Approvato con
delibera C.C. n. 81 del 27.12.06 – esecutivo il 14.01.2007
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione
del regolamento
Art. 2 - Definizione e principi in materia di accesso
Art. 3 - Notifica ai controinteressati
Art. 4 - Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici
e diffusi
Art. 5 - Accesso informale
Art. 6 - Procedimento di accesso formale
Art. 7 - Accoglimento della richiesta e modalità di
accesso
Art. 8 - Rilascio di copie e tariffe
Art. 9 - Esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art. 10 - Differimento dell'accesso
Art. 11 - Accesso agli atti e divieti di divulgazione in materia
di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Art. 12 - Ricorsi
Art. 13 - Diritto di accesso alle informazioni
Art. 14 - Modalità di esercizio dell'accesso alle informazioni
Art. 15 - Accesso per vie telematiche
Art. 16 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
dei consiglieri comunali
Art. 17 - Diritto di informazione e di accesso dei revisori
dei conti
Art. 18 - Norme finali
Articolo 1
(Ambito di applicazione del Regolamento)
1. Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è esercitabile nei confronti
di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale
(“interessato”), corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è richiesto l’accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta
e detenuti alla stessa data nei confronti dell’autorità
competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta
ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le
richieste di accesso.
3. Il presente regolamento è stato elaborato nel pieno
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell’azione amministrativa, così
come definite dai principi stabiliti dalla Legge 7 agosto
1990 n. 241 e dal successivo D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184
Articolo 2
(Definizione e principi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente regolamento
si intende:
a) per “ diritto di accesso”, il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interesse pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione
e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente
alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
da diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le
sue finalità di pubblico interesse, costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità
e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.117,
secondo comma lettera m), della Costituzione .
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati dall’articolo 9 del presente regolamento.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso del Comune
di Dolo che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della
persona alla quale i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n 445, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere
i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Articolo 3
(Notifica ai controinteressati)
1. Fermo quanto previsto dall’art.
5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati,
di cui all’art. 2 comma 1, lettera c), è tenuta
a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica
per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche
conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art.
7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare
una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta
di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione
di cui al comma 1.
Articolo 4
(Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o
diffusi)
1. Le disposizioni sulle modalità
del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano
anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
Articolo 5
(Accesso informale)
1. Qualora in base alla natura
del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati
il diritto di accesso può essere esercitato in via
informale mediante richiesta, anche verbale, al Settore del
Comune di Dolo competente a formare l’atto conclusivo
del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri
poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità,
è accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione
di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione,
è presentata dal titolare dell’ufficio interessato
o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è
trattata ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche
per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto
del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati,
invita l’interessato a presentare richiesta formale
di accesso.
Articolo 6
(Procedimento di accesso formale)
1. Qualora non sia possibile
l’accoglimento immediato della richiesta in via informale,
ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità
del documento o sull’esistenza di controinteressati,
l’amministrazione invita l’interessato a presentare
richiesta d’accesso formale, su modulistica predisposta
e messa a disposizione dell’utenza dall’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, di cui l’ufficio stesso rilascia
ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa
da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso
è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente.
Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 4, e 5 dell’articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine
di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta
all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima
nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione,
entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente
con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il
termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente,
il funzionario preposto all’unità organizzativa
o altro dipendente addetto all’unità competente
a formare il documento o a detenerlo stabilmente, secondo
quanto stabilito dall’organizzazione interna di questa
pubblica amministrazione.
Articolo 7
(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)
1. L’atto di accoglimento
della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio,
completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché
di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne
copia.
2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti
nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento,
fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio
indicato nell’atto di accoglimento della richiesta,
nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale
addetto.
4. I documenti sui quali è consentito l’accesso
non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati
in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente
o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento
di altra persona di cui vanno specificate le generalità,
che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.
L’interessato può prendere appunti e trascrivere
in tutto o in parte i documenti presi in visione.
Articolo 8
(Rilascio di copie e tariffe)
1. Il rilascio di copie di
atti e documenti amministrativi di cui al presente regolamento,
compresi quelli di natura fotocinematografica ed elettromagnetica,
è soggetto al pagamento dei soli costi di riproduzione,
senza corresponsione di ulteriori oneri, ad eccezione dell’imposta
di bollo e dei diritti di segreteria per le copie autenticate
conformi all’originale.
2. Le tariffe per il rilascio delle copie, di qualsiasi genere
e natura, sono commisurate ai costi di riproduzione e sono
determinate periodicamente con atto della giunta comunale
a cura del Settore nella cui competenza ricade la responsabilità
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il pagamento
della tariffa e, se nel caso, dell’imposta di bollo
e dei diritti di segreteria, è effettuato al momento
del ritiro dei documenti.
3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un ente pubblico,
di cui al comma 2 art.1 del decreto legislativo 165/2001 e
successive integrazioni, l’invio dei documenti è
gratuito.
4. Per le richieste evase per posta o con altro mezzo, il
pagamento deve essere effettuato a mezzo vaglia postale o
versamento in c.c. postale o assegno circolare non trasferibile,
prima dell’invio delle copie richieste e deve comprendere
anche, a titolo di rimborso le spese postali di spedizione
pari al costo della raccomandata A.R. o le spese di posta
celere quando espressamente richiesto dall’utente.
5. L’esame e la visione dei documenti sono gratuiti.
Articolo 9
(Esclusione e limitazione del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso, secondo
quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 agosto
1990 n. 241 è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni,
e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
3. Il diritto di accesso è altresì escluso per
quei documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti
cui si riferiscono. In particolare sono esclusi dal diritto
di accesso:
a) certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti
e ogni altro documento correlato ad atti giudiziari, utilizzati
a vario titolo per l’attività dell’ente;
b) accertamenti medici o medico-legali e la relativa documentazione,
utilizzati a vario titolo per l’attività dell’ente;
c) verbali ed atti istruttori afferenti l’attività
di commissioni di indagine istituite dal Consiglio Comunale,
ove l’atto istitutivo ne preveda la segretezza;
d) documenti contenenti notizie riguardanti la vita privata
compresa la salute e il domicilio, la residenza di persone
fisiche, relativi anche a dipendenti e amministratori;
e) documenti contenenti apprezzamenti e giudizi su persone,
compresi quelli relativi a rapporti interni all’ente;
f) pareri legali richiesti dall’ente a supporto dell’attività
amministrativa;
g) atti indicati come riservati dalla Pubblica Amministrazione
dalla quale provengono;
h) note interne, atti e documenti relativi a controversie
legali, giudiziali ed altre vertenze in corso, sempre che
a essi non si faccia riferimento in provvedimenti finali,
nonché ogni atto oggetto di vertenza giudiziaria la
cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito di giudizi
o causare violazione del segreto di indagini preliminari;
i) documentazione relativa all’attività alla
situazione finanziaria, economica, patrimoniale e reddittuale
di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività
amministrativa;
j) atti e denunce relativi a controversie legali;
k) atti e certificazioni relative allo stato di salute dei
dipendenti, nonché la documentazione relativa ai loro
fascicoli personali, fatte salve possibili richieste d’accesso
da parte del dipendente stesso;
l) relazioni e rapporti redatti su richiesta della Procura
o delle Procure della Corte dei Conti o comunque connessi
all’espletamento dell’attività delle suddette
Autorità;
m) atti, pareri e corrispondenza relativi a procedimenti giudiziari
in corso o a una lite in potenza, la cui diffusione leda il
diritto alla riservatezza dei singoli o arrechi grave danno
all’Amministrazione Comunale;
n) fascicoli personali degli assistiti a norma delle leggi
e regolamenti in materia;
o) documenti riguardanti la concessione di servizi, sussidi
e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse
allo stato di necessità e/o salute limitatamente alle
motivazioni medesime, comprese le relazioni provenienti dalle
strutture comunali o dalle strutture sanitarie sulla condizione
socio- economica e personale di famiglie e di singoli soggetti;
p) atti relativi a produzioni industriali coperte da brevetto
e indicate dalle aziende interessate;
q) elaborati tecnici e grafici riguardanti l’installazione
di sistemi di sicurezza in edifici privati e pubblici;
r) progetti cartografie e documentazioni tecniche relativi
ad immobili destinati ad installazioni militari, penitenziarie
e/o sede di attività di P.S., nonché ospitanti
attività creditizie, bancarie e a rischio di incidente
rilevante;
s) piano di sicurezza comunale per la gestione delle postazioni
di emissione della Carta di Identità Elettronica predisposto
in attuazione del 2° comma dell’art.7 vicies ter
della 32 marzo 2005, n.43;
t) fascicoli inerenti situazioni personali, patrimoniali o
reddittuali del soggetto, utilizzati dall’Ufficio Tributi
nell’attività di verifica e accertamento di imposte,
tasse contributi di competenza dell’ente, fatte salve
richieste dell’interessato;
u) denunce relative ad imposte e tasse, nonché dichiarazioni
relative a tributi riscossi dal comune dalle quali si possa
direttamente o indirettamente desumere la consistenza patrimoniale/reddittuale
dei contribuenti e loro conviventi;
v) cartelle socio - assistenziali, ivi comprese le relazioni
sociali, documenti di natura sanitaria e tutto quanto concorra
a formare le suddette cartelle, in riferimento a singole persone
o nuclei familiari;
w) relazioni nei progetti educativi - riabilitativi (compresi
video) riguardanti portatori di handicap;
x) immagini dei bambini, adulti o anziani nell’ambito
delle attività educative e assistenziali del comune;
y) documentazione inerente a trattamenti e accertamenti sanitari
obbligatori;
z) documentazione relativa a domande di contributi/esenzione
dal pagamento di spese sanitarie;
aa) atti che contengono notizie attinenti allo stato di salute,
alle condizioni psicofisiche di persone, all’uso di
sostanze stupefacenti, alle relazioni e stati familiari, ai
rapporti economici tra coniugi e alimentandi;
3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere
negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
4. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi
di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito
e nei limiti di tale connessione.
5. Deve comunque essere garantito ai richiedenti, che abbiano
un interesse personale, concreto e attuale, l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici. In tali casi
il diritto di accesso è consentito nei limiti della
pertinenza e dell’adeguatezza rispetto alle esigenze
di tutela dello specifico interesse giuridico che viene in
considerazione, con omissione delle informazioni a tal fine
inutili; se i dati concernono lo stato di salute o la vita
sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l’accesso
è consentito se necessario a tutelare diritti di rango
almeno pari a quelli dell’interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 D.Lgs.
196/2003).
6. Per la visione di atti conservati negli archivi corrente,
di deposito e storico, si osservano le norme di cui agli articoli
77 e 78 del R.D. 02.10.1911 n. 1163 ed il capo III di cui
al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.
Articolo 10
(Differimento dell’accesso)
1. Ove sia sufficiente una
tutela temporanea per:
a) la salvaguardia di specifiche esigenze di riservatezza
dell’amministrazione comunale nella fase preparatoria
dei provvedimenti di competenza, in relazione a documenti
la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa,
b) assicurare un’adeguata riservatezza quando i documenti
riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione
dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
c) assicurare un’adeguata riservatezza in qualsiasi
altro ed eventuale caso previsto dall’articolo 24 comma
6 della legge 241/90, ricadente nelle competenze del comune
di Dolo;
il responsabile del procedimento dell’accesso ne dispone
con proprio atto il differimento, indicandone la durata.
2. In particolare è differito l’accesso, per
il tempo di seguito indicato, ai documenti sottoelencati:
a) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti
penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura
di procedimenti disciplinari o comunque riguardante personale
dipendente, sino alla conclusione del relativo procedimento
o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano
più ritenersi secretati per le esigenze dalla legge.
b) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili
del relativo procedimento o, comunque, sino al momento in
cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati
per le esigenze tutelate dalla legge.
c) denuncie amministrative, esposti, segnalazioni comunque
denominate, a seguito delle quali l’amministrazione
abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva,
di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento
non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative
anche di natura pecuniaria ovvero con l’archiviazione;
laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa,
esposto o segnalazione, sia oggetto di informativa all’autorità
giudiziaria, devono essere sottratti all’accesso gli
atti propulsivi e/o i documenti facenti parte del procedimento,
sino alle determinazioni dell’autorità giudiziaria
medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti
non debbano più ritenersi secretati per le esigenze
tutelate dalla legge.
d) i documenti relativi all’attività istruttoria
per la valutazione del personale fino alla conclusione del
relativo procedimento.
e) i verbali delle commissioni di gara fino alla conclusione
della procedura di gara e quindi alla avvenuta aggiudicazione.
Articolo 11
(Accesso agli atti e divieti di divulgazione
in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163)
1. Salvo quanto espressamente
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte,
e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal suddetto codice
per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi
di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la
cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti,
non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006
per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e
ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b) alle dichiarazioni di altri imprenditori partecipanti alla
procedura di gara contenenti dati sensibili e giudiziari;
c) al piano economico- finanziario presentato dal promotore
di un intervento da realizzare in project financing;
d) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali
o in atto, relative ai contratti pubblici;
e) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore
del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a)
e b), e' comunque consentito l'accesso al concorrente che
lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi
in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito
della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti
alla disciplina della parte III del D.Lgs. 163/2006, all'atto
della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori
economici interessati, della qualificazione e della selezione
degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti,
gli enti aggiudicatari possono imporre requisiti per tutelare
la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Articolo 12
(Ricorsi)
1. Il rifiuto, la limitazione
o il differimento dell’accesso richiesto in via formale
sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di
accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente,
alla individuazione delle categorie di cui all’articolo
24 della legge 241/90, ed alle circostanze di fatto per cui
la richiesta non può essere accolta così come
proposta.
2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso,
espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente
può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 3, ovvero chiedere, nello stesso
termine, al difensore civico del Comune di Dolo, ove costituito,
che sia riesaminata la suddetta determinazione; fino quando
tale organo non sia istituito, la competenza è attribuita
al difensore civico della Provincia di Venezia. Il difensore
civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine,
il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o differimento, ne informa il richiedente
e lo comunica all’autorità disponente. Se questa
non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l’accesso è consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della
sua istanza al difensore civico.
3. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 2 è
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo
Regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso
può essere proposto con istanza presentata al presidente
e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione
o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria
adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare
in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.
L’amministrazione può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal Sindaco.
5. Il giudice amministrativo, sussistendo i presupposti, ordina
l’esibizione dei documenti richiesti.
Articolo 13
(Diritto di accesso alle informazioni)
1. Il diritto di accesso alle
informazioni si intende riferito a quelle ricavabili da atti,
documenti, pubblicazioni, registrazioni e dati in possesso
dell’amministrazione comunale.
2. Chiunque ha inoltre diritto alle informazioni sullo stato
degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame
di documenti, progetti e procedimenti che comunque lo riguardino.
Articolo 14
(Modalità di esercizio dell’accesso alle informazioni)
1. Qualora la materia oggetto
della richiesta di informazioni presenti caratteristiche di
complessità o particolarità, il Responsabile
di Settore competente può richiedere che le istanze
riguardanti lo stato degli atti e delle procedure, progetti
o provvedimenti, siano presentate per iscritto in carta semplice.
Tali richieste vanno presentate al Responsabile dell’Ufficio
competente. Spetta a quest’ultimo decidere, entro trenta
giorni dalla presentazione, in merito al rilascio o meno delle
informazioni richieste; in caso di rifiuto egli è tenuto
a indicare per iscritto i motivi e il richiedente può
in tal caso rivolgersi al Segretario Generale o al difensore
civico del Comune di Dolo, ove costituito; fino quando tale
organo non sia istituito, la competenza è attribuita
al difensore civico della Provincia di Venezia.
2. Spetta altresì al Responsabile dell’Ufficio
decidere se incaricare del rilascio di informazioni anche
altri addetti dell’ufficio, particolarmente per l’ordinaria
amministrazione.
Articolo 15
(Accesso per vie telematiche)
1. Il Comune di Dolo è
impegnato ad adottare le misure necessarie per assicurare
che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche
in via telematica. Le modalità di invio delle domande
e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni dagli articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni.
Articolo 16
(Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
dei consiglieri comunali)
1. I Consiglieri Comunali hanno
diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni
in possesso dei medesimi uffici utili all’espletamento
del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali, con richiesta nella quale vengano
dichiarate le finalità d’uso connesse all’esercizio
del proprio mandato, hanno diritto al rilascio di copia di
tutti i documenti, le notizie e le informazioni in possesso
del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
3. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è
effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
L’istanza è ricevuta dal dipendente preposto
e redatta su apposito modulo, nel quale il Consigliere deve
indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia
e deve apporre data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione
che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio
delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
4. Il rilascio delle copie avviene entro cinque giorni dalla
data di richiesta. Qualora la richiesta abbia per oggetto
atti particolarmente complessi, alla presentazione della richiesta
l’ufficio Segreteria è tenuto a precisare quale
sia il maggior termine per il rilascio, comunque non superiore
a quindici giorni.
5. L’ufficio preposto, qualora rilevi la sussistenza
di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta,
ne informa entro il termine di cui al precedente comma il
Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale
sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione
che il loro uso è limitato all’esercizio dei
diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale,
ai sensi dell’allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 642.
Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo
non sono addebitati al Consigliere comunale rimborsi di costi
di ricerca, misura, fotocopia e rilascio, sia perché
l’esercizio del diritto di accesso attiene all’esercizio
della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore,
sia perché in nessun caso egli può fare uso
privato dei documenti così acquisiti.
Articolo 17
(Diritto d’informazione e di accesso dei revisori dei
conti)
Il diritto di accesso agli
atti amministrativi e a eventuali informazioni da parte dei
Revisori dei Conti, viene esercitato presso i singoli Responsabili
di Settore su semplice richiesta verbale in tempi e modi da
concordare senza alcuna spesa.
Articolo 18
(Norme finali)
1. A decorrere dall’entrata
in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente
regolamento approvato con delibera n. 34 in data 23.04.94
e tutte le norme interne in contrasto con il presente Regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del D.P.R. 12 aprile
2006 n. 184, il presente regolamento viene trasmesso alla
Commissione per l’Accesso istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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