Convocazione Indirizzi generali
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) l'avviso dì convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente delle questioni sottoposte al Consiglio;
e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso dì convocazione all'albo comunale, dell'invio alla Giunta, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere nell'adunanza, agli organi d'informazione;
f) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri chiede al Presidente la convocazione entro venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.

Art. 26
Numero legale dei Consiglieri
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, arrotondando l'eventuale frazione per eccesso, senza computare il Sindaco.

Art. 27
Adunanze del Consiglio in seconda convocazione.
1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione.

Art. 28
Adunanze del Consiglio e delle Commissioni Pubblicità
1. Le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi in forma segreta.
3. In occasione della riunione del Consiglio comunale vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove si tiene l'adunanza, la bandiera della Repubblica Italiana e quelle dell'Unione Europea e della Regione Veneto per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni e attività.

Art. 29
Obbligo di astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.


Art. 30
Votazioni dei Consiglieri comunali
1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono ì loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

Art. 31
Pubblicazione dei provvedimenti
1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
3. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 32
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
1. Qualora gli organi competenti del comune, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.


CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33
Composizione e nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori dallo stesso nominati, tra cui un Vicesindaco fino ad un massimo di sette.
2. La nomina deve essere comunicata al Consiglio subito dopo il giuramento del Sindaco.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo di tre, che abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle liste durante l’ultima competizione elettorale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

Art. 34
Assessori comunali Divieti - Durata in carica - Revoca
1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.


Art. 35
Giunta comunale Convocazione e presidenza
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il Vicesindaco.

Art. 36
Giunta comunale Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta autorizza il Sindaco, quando la legge non preveda l’esclusiva competenza in capo ai responsabili dei servizi, a ricorrere e resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali in ogni grado del giudizio.
4. La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.
5. La Giunta adotta:
il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.
6. La Giunta:
- provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto previsto dalla legge.
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- fissa, in presenza degli stanziamenti adeguati sullo specifico intervento di bilancio, l'importo mensile dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 37
Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.
7. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 38
Giuramento del Sindaco
1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 39
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell’archivio dell'ente dal Segretario comunale.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 40
Linee programmatiche del Sindaco
1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco promuove sul documento di programma la partecipazione e la valutazione del Consiglio comunale che in apposita adunanza esprime proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato dal Sindaco. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre al Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale, con funzioni consultive.

Art. 41
Linee programmatiche Attuazione Verifica
1. Entro il 30 maggio e il 30 settembre di ogni anno, la Commissione consiliare permanente di controllo provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori e riferisce, entro 20 giorni dalla conclusione della verifica, al Consiglio comunale, con una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle linee programmatiche e della corrispondenza dei costi sostenuti alle previsioni. Copia della relazione è inviata almeno 10 giorní prima dell'adunanza consiliare, al Sindaco e per suo tramite alla Giunta, che comunicano al Consiglio le loro deduzioni sull'esito della verifica.

Art. 42
Linee programmatiche Adeguamento
1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato e, entro venti giorni, lo sottopone all'esame dell'Assemblea consiliare perché esprima le proprie osservazioni e proposte. Alla seduta partecipano gli Assessori ed il Segretario Comunale, con funzioni consultive.
Art. 43
Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo Risposta
1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per materia, risponde alla interrogazione od alla istanza presentata dai Consiglieri fornendo in forma esauriente per iscritto o verbalmente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 44
Orario delle attività, servizi ed uffici
1. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 45
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 46
Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi
1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore od un Consigliere comunale, dallo stesso prescelto.

Art. 47
Servizio Sanitario Nazionale
Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci
1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

Art. 48
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 49
Durata in carica
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 50
Mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 51
Dimissioni del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
TITOLO III

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E GARANZIA

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE, AUTONOMIA, SUSSIDIARIETA’

Art. 52
Partecipazione popolare - Diritto
1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nel quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d’età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona o in forma associata.

Art. 53
Associazioni e organismi di partecipazione.
Riconoscimento e promozione.
1. Il Comune riconosce e afferma il valore delle libere e autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per la loro iscrizione, senza spese e con procedure effettuate d’ufficio, nell’apposito albo tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione con l’ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione di cui ai successivi articoli.

Art. 54
Associazioni e organismi di partecipazione
Rapporti con il Comune
1. Il Comune assicura alle associazioni tempestive informazoni sulle attività e iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo, da parte delle associazioni predette, ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.
2. La Giunta, prima di assumere iniziative o adottare provvedimenti di rilevante interesse generale, può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell’Amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 55
Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, oltre che nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 5, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il presidente del Consiglio comunale, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio, riunisce la Conferenza dei Capigruppo con il compito di redigere la "Carta dei diritti dei cittadini" di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e la "Carta dei servizi sociali" di cui all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I diritti affermati nelle "carte" suindicate, dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio comunale, costituiranno riferimenti per l'attività del Comune.
4. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate con l'intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidarietà ed in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma quinto, dell'ordinamento degli enti locali.


CAPO II

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 56
Consultazioni
1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.


Art. 57
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, viene inviata in copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale e l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, anche virtuali, e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 58
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta scritta all’interrogazione deve essere motivata e fornita, ove richiesta, entro 30 giorni dalla data di arrivo.

Art. 59
Proposte
1. Qualora un numero di cittadini, non inferiore a 300, inoltri al Sindaco, proposte scritte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e, tali proposte, siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere tecnico dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente ed ai capigruppo presenti in consiglio comunale, entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi, anche virtuali, e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 60
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10%, arrotondato per eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di competenza comunale, con esclusione di quelle sottoriportate.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) Regolamento di contabilità;
e) Bilancio preventivo e rendiconto di gestione;
f) Atti relativi al personale del Comune;
g) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, può deliberare l'indizione di referendum.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse anche richieste di referendum aventi come oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il referendum proposto dagli elettori non viene indetto nel caso in cui il Consiglio comunale, con proprio provvedimento, ne recepisca il contenuto essenziale entro 60 giorni dalla sua presentazione.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa, reperendo contestualmente i fondi necessari .
12. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 61
Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede sia amministrativa, sia civile, che penale. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo il caso in cui il Comune si sia costituito in giudizio volontariamente o in forza del contradditorio ordinato dal Giudice oppure abbia fatte proprie le azioni e i ricorsi promossi dall'elettore. Le Associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 62
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione ovvero quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieti l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 63
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio, e, se del caso, in appositi spazi, anche virtuali, facilmente accessibili a tutti.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati ai sensi del comma 2.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 64
Ufficio per le relazioni con il pubblico.
1. Al fine di rendere effettivi i principi di partecipazione all'attività amministrativa il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, provvede alla ridefenizione dei compiti e alla riorganizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 65
Elezione
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni della Provincia di Venezia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune di Dolo, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

Art. 66
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione ostativa alla sua nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali.
4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 67
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune con compiti di garanzia in merito all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché per assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano stati violati la legge, lo statuto o un regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque gli si rivolga; deve inoltre essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno la settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo i principi e le modalità previste dall’art. 127 TUEL 267/2000.

Art. 68
Facoltà e prerogative
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a., di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 69
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione inerente l’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco, affinché siano discussi nel Consiglio Comunale.

Art. 70
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo, determinato annualmente dal Consiglio Comunale, non deve essere superiore a quello di un Assessore lavoratore dipendente non in aspettativa.

Art. 71
Disposizioni
1. Apposito regolamento disciplinerà le procedure riguardanti la nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico.


CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 72
Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 73
Procedimenti ad istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni, fatte salve diverse disposizioni di legge.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 74
Obiettivi dell'attività amministrativa.
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 75
Servizi pubblici comunali.
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 76
Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 77
Aziende speciali.
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione o compartecipazione ad aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 78
Struttura delle aziende speciali.
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 79
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 80
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 81
Convenzioni.
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82
Consorzi.
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 63 comma 2, del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 83
Accordi di programma.
1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 TUEL 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 84
Principi strutturali e organizzativi.
1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione