Comune di Dolo  
   
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
 

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 30 del 19.07.2001
Modificato con delibera C.C. n. 10 del 28.02.2003 – Esecutivo il 03.04.2003
Modificato con delibera C.C. n. 41 del 30.09.2004 – Esecutivo il 04.11.2004

N.B.: il “TITOLO III - ESECUZIONE IN ECONOMIA” e stato superato dal Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.11.2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 - Oggetto del Regolamento
Art 2 - Norme applicabili
TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
Art 3 - La determina a contrarre
Art 4 - I modi di scelta del contraente
Art 5 - Pubblicità dei bandi
Art 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
Art 7 - Pubblico incanto
Art 8 - Licitazione privata
Art 9 - Espletamento gara per i pubblici incanti e le licitazioni private
Art 10 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata
Art 11 - Appalto concorso
Art 12 - La commissione di gara per l’appalto concorso
Art 13 - Procedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso
Art 14 - Trattativa privata
Art 15 - Gare ufficiose
Art 16 - Cottimo fiduciario
Art 17 - Concorso di idee
Art 18 - Commissione giudicatrice del concorso di idee
Art 19 - Atti preliminari alla stipulazione
Art 20 - Cauzione definitiva
Art 21 - Deposito per spese contrattuali
Art 22 - Stipulazione del contratto
Art 23 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
Art 24 - Divieto di cessione del contratto
Art 25 - Durata del contratto
Art 26 - Domicilio del contraente
Art 27 - Ufficiale rogante
Art 28 - Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto
Art 29 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
Art 30 - Cessione di credito e procura
Art 31 - Revisione dei prezzi
Art 32 - Vigilanza e collaudo
TITOLO III - ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art 33 - Oggetto
Art 34 - Modalità di esecuzione
Art 35 - Lavori in economia
Art 36 - Beni e servizi in economia
Art 37 - Responsabile del servizio
Art 38 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
Art 39 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
Art 40 - Verifica della prestazione
Art 41 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Art 42 - Lavori mediante cottimo
Art 43 - Contabilizzazione dei lavori
Art 44 - Perizia suppletiva
Art 45 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
Art 46 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
Art 47 - Collaudo dei lavori
Art 48 - Lavori d’urgenza
Art 49 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza
Art 50 - Garanzie
Art 51 - Inadempimenti
TITOLO IV – DISPOSIZION1 FINALI
Art 52 - Entrata in vigore

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L’attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.

Art. 2 - Norme applicabili

1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del Codice Civile, dalle Leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle Leggi della Regione del Veneto, e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 18.08.2000, n. 267, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d’oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, e capitolati d’oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

Art. 3 - La determina a contrarre

1. La determina a contrarre di cui all’articolo 192 del Dlgs 18.08.2000, n. 267, è adottata dal Responsabile del servizio interessato.

Art. 4 - I modi di scelta del contraente

1. I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all’appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale, comunitaria recepita o comunque vigente e dalle norme del presente regolamento.
3. E’ consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo III.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

Art. 5 - Pubblicità dei bandi

1. Nei casi in cui la legge statale e la normativa comunitaria non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all’oggetto e all’entità del contratto, nella determina a contrarre.

Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione

1. Nei casi in cui la legge statale e la normativa comunitaria non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza da indicare nella determina a contrarre di cui all’articolo 3, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione della domanda di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.

Art. 7 - Pubblico incanto

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune con la determina a contrarre.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e quelle comunitarie recepite o comunque vigenti salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto previsto dall’articolo 9.

Art. 8 - Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. Spetta al responsabile del servizio approvare l’elenco delle imprese da invitare alla gara.
3. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e quelle comunitarie recepite o comunque vigenti salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per i particolari tipi di contratti e salvo quanto previsto dall’articolo 9.

Art. 9 - Espletamento gara per i pubblici incanti e le licitazioni private

1. All’espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede il Responsabile del servizio interessato, quale Presidente, che funge anche da segretario verbalizzante, assistito da due testimoni.
2. Di tutte le operazioni viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai testimoni e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d’invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
3. L’aggiudicazione avviene con determina dello stesso Responsabile del servizio.

Art. 10 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata

1. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla determina di approvazione del verbale di gara da parte del Responsabile del servizio.
2. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l’impegno di spesa assunto con la determina a contrarre, il Responsabile del servizio è tenuto a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto del contratto.

Art. 11 - Appalto concorso

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all’articolo 8, nella quale l’impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i mezzi in base ai quali è disposta a eseguirla.
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l’appalto concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. Spetta al Responsabile del servizio approvare l’elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.

Art. 12 - La commissione di gara per l’appalto concorso

1. La valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione composta dal Responsabile del servizio interessato, che la presiede, e da due esperti nominati dallo stesso Responsabile del servizio. Funge da segretario un dipendente designato dal Responsabile del servizio. La nomina degli esperti deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
3. La Commissione ha la responsabilità del procedimento dell’appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell’ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal Responsabile del servizio.

Art. 13 - Procedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso

1. La Commissione, dopo avere accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:
a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all’esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
e) a formare la graduatoria delle ditte e indicare la ditta prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la Commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d’invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è approvato con determina del Responsabile del servizio.
5. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l’impegno di spesa assunto con la determina a contrarre, il Responsabile del servizio è tenuto a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto del contratto.

Art. 14 - Trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. La trattativa privata è ammessa:
a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella determina a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli articoli 7, 8 e 11 del presente regolamento;
b) quando l’incanto o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetto di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
f) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture si tale da non consentire l’indugio dell’incanto o della licitazione;
g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella determina a contrarre.

Art. 15 - Gare ufficiose

1 Per l’espletamento delle gare ufficiose si richiama quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 16 - Cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una forma per l’esecuzione dei servizi in economia di cui al Titolo III del presente regolamento.
2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all’art. 144 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, e le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 17 - Concorso di idee

1. In caso di necessità di provvedere alla progettazione di un’opera o lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico il comune valuta l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee come previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 11.02.1994, n. 109 e dagli articoli 55, 57, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Art. 18 - Commissione giudicatrice del concorso di idee

1. Alla valutazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari provvede una commissione composta dal Responsabile del servizio, che la presiede, e da due esperti nominati dal responsabile stesso. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla categoria B, designato dal responsabile del servizio.
2. La commissione fissa i criteri di valutazione degli studi di fattibilità e dei progetti presentati formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l’esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve farsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, alla Giunta comunale unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale.

Art. 19 - Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 20;
c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali;
d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 20 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell’altro contraente, nei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto. Per i lavori pubblici trova applicazione l’articolo 30 della legge 11.02.1994, n. 109.
2. Per i contratti, tranne quelli di durata, il cui valore non superi L. 30.000.000 si prescinde dalla richiesta della cauzione.
3. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a) in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza in beni stabiliti in prima ipoteca;
b) mediante fidejussione bancaria;
c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
4. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
5. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune.
6. Il Responsabile del servizio ha la facoltà in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l’uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d’arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l’esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate. L’esonero della cauzione è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Responsabile del servizio previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto dell’avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, l’ufficio contratti predispone, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è firmata dal Segretario Generale per la liquidazione e consegnata in copia all’altro contraente.
5. L’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dall’economo comunale.

Art. 22 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto non è obbligatoria, salvo i casi previsti dal comma 2, quando sia stato seguito, per la scelta dell’altro contraente, il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, per i quali l’atto di aggiudicazione equivale, per ogni legale effetto, al contratto.
2. La stipulazione del contratto è obbligatoria:
a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell’appalto concorso o della trattativa privata;
b) se prescritta dal capitolato;
c) quando deve intervenire un fidejussore o un garante e quando si deve iscrivere ipoteca;
d) quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell’offerta a seguito dell’esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20, comma 6;
e) quando è necessaria la specifica approvazione di clausole onerose;
3. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, possono anche stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal responsabile del servizio interessato in rappresentanza del Comune;
b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o della determina di affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. La forma di stipulazione del contratto è fissata nella determina a contrarre.

Art. 23 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal Responsabile del servizio interessato.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio interessato.

Art. 25 - Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E’ nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. E’ ammesso, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 6 della legge 24.12.1993, n. 537, il rinnovo del contratto per un periodo non superiore a quello originario. Detta limitazione non trova applicazione per i contratti di assistenza dei programmi del sistema informatico stipulati con le ditte fornitrici.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per i singoli tipi di contratto.


Art. 26 - Domicilio del contraente

1. L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l’ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

Art. 27 - Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati o autenticati, di norma, dal Segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano del notaio nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
3. Il rogito avviene con l’osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il Segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il Segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 28 - Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto

1. Al contratto di norma non è necessario allegare alcun documento, salvo che la legge non prescriva altrimenti. Degli atti cui si fa riferimento o in esso richiamati è sufficiente farne menzione.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l’indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L’accertamento delle capacità dello stipulare ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al Responsabile del servizio o al Segretario comunale quando si procede in forma pubblica amministrativa.

Art. 29 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti il Comune non può stipulare l’obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, in un’unica soluzione dopo il collaudo, o comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.

Art. 30 - Cessione di credito e procura

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
3. La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.


Art. 31 - Revisione dei prezzi

1. Per i lavori pubblici trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 26, comma 4, della L. 1.02.1994, n. 109. Per le forniture di beni e servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, valgono le disposizioni stabilite dall’articolo 6, comma 4, della legge 24.12.1993, n. 537.

Art. 32 - Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la determina a contrarre può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

TITOLO III - ESECUZIONE IN ECONOMIA

Art. 33 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi , di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi, entro i limiti riportati nell’articolo 34,.
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, e s.m.

Art. 34 - Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
6. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa.
7. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 35 - Lavori in economia

1.Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di fabbricati di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, accessori e manufatti;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei restanti immobili di proprietà comunale o dei quali il comune ne ha comunque la disponibilità;
d) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994;
e) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
f) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
g) lavori necessari per la compilazione di progetti;
h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 36 - Beni e servizi in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
c) incarichi professionali la cui spesa sia certa o, se presunta, quando si possa ragionevolmente supporre, sulla base dell’esperienza o su dichiarazione del professionista, non superi il limite di cui al precedente articolo 34;
d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi inclusi i programmi informatici, gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
f) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
g) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni, commemorazioni e convegni;
h) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
i) spese per cancelleria , acquisto e riparazione di mobili, arredi e suppellettili ed attrezzature per gli uffici e servizi;
j) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio e relative attrezzature;
k) spese di rappresentanza;
l) spese di pulizia, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso del comune, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, e relative spese di allacciamento;
m) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
n) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
o) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
p) polizze di assicurazione;
q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
u) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
v) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto.

Art. 37 - Responsabile del servizio

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 38 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000 euro, I.V.A esclusa.
3. Il suddetto limite è elevato a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico e per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualità e la modalità di esecuzione;
i prezzi;
le modalità di pagamento;
le modalità di scelta del contraente;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 39 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.
2. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
la qualità e la modalità di esecuzione; gli estremi contabili (capitolo);
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
4. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.
5. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 40 - Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente responsabile del servizio.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 41 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
2. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 42 - Lavori mediante cottimo

1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 554/1999; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalità di pagamento;
6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/1999.
2. Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del servizio delle bolle e delle relative fatture;
b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 44 - Perizia suppletiva

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 45 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 46 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Art. 47 - Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge n. 109/1994.

Art. 48 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 49 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del D.P.R. N. 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 50 - Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo fino a 20.000 euro.

Art. 51 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.


TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera che lo approva.

 
 
         
     
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