TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA
CAPO I
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI
Art. 1
La comunità
1. La comunità locale è autonoma, secondo i
principi stabiliti dalla Costituzione, dall’ordinamento
giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono
per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà.
Il principio di autonomia ed i diritti che esso assicura ai
cittadini sono le linee guida per la redazione e l'interpretazione
dello statuto e dei regolamenti.
2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione,
libera e democratica, dei cittadini all'attività del
Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi
del Comune assicurano la promozione dei valori culturali,
sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di
storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi,
nel processo di sviluppo e dì rinnovamento, i livelli
più elevati, esprimendo l'identità originaria
ed i caratteri distintivi propri della società civile
che la compone.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi
che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione
e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte
con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza
l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue
il conseguimento di tali finalità.
Art. 2
L'autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme
lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento
generale della Comunità.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni
impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e al personale
posto al vertice dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto
della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità,
il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge
secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi
dì equità, imparzialità e buona amministrazione,
perseguendo con spirito di servizio verso la comunità
dei cittadini le finalità enunciate nel precedente
articolo.
4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea
dell'autonomia locale, ratificata dall’Italia con la
legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del
Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.
Art. 3
Lo statuto
1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce
e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio,
per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso
competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio
Comunale, con la partecipazione della società civile
organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa
che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia
locale determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza
e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di
legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili
dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in
conformità ai principi, alle finalità e norme
stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della
legge.
4. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto
al processo di evoluzione della società civile, assicurando
costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite
e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità
rappresentata.
Art. 4
I regolamenti comunali
1. 1 regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune,
formati ed approvati, se la legge non dispone diversamente,
dal Consiglio Comunale, al quale compete modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo
i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per
realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento
autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate
fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti diventano esecutivi dopo l'intervenuta approvazione
da parte del Co.Re.Co. I regolamenti non soggetti a controllo,
diventano esecutivi dopo l'avvenuta pubblicazione nell'Albo
Pretorio.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite
con sanzioni amministrative la cui entità è
stabilita nei singoli regolamenti.
CAPO II
IL COMUNE
Art. 5
Ruolo e funzioni generali
1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente
rappresentativo di ogni interesse della Comunità che
risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione
e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione
o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini è, secondo il principio
di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di
quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento
delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce
la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle
comunità esistenti nel territorio comunale senza distinzioni
di razza e credo religioso.
3. Il comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento
da parte dei cittadini e della Comunità delle seguenti
finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni
persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità,
la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione
delle condizioni personali e sociali;
b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità
della vita nella Comunità, tutelando in particolare
i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano
in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno
e condizioni di autosufficienza;
c) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione
ed intervento per assicurare pari opportunità di vita
e di lavoro ad uomini e donne;
d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità
e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto alla
salute, al lavoro, alla casa, all'istruzione;
e) incentivazione di iniziative e scambi socio-culturali tra
comunità locali di diversa nazionalità al fine
di promuovere l'integrazione tra culture diverse.
f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della
comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa
imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
g) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed
ambientale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili
i beni che lo costituiscono;
h) promozione della tutela e del rispetto degli animali in
quanto autonomi esseri viventi, il cui maltrattamento costituisce
offesa al sentimento comune.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati e ogni altra
azione del Comune si propongono di assicurare pari dignità
ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali,
ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà
richiamando ciascuno all'adempimento dei doveri come prima
forma di convivenza.
4. Promuove e partecipa ad accordi con la Provincia, i Comuni
e con altri soggetti pubblici o privati compresi in ambiti
territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche
e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali
omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto
ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico
il processo complessivo di sviluppo.
5. Attua i principi contenuti nello Statuto del contribuente
per rendere più trasparente l’operato dell’Amministrazione
e indurre nei contribuenti più consapevolezza dei loro
effettivi diritti e doveri.
6. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di
competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone
nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri
cittadini.
7. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di
interesse della propria Comunità, secondo le modalità
previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite,
per questi interventi, dalla legislazione regionale.
Art. 6
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per 24,17 Kmq, confina
con i comuni di Mira, Campagna Lupia, Fossò, Stra,
Camponogara, Fiesso D'Artico, Pianiga.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via
Cairoli n. 39.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente
nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi
in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 7
Stemma e gonfalone
1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con
il nome di "Comune di Dolo".
2. Lo stemma del comune è come descritto dall'apposito
decreto del consiglio dei ministri.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni
qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione
dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può
disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del
comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione
dello stemma del comune per fini non istituzionali.
TITOLO II
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 8
Norme generali
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco
e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del
Comune, a suffragio universale. Gli Assessori, componenti
la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Art. 9
Norme di comportamento. Pari opportunità
1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle
loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità
ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della
distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità
di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili
della collettività amministrativa e di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza
del Comune. L’espletamento degli incarichi predetti
non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità
a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto
che gli Amministratori hanno l’obbligo di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto
grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera
devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario
che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano
le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano
condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione
dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura
condizioni di pari opportunità nelle nomine e promuove
la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni
consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che
sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e nelle
designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché
nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio,
dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza
di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta
e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.
Art. 10
Le spese di propaganda elettorale
1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni
a Sindaco ed a Consigliere comunale deve essere accompagnato
dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa al
cui rispetto i candidati e le liste devono vincolarsi con
dichiarazione sottoscritta sullo stesso apposta. Tale documento
è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio
del comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello
di conclusione della consultazione elettorale. Nello stesso
modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine
della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati
e delle liste che è pubblicato all'albo comunale per
trenta giorni decorrenti da quello successivo al deposito.
Il deposito dei due documenti è effettuato presso l'ufficio
del Segretario comunale che dispone la pubblicazione ed invia
copia degli stessi al Presidente del Consiglio comunale. Gli
originali, concluse le pubblicazioni, sono conservati nell'archivio
comunale.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sezione I
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED I CONSIGLIERI
Art. 11
Competenze generali
1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce
l'indirizzo politico amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli
altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva
dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad
altri organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento
delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte
del Sindaco e dei singoli Assessori ed i risultati accertati
con il controllo della gestione.
5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio
alla programmazione dell'attività del Comune e per
l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite
nei successivi articoli.
Art. 12
Composizione e durata in carica
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da
un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto
alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.
Art. 13
Presidenza del Consiglio da parte del Sindaco Vicepresidente
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che
esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare
le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituiscono,
nell'ordine, il Vicesindaco e l'Assessore più anziano
di età a condizione che gli stessi ricoprano anche
la carica di Consigliere comunale.
Art. 14
Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio
1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri,
i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle
attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere
discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l'osservanza
delle leggi e la regola¬rità delle discussioni
e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di
sciogliere l’adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l’adozione
degli atti fondamen¬tali che l’ordinamento attribuisce
al Consiglio comunale ed assicura con le modalità previste
dal presente statuto la partecipazione del Consiglio alla
definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica
dell’attuazione del programma di mandato.
4. Il Presidente del Consiglio:
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle richieste e
proposte del¬l’Assemblea e della Giunta, che risultano
istruite ai sensi di legge;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti
dei Consiglieri Comunali previsti dal TUEL 267/2000, dallo
statuto e dal regolamento;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura
l'attività delle stesse per gli atti che devono essere
sottoposti all'Assemblea;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze previste dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini
secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 dell'ordinamento
ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione
economico finanziaria e con il difensore civico, ove istituito,
secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo
statuto e dal regolamento.
Art. 15
I Consiglieri comunali Prerogative
1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con
piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione
o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. 1 Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti,
tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del loro mandato, esclusi gli atti preparatori, allorché
il relativo procedimento sia ancora in corso. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
L’accesso comprende la possibilità, per ciascun
Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti
adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare
una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione,
per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e
controllo politico amministrativo attribuite al Consiglio
dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici
del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, copie
informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente
utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal
pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure
stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti
di competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed
istanze di sindacato ispettivo.
6. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono
a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono
esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno
preso parte alla riunione od alla votazione astenendosi, od
abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
7. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio,
sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, sono comprese
nell’ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni
dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le
stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.
Art. 16
Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione
alle adunanze
1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene
per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale,
esperita negativamente la procedura dì cui al successivo
comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano
le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere
al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica
il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate
e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo
allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente,
entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative
delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito
il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio
le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere.
Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando
sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione
alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti
della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.
Art. 17
Consigliere comunale: cessazione dalla carica Sospensione
1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni
dallo stes¬so scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio,
presentate al proto¬collo del Comune nel quale sono immediatamente
registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono
irrevocabili, non ne¬cessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il
Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari,
attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima
lista che segue l’ultimo eletto. Non si fa luogo alla
surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso dì sospensione dalla carica di un Consigliere,
adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza dell’esercizio delle funzioni
di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga
la decadenza si procede alla surroga.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo,
limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una
delle cause previste dagli artt. 141, 142 e 143 del TUEL n.
267/2000, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo
Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che
con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario
per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio
è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle
funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 18
Regolamento del Consiglio Comunale
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
3. Il regolamento determina le modalità per fornire
al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per
l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite e disciplina
la gestione delle risorse stesse.
Art. 19
Attività d'indirizzo politico amminístrativo
del Consiglio comunale
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali
e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti
obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Direttore Generale, del segretario o di altri
funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge.
n) definizione dell'importo del gettone di presenza per la
effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale
e delle commissioni consiliari permanenti, nonché delle
altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte
del sindaco.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica
del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
Art. 20
Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo
sull'attività comunale, su quella delle istituzioni
e delle aziende, attraverso:
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento,
dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori
delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche
generali;
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle
previsioni comprese nel programma elenco annuale dei lavori
pub¬blici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione
relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati
con le previsioni di bilancio;
d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione
allegata;
e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio
dei revisori dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete
al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.
Art. 21
Conferenza permanente dei Capigruppo
1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a
quella d'insediamento, ì gruppi consiliari, costituiti
in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza
il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.
2. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione
consiliare permanente. La Commissione è coordinata
dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di
"Conferenza permanente dei Capigruppo". E' convocata
per l'esame di proposte relative alle modalità ed all'ordine
dei lavori del Consiglio, alla interpretazione di norme dello
statuto e del regolamento consiliare ed in ogni altra occasione
nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti
dei gruppi consiliari.
3. Il regolamento ne disciplina l'organizzazione e le forme
di pubblicità dei lavori.
Art. 22
Commissioni consiliari permanenti. Istituzione
1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento
degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio
dei provvedi¬menti, iniziative, attività di competenza
del Comune da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea
consiliare, procede alla costituzione oltre alle Commissioni
di cui al precedente art. 21, di Commissioni consiliari permanenti,
i cui membri siano eletti nel proprio seno con criterio proporzionale,
assicurando la par¬tecipazione delle minoranze e stabilendo
per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni
in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra
i settori dell'organizzazione dell'ente.
2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne
disciplina l'organizzazione e le forme dì pubblicità
dei lavori.
Art. 23
Commissioni d’indagine
1. Il Consiglio comunale su proposta motivata avanzata per
scritto da almeno un quinto dei componenti può istituire
al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d’indagine
sull'attività dell’Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da non più di cinque
Consiglieri, due dei quali scelti fra le minoranze.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente
ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto
dell'indagine e ad ogni altro atto connesso del quale l'ente
disponga o che abbia la possibilità di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell’indagine
effettuata, richiedendo, al Presidente apposita convocazione
dello stesso, in seduta segreta.
6. Il regolamento prevede le norme per l’esercizio dei
poteri e per il funzionamento della Commissione d'indagine.
Sezione II
LE ADUNANZE
Art. 24
Consiglio comunale Prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco, che la
presiede.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame
della posizione degli eletti e alla convalida della loro elezione,
riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti
della Giunta, dallo stesso nominati.
4. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame
della posizione degli eletti ed alla convalida della elezione,
riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la
Costituzione italiana e la comunicazione dei componenti della
Giunta, dallo stesso nominati, elegge tra i propri componenti
la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12
e seguenti. del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967 n. 223.
Art. 25
Consiglio comunale Convocazione Indirizzi generali
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata
dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal
Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti
da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini per il tempestivo invio degli avvisi
di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta
dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo
di posta elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche
relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità
agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) l'avviso dì convocazione deve comprendere le indicazioni
di cui al punto a) e quelle relative alle modalità
di adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente
delle questioni sottoposte al Consiglio;
e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso
dì convocazione all'albo comunale, dell'invio alla
Giunta, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione,
agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate
ad argomenti da discutere nell'adunanza, agli organi d'informazione;
f) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri chiede
al Presidente la convocazione entro venti giorni del Consiglio,
indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno
ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni
relative alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.
Art. 26
Numero legale dei Consiglieri
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale
in prima convocazione è necessaria la presenza della
metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune,
senza computare il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione
deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
per legge, arrotondando l'eventuale frazione per eccesso,
senza computare il Sindaco.
Art. 27
Adunanze del Consiglio in seconda convocazione.
1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia
andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri
per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene
nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione.
Art. 28
Adunanze del Consiglio e delle Commissioni Pubblicità
1. Le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto
dal comma successivo.
2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione
le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi
in forma segreta.
3. In occasione della riunione del Consiglio comunale vengono
esposte all'esterno dell'edificio, ove si tiene l'adunanza,
la bandiera della Repubblica Italiana e quelle dell'Unione
Europea e della Regione Veneto per il tempo in cui il Consiglio
esercita le proprie funzioni e attività.
Art. 29
Obbligo di astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici,
se non nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e
immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
Art. 30
Votazioni dei Consiglieri comunali
1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati
nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno
votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro
provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali
i Consiglieri esprimono ì loro voti in modo da consentire
al Segretario comunale di registrarli a verbale.
Art. 31
Pubblicazione dei provvedimenti
1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede
dell'ente, per quindici giorni consecutivi. Contestualmente
all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi
testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme
stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità
deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto
giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva
se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato
regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato
un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni
diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello
stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
3. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale
la richiesta di controllo sospende l’esecutività
delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o
non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo
il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 32
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
1. Qualora gli organi competenti del comune, sebbene invitati
a provvedere entro congruo termine ritardino od omettano di
compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico Regionale,
ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo.
Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento
dell'incarico.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 33
Composizione e nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e dagli Assessori dallo stesso nominati, tra cui
un Vicesindaco fino ad un massimo di sette.
2. La nomina deve essere comunicata al Consiglio subito dopo
il giuramento del Sindaco.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri
nel numero massimo di tre, che abbiano i requisiti di compatibilità
e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale
e che non siano stati candidati nelle liste durante l’ultima
competizione elettorale, assicurando condizioni di pari opportunità
fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella
composizione della Giunta.
Art. 34
Assessori comunali Divieti - Durata in carica - Revoca
1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. I componenti della Giunta comunale durano in carica per
cinque anni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 35
Giunta comunale Convocazione e presidenza
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso
di sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il Vicesindaco.
Art. 36
Giunta comunale Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano
nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del
Sindaco e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta autorizza il Sindaco, quando la legge non preveda
l’esclusiva competenza in capo ai responsabili dei servizi,
a ricorrere e resistere in giudizio nell’interesse del
Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi
giurisdizionali in ogni grado del giudizio.
4. La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
ed alla loro attuazione;
per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione
espressi dal Consiglio;
per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli
organismi di partecipazione popolare;
esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte
del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore
generale;
per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli
uffici con contratto di diritto privato.
5. La Giunta adotta:
il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri fissati dal Consiglio comunale;
le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni
di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza;
le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi
finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale
e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni
ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche,
tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione
d'interessi generali della comunità che non rientrano
nelle funzioni di gestione;
le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva,
da comunicare all'organo consiliare.
6. La Giunta:
- provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale
degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere
sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap,
in stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto previsto
dalla legge.
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni
che a questo competono;
- fissa, in presenza degli stanziamenti adeguati sullo specifico
intervento di bilancio, l'importo mensile dell'indennità
di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale,
ove nominato o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei
responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 37
Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione
comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior
livello di collaborazione l'attività degli organi di
governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti
ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel
pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni,
competenze e responsabilità, promuovendo da parte di
tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati
all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso
la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità
ed assume le iniziative più idonee per assicurarne
il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli
organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai
quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni
dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo
le finalità di elevare la qualità della vita
della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire
e consolidare lo sviluppo.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe
per esercitare tali funzioni.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita
le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite
o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita
le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono
attribuite dalle leggi.
7. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti
degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e
degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili
o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti
della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.
Art. 38
Giuramento del Sindaco
1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta
d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana.
Art. 39
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e
prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale,
nomina i componenti della Giunta comunale.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco
che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando
le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale
il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la
composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali
il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e
degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività
del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto,
controfirmato dal delegato e conservato nell’archivio
dell'ente dal Segretario comunale.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 40
Linee programmatiche del Sindaco
1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la
Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo,
al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione
del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco promuove sul documento
di programma la partecipazione e la valutazione del Consiglio
comunale che in apposita adunanza esprime proposte, contributi
e osservazioni, relativi al documento elaborato dal Sindaco.
Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre al
Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale, con funzioni
consultive.
Art. 41
Linee programmatiche Attuazione Verifica
1. Entro il 30 maggio e il 30 settembre di ogni anno, la Commissione
consiliare permanente di controllo provvede alla verifica
dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte
del Sindaco e degli Assessori e riferisce, entro 20 giorni
dalla conclusione della verifica, al Consiglio comunale, con
una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni e dei
progetti compresi nelle linee programmatiche e della corrispondenza
dei costi sostenuti alle previsioni. Copia della relazione
è inviata almeno 10 giorní prima dell'adunanza
consiliare, al Sindaco e per suo tramite alla Giunta, che
comunicano al Consiglio le loro deduzioni sull'esito della
verifica.
Art. 42
Linee programmatiche Adeguamento
1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento
del programma, sia in base alle risultanze della verifica
e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia
per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta,
alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo
il documento di adeguamento del programma di mandato e, entro
venti giorni, lo sottopone all'esame dell'Assemblea consiliare
perché esprima le proprie osservazioni e proposte.
Alla seduta partecipano gli Assessori ed il Segretario Comunale,
con funzioni consultive.
Art. 43
Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo Risposta
1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per
materia, risponde alla interrogazione od alla istanza presentata
dai Consiglieri fornendo in forma esauriente per iscritto
o verbalmente tutte le informazioni, dati ed altri elementi
e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
Art. 44
Orario delle attività, servizi ed uffici
1. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 45
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro
i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi.
Art. 46
Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi
1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei
Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno
carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare
alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore od un
Consigliere comunale, dallo stesso prescelto.
Art. 47
Servizio Sanitario Nazionale
Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci
1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta
al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle
necessità della popolazione del Comune relativamente
alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento
dei presidi, alle attività, iniziative, interventi
finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività
svolta e valuta con la stessa le problematiche che più
direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria
locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di
competenza comunale.
Art. 48
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi.
Art. 49
Durata in carica
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni
e può essere rieletto alla carica secondo le disposizioni
vigenti.
Art. 50
Mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un commissario.
Art. 51
Dimissioni del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni
caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E GARANZIA
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE, AUTONOMIA, SUSSIDIARIETA’
Art. 52
Partecipazione popolare - Diritto
1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare
sono riconosciuti alla popolazione del Comune nel quale sono
compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori,
che hanno compiuto sedici anni d’età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e iscritti
nell’anagrafe da almeno tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente
la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente
da ogni persona o in forma associata.
Art. 53
Associazioni e organismi di partecipazione.
Riconoscimento e promozione.
1. Il Comune riconosce e afferma il valore delle libere e
autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine
di concorrere agli interessi generali della comunità
mediante la promozione di finalità culturali, sociali,
turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità
e che non perseguono scopi di lucro.
2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità
per la loro iscrizione, senza spese e con procedure effettuate
d’ufficio, nell’apposito albo tenuto dal Comune,
con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti
di collaborazione con l’ente, per attuare le iniziative
di informazione e collaborazione di cui ai successivi articoli.
Art. 54
Associazioni e organismi di partecipazione
Rapporti con il Comune
1. Il Comune assicura alle associazioni tempestive informazoni
sulle attività e iniziative del Comune e sulle modalità
della loro attuazione, promuovendo, da parte delle associazioni
predette, ogni utile proposta che abbia per fine la migliore
tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento
della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini,
la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.
2. La Giunta, prima di assumere iniziative o adottare provvedimenti
di rilevante interesse generale, può indire la riunione
dei rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte, per
conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell’Amministrazione
con quelle degli organi di partecipazione.
Art. 55
Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini
e di formazioni sociali
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio
dell'autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà,
oltre che nelle forme previste dal secondo comma dell'art.
5, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare
ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi
con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed
economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni
con gli stessi disposti.
3. Il presidente del Consiglio comunale, entro i termini e
con le modalità stabilite dal Consiglio, riunisce la
Conferenza dei Capigruppo con il compito di redigere la "Carta
dei diritti dei cittadini" di cui all'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 281, e la "Carta dei servizi sociali"
di cui all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I
diritti affermati nelle "carte" suindicate, dopo
l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio comunale,
costituiranno riferimenti per l'attività del Comune.
4. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale
le linee programmatiche delle attività da realizzare
nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate
con l'intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni
di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e
delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidarietà
ed in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma
quinto, dell'ordinamento degli enti locali.
CAPO II
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 56
Consultazioni
1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all’attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento.
Art. 57
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale,
può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione
per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità
di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono
rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro
30 giorni, la assegna in esame all’organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone,
viene inviata in copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale
e l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro
30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante
affissione negli appositi spazi, anche virtuali, e, comunque,
in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari
che risiedono nel territorio del comune.
Art. 58
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti
dell’attività amministrativa.
2. La risposta scritta all’interrogazione deve essere
motivata e fornita, ove richiesta, entro 30 giorni dalla data
di arrivo.
Art. 59
Proposte
1. Qualora un numero di cittadini, non inferiore a 300, inoltri
al Sindaco, proposte scritte per l’adozione di atti
amministrativi di competenza dell’ente e, tali proposte,
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo,
il Sindaco, ottenuto il parere tecnico dei responsabili dei
servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la
proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente
ed ai capigruppo presenti in consiglio comunale, entro 30
giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i proponenti
e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro
30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi, anche virtuali, e sono comunicate formalmente
ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 60
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10%, arrotondato
per eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali può
chiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi
e abrogativi in tutte le materie di competenza comunale, con
esclusione di quelle sottoriportate.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi
locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento
è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria
le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) Regolamento di contabilità;
e) Bilancio preventivo e rendiconto di gestione;
f) Atti relativi al personale del Comune;
g) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei
componenti assegnati, può deliberare l'indizione di
referendum.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse anche richieste di referendum aventi come
oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi
competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle
materie di cui al precedente comma 2.
6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale
vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
7. Il referendum proposto dagli elettori non viene indetto
nel caso in cui il Consiglio comunale, con proprio provvedimento,
ne recepisca il contenuto essenziale entro 60 giorni dalla
sua presentazione.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato
della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto
della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se
non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà
più uno degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai
cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente
motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali.
11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa, reperendo contestualmente
i fondi necessari .
12. I referendum di cui al presente articolo non possono avere
luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 61
Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
e i ricorsi che spettano al Comune in sede sia amministrativa,
sia civile, che penale. In caso di soccombenza, le spese sono
a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo il
caso in cui il Comune si sia costituito in giudizio volontariamente
o in forza del contradditorio ordinato dal Giudice oppure
abbia fatte proprie le azioni e i ricorsi promossi dall'elettore.
Le Associazioni di protezione ambientale possono proporre
le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario
che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.
Art. 62
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti,
anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli
atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati
o sottoposti a limiti di divulgazione ovvero quelli dei quali
il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieti
l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve
avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito
regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati
gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto
richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità
per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 63
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione
di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e
devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione
all'Albo Pretorio, e, se del caso, in appositi spazi, anche
virtuali, facilmente accessibili a tutti.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere
notificati all’interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni
devono essere pubblicizzati ai sensi del comma 2.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati
nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli
spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna
divulgazione.
Art. 64
Ufficio per le relazioni con il pubblico.
1. Al fine di rendere effettivi i principi di partecipazione
all'attività amministrativa il Comune, nell'esercizio
della propria potestà regolamentare, provvede alla
ridefenizione dei compiti e alla riorganizzazione dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso
e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini,
anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative
e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti
delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica
e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualità dei servizi
e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le
relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione,
nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico
delle varie amministrazioni.
CAPO III
DIFENSORE CIVICO
Art. 65
Elezione
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale,
salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con
altri comuni della Provincia di Venezia, a scrutinio segreto
e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente
articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione
comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo
dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra
persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia
di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa
e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche,
giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio
che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento
del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla
carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri
di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune di Dolo, gli amministratori e i
dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende
che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione
comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni
o contributi.
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione
comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi
dipendenti o con il Segretario comunale.
Art. 66
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga
una condizione ostativa alla sua nomina o nel caso egli tratti
privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo
incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri comunali.
4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni,
prima che termini la scadenza naturale dell’incarico,
sarà il Consiglio comunale a provvedere.
Art. 67
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso
gli organi e gli uffici del Comune con compiti di garanzia
in merito all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti
comunali, nonché per assicurare il rispetto dei diritti
dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli
interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene
siano stati violati la legge, lo statuto o un regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la
violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può
dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché
la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle
forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché
a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento
a vantaggio di chiunque gli si rivolga; deve inoltre essere
disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno
la settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni
comunali secondo i principi e le modalità previste
dall’art. 127 TUEL 267/2000.
Art. 68
Facoltà e prerogative
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei
locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale,
unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo
svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato,
può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione
comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del
servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito
del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha
richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali
le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare
l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi
che ritiene opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante
dell’imparzialità e del buon andamento delle
attività della p.a., di presenziare, senza diritto
di voto o di intervento, alle sedute pubbliche di commissioni
concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti
concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette
riunioni.
Art. 69
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di
marzo, la relazione inerente l’attività svolta
nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate
e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno
allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico, nella relazione di cui al primo comma,
può altresì indicare proposte rivolte a migliorare
il funzionamento dell’attività amministrativa
e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a
garantire l’imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio,
trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in Consiglio
comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità,
il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni
al Sindaco, affinché siano discussi nel Consiglio Comunale.
Art. 70
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità
di funzione il cui importo, determinato annualmente dal Consiglio
Comunale, non deve essere superiore a quello di un Assessore
lavoratore dipendente non in aspettativa.
Art. 71
Disposizioni
1. Apposito regolamento disciplinerà le procedure riguardanti
la nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico.
CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 72
Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà
di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico
il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui
che è delegato ad adottare le decisioni in merito e
il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 73
Procedimenti ad istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto
che ha presentato l’istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l’interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione
di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data
opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal
regolamento, comunque non superiore a 60 giorni, fatte salve
diverse disposizioni di legge.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 74
Obiettivi dell'attività amministrativa.
1. Il comune informa la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza,
di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei
servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente
statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri comuni e con
la provincia.
Art. 75
Servizi pubblici comunali.
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.
Art. 76
Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione
e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni,
a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi
che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente
statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del
comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali,
delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
Art. 77
Aziende speciali.
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione
o compartecipazione ad aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne
approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a
criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono
essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi.
Art. 78
Struttura delle aziende speciali.
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura,
il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali
sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti
di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo
i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si
può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione
e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e
alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
Art. 79
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi
di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi
e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali,
i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione
dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità
e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo
le modalità organizzative e funzionali previste nel
regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell'istituzione.
Art. 80
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione
dell'ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la
partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o
azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve
in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti
di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei
consigli di amministrazione delle società per azioni
o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei
soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente
l'andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l'interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività
esercitata dalla società medesima.
Art. 81
Convenzioni.
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera
apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali,
altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo
coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 82
Consorzi.
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali
in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 63
comma 2, del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 83
Accordi di programma.
1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla
competenza primaria e prevalente del comune sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 TUEL 267/2000,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro
connesso adempimento.
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art. 84
Principi strutturali e organizzativi.
1. L’amministrazione del comune si esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata
ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività
svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) superamento della rigida separazione delle competenze nella
divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità
delle strutture e del personale e della massima collaborazione |