APPROVATO
con deliberazione di C.C. n. 30 del 19.07.2001
Modificato con delibera C.C. n. 10 del 28.02.2003 –
Esecutivo il 03.04.2003
Modificato con delibera C.C. n. 41 del 30.09.2004 –
Esecutivo il 04.11.2004
N.B.: il “TITOLO III
- ESECUZIONE IN ECONOMIA” e stato superato dal Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi
e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 75 del 14.11.2006
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 - Oggetto del Regolamento
Art 2 - Norme applicabili
TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
Art 3 - La determina a contrarre
Art 4 - I modi di scelta del contraente
Art 5 - Pubblicità dei bandi
Art 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
Art 7 - Pubblico incanto
Art 8 - Licitazione privata
Art 9 - Espletamento gara per i pubblici incanti e le licitazioni
private
Art 10 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di
licitazione privata
Art 11 - Appalto concorso
Art 12 - La commissione di gara per l’appalto concorso
Art 13 - Procedimento di aggiudicazione dell’appalto
concorso
Art 14 - Trattativa privata
Art 15 - Gare ufficiose
Art 16 - Cottimo fiduciario
Art 17 - Concorso di idee
Art 18 - Commissione giudicatrice del concorso di idee
Art 19 - Atti preliminari alla stipulazione
Art 20 - Cauzione definitiva
Art 21 - Deposito per spese contrattuali
Art 22 - Stipulazione del contratto
Art 23 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
Art 24 - Divieto di cessione del contratto
Art 25 - Durata del contratto
Art 26 - Domicilio del contraente
Art 27 - Ufficiale rogante
Art 28 - Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati
del contratto
Art 29 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
Art 30 - Cessione di credito e procura
Art 31 - Revisione dei prezzi
Art 32 - Vigilanza e collaudo
TITOLO III - ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art 33 - Oggetto
Art 34 - Modalità di esecuzione
Art 35 - Lavori in economia
Art 36 - Beni e servizi in economia
Art 37 - Responsabile del servizio
Art 38 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
per beni e servizi
Art 39 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
Art 40 - Verifica della prestazione
Art 41 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Art 42 - Lavori mediante cottimo
Art 43 - Contabilizzazione dei lavori
Art 44 - Perizia suppletiva
Art 45 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione
diretta
Art 46 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
Art 47 - Collaudo dei lavori
Art 48 - Lavori d’urgenza
Art 49 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza
Art 50 - Garanzie
Art 51 - Inadempimenti
TITOLO IV – DISPOSIZION1 FINALI
Art 52 - Entrata in vigore
*******
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Nel rispetto della legge
e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina
l’attività contrattuale posta in essere dal Comune
per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L’attività contrattuale è svolta secondo
criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.
Art. 2 - Norme applicabili
1. L’attività
contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme
del Codice Civile, dalle Leggi dello Stato, dallo Statuto
comunale e dal presente regolamento, nonché dalle Leggi
della Regione del Veneto, e dagli usi negoziali, in quanto
applicabili.
2. Il Comune si attiene ai sensi dell’articolo 192 del
Dlgs 18.08.2000, n. 267, alle procedure previste dalla normativa
della Comunità Economica Europea recepita o comunque
vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d’oneri
generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente
a determinati tipi di contratti, e capitolati d’oneri
speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente
all’oggetto proprio del contratto.
TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI
I CONTRATTI
Art. 3 - La determina a contrarre
1. La determina a contrarre
di cui all’articolo 192 del Dlgs 18.08.2000, n. 267,
è adottata dal Responsabile del servizio interessato.
Art. 4 - I modi di scelta del
contraente
1. I contratti dei comuni riguardanti
alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti
ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici
incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti
è consentito il ricorso alla licitazione privata, all’appalto
concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità
previste dalla legislazione statale, comunitaria recepita
o comunque vigente e dalle norme del presente regolamento.
3. E’ consentito procedere mediante cottimo fiduciario
per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo III.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali
può essere bandito un concorso di idee.
Art. 5 - Pubblicità
dei bandi
1. Nei casi in cui la legge
statale e la normativa comunitaria non preveda le modalità
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione
deve essere effettuata mediante affissione all’albo
pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate,
in relazione all’oggetto e all’entità del
contratto, nella determina a contrarre.
Art. 6 - Termini per le procedure
di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge
statale e la normativa comunitaria non preveda termini diversi,
non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando o dell’avviso di gara all’albo pretorio,
per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per
la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza da indicare nella determina a contrarre
di cui all’articolo 3, i termini di cui al comma 1 possono
essere ridotti a dieci giorni per la ricezione della domanda
di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle
offerte.
Art. 7 - Pubblico incanto
1. Per pubblico incanto si
intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata
può presentare offerta.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal
Comune con la determina a contrarre.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo
svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato, e quelle comunitarie recepite o comunque vigenti salvo
gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento
per particolari tipi di contratti e salvo quanto previsto
dall’articolo 9.
Art. 8 - Licitazione privata
1. Per licitazione privata
si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto
le imprese invitate dal Comune.
2. Spetta al responsabile del servizio approvare l’elenco
delle imprese da invitare alla gara.
3. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per
lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e quelle comunitarie recepite o comunque vigenti salvo
gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento
per i particolari tipi di contratti e salvo quanto previsto
dall’articolo 9.
Art. 9 - Espletamento gara
per i pubblici incanti e le licitazioni private
1. All’espletamento delle
procedure del pubblico incanto e della licitazione privata
provvede il Responsabile del servizio interessato, quale Presidente,
che funge anche da segretario verbalizzante, assistito da
due testimoni.
2. Di tutte le operazioni viene dato atto in apposito processo
verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai
testimoni e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando
di gara e la lettera d’invito. Nel verbale di gara devono
anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le
contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
3. L’aggiudicazione avviene con determina dello stesso
Responsabile del servizio.
Art. 10 - Approvazione del
verbale di pubblico incanto e di licitazione privata
1. L’efficacia dell’aggiudicazione
è subordinata alla determina di approvazione del verbale
di gara da parte del Responsabile del servizio.
2. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da
preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi
l’impegno di spesa assunto con la determina a contrarre,
il Responsabile del servizio è tenuto a pronunciarsi
sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione
dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore
spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto
del contratto.
Art. 11 - Appalto concorso
1. Per appalto concorso si
intende la stessa procedura ristretta di cui all’articolo
8, nella quale l’impresa partecipante, in base alla
richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo
alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i mezzi
in base ai quali è disposta a eseguirla.
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal
presente regolamento per specifici contratti, l’appalto
concorso è adottato per i contratti che per il loro
oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari
competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. Spetta al Responsabile del servizio approvare l’elenco
delle imprese da invitare secondo le modalità previste
dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per
i vari tipi di contratto.
Art. 12 - La commissione di
gara per l’appalto concorso
1. La valutazione tecnica ed
economica delle offerte è effettuata da una Commissione
composta dal Responsabile del servizio interessato, che la
presiede, e da due esperti nominati dallo stesso Responsabile
del servizio. Funge da segretario un dipendente designato
dal Responsabile del servizio. La nomina degli esperti deve
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
2. La Commissione delibera con la presenza di tutti i suoi
componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a
maggioranza di voti.
3. La Commissione ha la responsabilità del procedimento
dell’appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno,
nel luogo e nell’ora, preventivamente comunicati agli
offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal
Responsabile del servizio.
Art. 13 - Procedimento di aggiudicazione
dell’appalto concorso
1. La Commissione, dopo avere
accertato l’avvenuto adempimento delle formalità
preliminari alla gara, procede:
a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai
sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le ditte le cui offerte siano invalide;
b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima
di procedere all’esame delle offerte stesse, nel rispetto
dei criteri di massima di cui al comma 2;
c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee
e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
e) a formare la graduatoria delle ditte e indicare la ditta
prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la Commissione deve
tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici
delle singole offerte e delle garanzie di capacità
e di serietà che presentano gli offerenti.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene
dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto
dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione
a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara
e la lettera d’invito. Nel verbale di gara devono anche
essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni
formulate dalle ditte concorrenti.
4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è
approvato con determina del Responsabile del servizio.
5. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da
preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi
l’impegno di spesa assunto con la determina a contrarre,
il Responsabile del servizio è tenuto a pronunciarsi
sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione
dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore
spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto
del contratto.
Art. 14 - Trattativa privata
1. Per trattativa privata si
intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le
imprese di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto.
2. La trattativa privata è ammessa:
a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da
specificare nella determina a contrarre, per le quali non
possono essere utilmente seguite le forme degli articoli 7,
8 e 11 del presente regolamento;
b) quando l’incanto o la licitazione privata siano andate
deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che ove si
sperimentassero, andrebbero deserte;
c) per l’acquisto di cose la cui produzione è
garantita da privativa industriale, o per la cui natura non
è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetto
di precisione che una sola ditta può fornire con i
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati
ad uffici comunali;
f) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti
e forniture si tale da non consentire l’indugio dell’incanto
o della licitazione;
g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta
previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da
indicare nella determina a contrarre.
Art. 15 - Gare ufficiose
1 Per l’espletamento
delle gare ufficiose si richiama quanto previsto dagli articoli
9 e 10 del presente regolamento.
Art. 16 - Cottimo fiduciario
1. Il cottimo fiduciario è
una forma per l’esecuzione dei servizi in economia di
cui al Titolo III del presente regolamento.
2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all’art.
144 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554,
e le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.
Art. 17 - Concorso di idee
1. In caso di necessità
di provvedere alla progettazione di un’opera o lavori
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico artistico e conservativo, nonché
tecnologico il comune valuta l’opportunità di
applicare la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee come previsto dall’articolo 17, comma
13, della legge 11.02.1994, n. 109 e dagli articoli 55, 57,
58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
Art. 18 - Commissione giudicatrice
del concorso di idee
1. Alla valutazione degli studi
di fattibilità e dei progetti preliminari provvede
una commissione composta dal Responsabile del servizio, che
la presiede, e da due esperti nominati dal responsabile stesso.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
un dipendente di categoria non inferiore alla categoria B,
designato dal responsabile del servizio.
2. La commissione fissa i criteri di valutazione degli studi
di fattibilità e dei progetti presentati formulando
un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l’esame dei progetti devono partecipare,
per la validità del giudizio, tutti i componenti della
commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria
di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve farsi atto in un
apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente,
dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso,
ad ultimazione dei lavori, alla Giunta comunale unitamente
agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza
dell’Amministrazione comunale.
Art. 19 - Atti preliminari
alla stipulazione
1. Prima di procedere alla
stipulazione del contratto, deve essere accertato:
a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla
certificazione antimafia;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo
le modalità di cui all’art. 20;
c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito
delle spese contrattuali;
d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti
per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente
regolamento.
Art. 20 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei
danni derivati al Comune dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente
pagate in più in confronto del credito dell’altro
contraente, nei contratti stipulati nell’interesse del
Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non
inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell’importo
dedotto in contratto. Per i lavori pubblici trova applicazione
l’articolo 30 della legge 11.02.1994, n. 109.
2. Per i contratti, tranne quelli di durata, il cui valore
non superi L. 30.000.000 si prescinde dalla richiesta della
cauzione.
3. La cauzione definitiva può essere prestata in uno
dei seguenti modi:
a) in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa
e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza in beni
stabiliti in prima ipoteca;
b) mediante fidejussione bancaria;
c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società
di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni.
4. Per le società cooperative la cauzione definitiva
sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento
dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
5. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con
le modalità stabilite dal Comune.
6. Il Responsabile del servizio ha la facoltà in casi
speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le
forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte
di notoria solidità nonché per le provviste
di materie e derrate che per la loro natura, o per l’uso
speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel
luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori
e per i prodotti d’arte, macchine, strumenti e lavori
di precisione, l’esecuzione dei quali deve commettersi
ad artefici o ditte specializzate. L’esonero della cauzione
è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari
tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato
dal Responsabile del servizio previa acquisizione della dichiarazione
del soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione
del contratto dell’avvenuto adempimento delle condizioni
e degli obblighi contrattuali.
Art. 21 - Deposito per spese
contrattuali
1. Tutte le spese inerenti
ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo
quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga
diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese
contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale
di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica
utilità.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, deve essere
effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione
del contratto, nella cassa economale.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, l’ufficio
contratti predispone, in duplice esemplare, la distinta delle
spese contrattuali, che è firmata dal Segretario Generale
per la liquidazione e consegnata in copia all’altro
contraente.
5. L’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare
del deposito provvisorio è restituita al depositante
dall’economo comunale.
Art. 22 - Stipulazione del
contratto
1. La stipulazione del contratto
non è obbligatoria, salvo i casi previsti dal comma
2, quando sia stato seguito, per la scelta dell’altro
contraente, il sistema dell’asta pubblica o della licitazione
privata, per i quali l’atto di aggiudicazione equivale,
per ogni legale effetto, al contratto.
2. La stipulazione del contratto è obbligatoria:
a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema
dell’appalto concorso o della trattativa privata;
b) se prescritta dal capitolato;
c) quando deve intervenire un fidejussore o un garante e quando
si deve iscrivere ipoteca;
d) quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell’offerta
a seguito dell’esonero dal prestare la cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 20, comma 6;
e) quando è necessaria la specifica approvazione di
clausole onerose;
3. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico
o forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata,
possono anche stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente
e dal responsabile del servizio interessato in rappresentanza
del Comune;
b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato
o della determina di affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta
l’offerta;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio,
quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. La forma di stipulazione del contratto è fissata
nella determina a contrarre.
Art. 23 - Soggetto autorizzato
alla stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati
dal Responsabile del servizio interessato.
Art. 24 - Divieto di cessione
del contratto
1. Salvo i casi in cui le norme
vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici
tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente
autorizzata dal Responsabile del servizio interessato.
Art. 25 - Durata del contratto
1. I contratti devono avere
termini e durata certa e non possono essere stipulati con
onere continuativo per il Comune. E’ nulla, pertanto,
la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. E’ ammesso, nei termini e con le modalità
stabiliti dall’articolo 6 della legge 24.12.1993, n.
537, il rinnovo del contratto per un periodo non superiore
a quello originario. Detta limitazione non trova applicazione
per i contratti di assistenza dei programmi del sistema informatico
stipulati con le ditte fornitrici.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per
una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per
i singoli tipi di contratto.
Art. 26 - Domicilio del contraente
1. L’altra parte contraente
deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto,
nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l’ufficio
che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto
del contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni
altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere
fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno
effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede
la notificazione per ufficiale giudiziario.
Art. 27 - Ufficiale rogante
1. I contratti sono rogati
o autenticati, di norma, dal Segretario comunale, o da chi
lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano del notaio
nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
3. Il rogito avviene con l’osservanza della legge notarile
per gli atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il Segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli
e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziali
e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il Segretario comunale rilascia le copie dei contratti
alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 28 - Disposizioni in merito
al contenuto e agli allegati del contratto
1. Al contratto di norma non
è necessario allegare alcun documento, salvo che la
legge non prescriva altrimenti. Degli atti cui si fa riferimento
o in esso richiamati è sufficiente farne menzione.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali
devono contenere l’indicazione delle persone legalmente
autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L’accertamento delle capacità dello stipulare
ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure
il riconoscimento della facoltà delle persone che nei
contratti vengono designate a riscuotere, incombe al Responsabile
del servizio o al Segretario comunale quando si procede in
forma pubblica amministrativa.
Art. 29 - Modalità di
pagamento del prezzo del contratto
1. Nei contratti il Comune
non può stipulare l’obbligo di fare pagamenti
in conto, se non in ragione dell’opera prestata o della
materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento
per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può
prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, in
un’unica soluzione dopo il collaudo, o comunque, dopo
l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione
dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
Art. 30 - Cessione di credito
e procura
1. Ove non sia diversamente
disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto,
è vietata qualunque cessione di credito che il contraente
vanta nei confronti del comune e qualunque procura al relativo
incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione
o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
al Comune.
3. La notifica dell’atto di cessione di credito o della
procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini
di incasso già emessi.
Art. 31 - Revisione dei prezzi
1. Per i lavori pubblici trova
applicazione quanto stabilito dall’articolo 26, comma
4, della L. 1.02.1994, n. 109. Per le forniture di beni e
servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, valgono le
disposizioni stabilite dall’articolo 6, comma 4, della
legge 24.12.1993, n. 537.
Art. 32 - Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto dalle
norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto,
il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza
e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della
prestazione oggetto del contratto.
2. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto
del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare
nel provvedimento, con la determina a contrarre può
essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda
mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge.
TITOLO III - ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art. 33 - Oggetto
1. Il presente titolo disciplina
le procedure per l'esecuzione in economia di lavori, beni
e servizi , di seguito per brevità unitariamente intesi
sotto il termine interventi, entro i limiti riportati nell’articolo
34,.
2. L'acquisizione in economia degli interventi può
essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente
alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo
26 della legge n. 488/1999, e s.m.
Art. 34 - Modalità di
esecuzione
1. L'esecuzione in economia
degli interventi può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i
beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente
noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si
rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata,
l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro,
I.V.A. esclusa
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può
superare i 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
6. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare
una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa.
7. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi
allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente
provvedimento.
Art. 35 - Lavori in economia
1.Sono eseguiti in economia,
nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento,
i seguenti lavori:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di fabbricati
di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi,
accessori e manufatti;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione
di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi
in locazione, nei casi in cui per legge o per contratto le
spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei restanti
immobili di proprietà comunale o dei quali il comune
ne ha comunque la disponibilità;
d) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione
di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le
forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della
legge n. 109/1994;
e) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché
quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone,
animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale;
f) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente
i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private
e non possa esserne differita l'esecuzione;
g) lavori necessari per la compilazione di progetti;
h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 36 - Beni e servizi in
economia
1. È ammesso il ricorso
alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e
servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali
e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare
i relatori;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
c) incarichi professionali la cui spesa sia certa o, se presunta,
quando si possa ragionevolmente supporre, sulla base dell’esperienza
o su dichiarazione del professionista, non superi il limite
di cui al precedente articolo 34;
d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa
od altri mezzi di informazione;
e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di
vario genere, ivi inclusi i programmi informatici, gli estratti,
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché
rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
f) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per
mezzo di tecnologia audiovisiva;
g) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per
manifestazioni, commemorazioni e convegni;
h) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal
computers, stampanti e materiale informatico di vario genere
e spese per servizi informatici;
i) spese per cancelleria , acquisto e riparazione di mobili,
arredi e suppellettili ed attrezzature per gli uffici e servizi;
j) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio
e facchinaggio e relative attrezzature;
k) spese di rappresentanza;
l) spese di pulizia, custodia, illuminazione e riscaldamento
dei locali in uso del comune, nonché fornitura di acqua,
gas ed energia elettrica, e relative spese di allacciamento;
m) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento
rifiuti speciali e servizi analoghi;
n) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli,
di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
o) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti
da enti, istituti ed amministrazioni varie;
p) polizze di assicurazione;
q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione
di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione
nel termine previsto dal contratto;
r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento
delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora
non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto
principale del contratto medesimo;
s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente
imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni
di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno
dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico
e culturale;
u) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le
trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
v) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente
necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto.
Art. 37 - Responsabile del
servizio
1. L'esecuzione degli interventi
in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e
del «budget», dal responsabile del servizio interessato
che può affidarla al responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del
servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato
effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti
a fini di orientamento e della valutazione della congruità
dei prezzi stessi in sede di offerta.
Art. 38 - Svolgimento della
procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
1. L'affidamento dei servizi
e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante
gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi
redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel
caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire,
in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero
quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000
euro, I.V.A esclusa.
3. Il suddetto limite è elevato a 20.000 euro, I.V.A.
esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad
impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico e
per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata
mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.)
deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualità e la modalità di esecuzione;
i prezzi;
le modalità di pagamento;
le modalità di scelta del contraente;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni
e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative
e regolamentari vigenti, nonché la facoltà,
per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione
a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto
mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa
venga meno ai patti concordati;
quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura
dell'intervento.
5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta
più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella
lettera d'invito.
Art. 39 - Ordinazione e liquidazione
di beni e servizi
1. L'acquisizione di beni e
servizi può essere perfezionata da contratto, oppure
d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile
del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.
2. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti
dalla lettera d'invito.
3. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
la qualità e la modalità di esecuzione; gli
estremi contabili (capitolo);
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché
l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi
alle vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od
opportune al fornitore.
4. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata
accettazione per iscritto all'amministrazione.
5. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data
del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero,
se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
Art. 40 - Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi di cui
al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente
a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti
giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie
per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente
nominati dal competente responsabile del servizio.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati
che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di
beni e servizi.
Art. 41 - Lavori in economia
mediante amministrazione diretta
1. Quando i lavori vengono
eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile
del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per
mezzo di personale dipendente.
2. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali
ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione
dell'opera.
Art. 42 - Lavori mediante cottimo
1. L'affidamento di lavori,
mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine
di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78
del D.P.R. n. 554/1999; per i lavori di importo inferiore
a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto.
L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni
a misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalità di pagamento;
6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della
stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante
semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/1999.
2. Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto
di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della
lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati,
inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori
viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa
o mediante scrittura privata autenticata.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme
di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144,
comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.
Art. 43 - Contabilizzazione
dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia
sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture
di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile
del servizio delle bolle e delle relative fatture;
b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su
un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano
annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle
misure, in stretto ordine cronologico.
Art. 44 - Perizia suppletiva
1. Ove, durante l'esecuzione
dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente,
il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi
prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti
nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da
nuove analisi.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 45 - Liquidazione dei
lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione dei lavori
eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con
atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla
base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.
In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali,
mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate
dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 46 - Liquidazione dei
lavori effettuati mediante cottimo
1. I lavori sono liquidati
dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto
dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a
100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione
disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso
d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati
dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione
di acconti.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione
giustificativa della spesa ed una relazione del direttore
dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa,
che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare
complessità può essere redatto a tergo della
fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della
regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei
punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
Art. 47 - Collaudo dei lavori
1. Il certificato di collaudo
è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi
di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge n. 109/1994.
Art. 48 - Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione
dei lavori in economia è determinata dalla necessità
di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale,
in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento
o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso
con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la
copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 49 - Provvedimenti nei
casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra
il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca
prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque
di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere
affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate
dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma
5 del D.P.R. N. 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato
compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente
al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della
stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 50 - Garanzie
1. Le imprese affidatarie sono
di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria
a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto
per gli appalti di importo fino a 20.000 euro.
Art. 51 - Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienza
per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è
stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei
beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano
le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre
l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito,
può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro,
o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto
o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione,
dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può
altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione
del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 – Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore alla data di esecutività della delibera
che lo approva.
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