Approvato con delibera del Commissario ad Acta
n. 192 del 31.03.1998
Esecutivo il 03.05.1998
INDICE
CAPO I°
NORME GENERALI
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - PRINCIPI
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE
CAPO II°
PROCEDIMENTO
ART. 4 - DEFINIZIONE
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E DEI TERMINI
ART. 6 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
ART. 7 - INIZIATIVA E DECORRENZA DEL TERMINE PER I
PROCEDIMENTI D’UFFICIO
ART. 8 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI
AD INIZIATIVA DI PARTE
CAPO III°
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 9 - UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO IV°
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 11 - COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 13 - MODALITA’ D’INTERVENTO DEI PRIVATI
NEL PROCEDIMENTO
ART. 14 - PROCEDIMENTI CON L’INTERVENTO
DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CAPO V°
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 15 - CONFERENZA DI SERVIZI
ART. 16 - CONVENZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 17 - ACCORDI TRA L’AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI
ART. 18 - DETERMINAZIONI E PARERI OBBLIGATORI ESTERNI
ART. 19 - VALUTAZIONI TECNICHE
ART. 20 - DENUNCIA IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONE
ART. 21 - SILENZIO - RIFIUTO
ART. 22 - AUTOCERTIFICAZIONI
ART. 23 - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI
ART. 24 - CERTIFICAZIONI DA UFFICIO AD UFFICIO
ART. 25 - COPIE AUTENTICHE
ART. 26 - ESENZIONE DA RESPONSABILITA’
DELL’AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI
CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 - PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI
FINALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
ART. 28 - DIFFICOLTA’ NELL’OSSERVAZIONE DEI TERMINI
ART. 29 - PUBBLICITA’ ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I°
NORME GENERALI
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell’art.
7 della L. 142/90 e della L. 241/90, disciplina il procedimento
amministrativo.
ART. 2 - PRINCIPI
1. I principi sui quali si fondano le modalità di
rapporto tra amministrazione e cittadino sono:
a) il principio per cui l’Amministrazione Comunale agisce
in funzione degli interessi sia collettivi che individuali
dei cittadini amministrati;
b) il principio dell’efficienza secondo il quale il
Comune ha l’obbligo di raggiungere il risultato richiesto
dalla collettività;
c) il principio della trasparenza, secondo il quale ogni singolo
cittadino ha il diritto di conoscere i dati in possesso dell’Amministrazione
Comunale, nonché lo stato di avanzamento del processo
decisionale;
d) il principio della bilateralità dell’azione
amministrativa, secondo il quale, il contenuto del provvedimento,
potendo anche contenere della discrezionalità, può
anche essere frutto di un accordo tra il Comune e il singolo
cittadino;
e) il principio della giustizia nell’Amministrazione,
secondo il quale al cittadino è comunque riconosciuto
il diritto di difendersi in merito all’eventualità
di lesioni subite dall’attività amministrativa
del Comune.
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE
1. Il Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione
del bilancio annuale provvede all’approvazione del programma
delle attività che l’Amministrazione intende
intraprendere nell’arco dell’anno.
CAPO II°
PROCEDIMENTO
ART. 4 - DEFINIZIONE
1. Il procedimento amministrativo è la sequenza di
atti e operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati
alla emanazione dell’atto finale.
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
DEI TERMINI
1. Ciascun tipo di procedimento ed i relativi termini sono
stabiliti con apposite tabelle successivamente approvate dal
competente organo comunale nel rispetto dei principi di cui
all’art. 2 del presente regolamento.
2. Per i procedimenti non previsti e per i quali la legge
od i regolamenti non stabiliscano diversamente, il termine
per provvedere si intende fissato in giorni trenta a decorrere
dall’inizio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza
dalla quale il procedimento prende avvio ai sensi dell’art.
2 comma 3 L. n. 241/90.
3. Il termine previsto non comprende i tempi necessari per
l’eventuale fase integrativa di efficacia dell’atto,
di competenza degli organi di controllo: in tal caso il provvedimento
finale indicherà l’amministrazione competente
per il controllo.
4. Se il provvedimento è in tutto o in parte negativo
rispetto all’istanza, deve contenere l’indicazione
dell’autorità competente cui è possibile
ricorre per l’eventuale impugnazione e il termine per
proporla.
ART. 6 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
1. Ogni procedimento deve concludersi con l’emanazione
di un provvedimento espresso, o comunque con un atto finale
del responsabile del procedimento quando sia individuabile
l’obbligo di intervento o di pronuncia da parte dell’Amministrazione.
2. In ogni caso il provvedimento, salvo che nelle ipotesi
previste dall’art. 3, comma 2, della Legge 241/90, dev’essere
motivato.
La motivazione può essere espressa con rinvio agli
atti preparatori o ad altri atti, purché esistenti.
in questo caso l’Amministrazione deve indicare nel provvedimento
l’atto su cui si fondano le ragioni della decisione.
3. Devono sempre essere esaurientemente motivate le decisioni
di diniego su istanze di rilascio di provvedimenti positivi
in merito alle quali l’Amministrazione sia tenuta a
pronunciarsi.
4. Sono comunque fatte salve le ipotesi di formazione del
silenzio da parte dell’Amministrazione, comunque qualificato
dalle norme legislative vigenti.
5. Non è consentito aggravare il procedimento con richieste
di pareri, informazioni o documenti non motivati da effettive
esigenze istruttorie, ma volte soltanto ad interrompere in
maniera artificiosa il termine di emissione dell’atto
finale.
ART. 7 - INIZIATIVA E DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI
D’UFFICIO
1. I procedimenti d’ufficio conseguono su iniziativa
degli organi dell’amministrazione comunale competenti
per attribuzione di legge, Statuto, o Regolamenti, secondo
quanto indicato per ciascun procedimento nelle Tabelle di
cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare anche
prima della formalizzazione del procedimento e dei relativi
adempimenti motivati provvedimenti cautelari.
3. Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale
decorre dalla data di adozione dell’atto propulsivo.
4. Qualora l’atto propulsivo promani da un organo od
ufficio dello Stato, della Regione o di altro Ente o Amministrazione,
il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da
parte del Comune, della richiesta o della proposta.
ART. 8 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA
DI PARTE
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
iniziale decorre dalla data di protocollo della domanda od
istanza presentata dal soggetto legittimato, e corredata dalla
documentazione stabilita dalla legge, da regolamento o da
appositi atti emanati dagli organi comunali e dai Responsabili
di Uffici e Servizi.
2. Resta salva la facoltà dell’autocertificazione
secondo quanto disposto dall’art. 18 della Legge 241/90.
3. Qualora la domanda o istanza sia irregolare o incompleta,
sarà inviata comunicazione al richiedente entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda o istanza con l’indicazione
delle cause dell’irregolarità ad od incompletezza
ed il termine iniziale decorrerà dalla data di ricevimento
della documentazione integrativa.
CAPO III°
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 9 - UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
1. Salvo diversa determinazione, le unità responsabili
sono individuate per ciascun procedimento nelle apposite tabelle
di cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. Nell’ambito dell’unità organizzativa
responsabile si svolge l’istruttoria ed ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento.
3. La struttura che riceve la domanda o istanza provvederà
ad inoltrarla all’unità organizzativa responsabile
in base alle Schede di Settore.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. E’ responsabile del procedimento il dipendente
addetto all’unità organizzativa responsabile,
al quale il Responsabile di settore abbia assegnato la domanda
o istanza, affidato la responsabilità del procedimento
per un sollecito svolgimento dell’istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento. In caso
di assenza, vacanza o impedimento del Responsabile del Settore
per la sua sostituzione ci si richiama al Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi.
2. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso
di qualifica funzionale e profilo professionale idonei per
lo svolgimento dei compiti inerenti alla responsabilità
procedimentale conferitagli.
3. Tale identificazione, l’assegnazione dell’istruttoria
e l’avvio del procedimento vengono comunicati ai destinatari,
ai sensi del successivo art. 11.
4. Fino al momento della formale identificazione del responsabile
del procedimento nei modi suindicati, è responsabile
del singolo procedimento, il responsabile di settore nel quale
si colloca l’unità organizzativa responsabile.
5. Nel caso di procedimenti d’ufficio il responsabile
del procedimento è il responsabile del settore competente
ad attivare il primo atto d’impulso.
6. Qualora il procedimento impegni più unità
organizzative appartenenti a diversi settori comunali, ogni
responsabile o altro dipendente addetto all’unità
organizzativa interessata, è responsabile per gli atti
di propria competenza e per il tempo assegnato all’unità
organizzativa, per lo svolgimento dei relativi adempimenti
(fase del procedimento).
7. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall’art. 6 della l. 241/90, provvedendo
fra l’altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l’emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d’ufficio i fatti e adottare ogni misura
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
c) a proporre l’indizione o, avendone la competenza,
ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza il provvedimento
finale, ovvero a trasmettere gli atti all’organo competente
per l’adozione.
8. Svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente
regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio,
nonché quelli attinenti all’applicazione della
legge 4 marzo 1968 n. 15, con particolare riguardo all’autocertificazione
ed agli accertamenti d’ufficio.
CAPO IV°
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 11 - COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli
o associati e degli organismi di partecipazione all’azione
del Comune, è assicurata l’informazione con iniziative
dirette dell’Amministrazione o mediante forme di pubblicità
ritenute idonee dall’Amministrazione stessa.
2. L’avvio del procedimento è comunicato mediante
avviso personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti
la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge
o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente
individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
3. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente
avviene in forma personale ed indica:
- l’Ente che la effettua;
- l’oggetto del procedimento;
- il nominativo del responsabile del procedimento ed eventualmente
dell’addetto all’istruttoria;
- la sede dell’ufficio presso il quale si può
prendere visione degli atti, l’orario di apertura al
pubblico ed il numero telefonico;
- la data di inizio del procedimento;
- il termine previsto per la sua conclusione;
- il termine per la presentazione di osservazioni e per la
richiesta di apertura del contraddittorio;
- il termine e l’autorità cui è possibile
proporre ricorso in sede giurisdizionale;
- le facoltà inerenti la conclusione di accordi sui
contenuti discrezionali del provvedimento finale ovvero, nei
casi previsti dalla legge, in sostituzione dello stesso.
4. Non si fa luogo a notizia dell’avvio del procedimento,
ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge n. 241/90, quando
sussistono particolari esigenze di celerità istruttoria.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
la comunicazione dell’avvio dei procedimenti si intende
effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della citata
Legge n. 241/90, mediante pubblicazione all’albo pretorio
di apposito atto contenente l’indicazione dei motivi
che giustificano la deroga, ovvero mediante altre eventuali
forme idonee di pubblicità.
6. Resta salva comunque la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi
anche prima dell’effettuazione delle comunicazioni.
7. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della
comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso
del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla
comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile
del servizio competente, il quale, nel termine di quindici
giorni, è tenuto a fornirgli opportuni chiarimenti
o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini
posti per l’intervento del privato nel procedimento.
Trova applicazione, in ogni caso, l’art. 6 comma 5 del
presente regolamento.
8. Devono essere comunicati agli interessati, ed ai soggetti
intervenuti nel procedimento, gli atti endoprocedimentali
e conclusivi di subprocedimenti che possono essere oggetto
di impugnazione.
ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento, ai sensi dell’art. 9 della l. 241/90,
mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto,
da presentarsi con eventuali memorie e documenti entro il
termine di cui al successivo art. 10.
2. per la presentazione, acquisizione ed assegnazione delle
istanze di cui al precedente comma al responsabile del procedimento,
si osservano le modalità previste dal presente regolamento.
ART. 13 - MODALITA’ D’INTERVENTO DEI PRIVATI
NEL PROCEDIMENTO
1. I soggetti di cui all’art. 11 del presente Regolamento
e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90,
hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall’art. 24 della Legge n. 241/90;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte,
entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la
durata del procedimento. La presentazione di memorie e documenti
effettuata oltre detto termine e prima che il procedimento
sia concluso, non può comunque spostare il termine
finale se non per gravi e/o necessari motivi di cura degli
interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento stesso.
Il nuovo termine va comunicato agli interessati e non può
superare i 15 giorni.
2. Quando risulti necessario, i soggetti di cui all’art.
7 e se noti, quelli di cui all’art. 9 della L. 241/90,
possono essere inviati dal responsabile del procedimento presso
il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili
ai fini del perfezionamento dell’istruttoria.
3. Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo,
restano depositati presso il responsabile dello stesso.
ART. 14 - PROCEDIMENTI CON L’INTERVENTO DI ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
1. I procedimenti amministrativi per la cui definizione
è necessario l’intervento di altre amministrazioni
pubbliche (al di fuori delle ipotesi previste dagli artt.
16 e 17 della L. 241/90), hanno la durata complessiva risultante
dalle tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento,
aumentata dell’ulteriore tempo stabilito dalle predette
Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza di
servizi, ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14 ter, 14 quater
della Legge 241/90.
2. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per
il periodo che intercorre tra la data di richiesta di eventuali
atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione di competenza
di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli
stessi da parte del Comune.
3. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti interessati
dal provvedimento e a coloro i quali devono intervenire nel
procedimento stesso, la sospensione del procedimento e l’indicazione
dell’amministrazione esterna presso cui si svolge l’ulteriore
fase del procedimento.
CAPO V°
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 15 - CONFERENZA DI SERVIZI
1. Qualora in un procedimento amministrativo siano presenti
vari interessi pubblici, l’Amministrazione Comunale,
per il tramite del responsabile del procedimento può
indire una conferenza interna di servizi per un esame contestuale
e concertato degli stessi.
2. Se gli interessi pubblici coinvolti riguardano anche altre
pubbliche amministrazioni e si debbano acquisire intese, nulla
osta, concerti o assensi comunque denominati, si indice una
conferenza esterna di servizi. L a conferenza può essere
convocata anche su richiesta dell’interessato. Le decisioni
assunte e le valutazioni espresse vengono raccolte in apposito
verbale e tengono luogo nel procedimento amministrativo ai
singoli predetti atti.
3. Il comma 2 si applica anche quando l’attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso comunque denominati
di competenza di pubbliche amministrazioni diverse.
4. Per il procedimento della conferenza di servizi, per i
casi in cui il ricorso alla stessa è obbligatorio,
e per le particolari ipotesi di cui agli artt. 3 del D.P.R.
18/4/94 n. 383 e 6 della L. 8/7/86 n. 349 si applicano agli
attr. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. n. 241/90.
ART. 16 - CONVENZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1. Anche oltre quanto disposto dall’art. 15 del presente
regolamento, il Comune conclude convenzioni per l’azione
integrata e coordinata delle attività di interesse
comune con altre pubbliche amministrazioni.
2. Le convenzioni si attuano anche attraverso conferenze tra
i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate secondo
quanto stabilito dall’art. 15.
3. Per dette convenzioni si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dal successivo art. 17 in materia
di obbligazioni e contratti, nonché di controversie
riservate alla giurisdizione amministrativa.
4. Si richiama, la fattispecie di cui all’art. 27 della
L. n. 142/90 che disciplina gli accordi di programma per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento.
ART. 17 - ACCORDI TRA L’AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI
1. In accoglimento di memorie scritte e documenti pertinenti
all’oggetto del procedimento, le parti del provvedimento
finale con contenuto discrezionale possono essere oggetto
di accordi tra l’Amministrazione Comunale e gli interessati
attraverso apposita convenzione scritta la quale impegna il
Comune solo dopo l’esecutività della deliberazione
che la approva, mentre impegna immediatamente l’altra
parte.
2. Gli accordi tra l’Amministrazione comunale e gli
interessati al provvedimento non possono danneggiare o portare
pregiudizio ai diritti di terzi e devono perseguire il pubblico
interesse.
3. Agli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimenti
si applicano, in quanto compatibili, i principi del Codice
Civile in materia di obbligazioni e contratti.
4. La convenzione che regolamenta gli accordi integrativi
o sostitutivi deve prevedere la possibilità di recesso
unilaterale dell’Amministrazione comunale per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, disciplinando, ove possibile,
l’eventuale indennizzo da riconoscere all’altra
parte.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi indicati nel presente articolo, sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
ART. 18 - DETERMINAZIONI E PARERI OBBLIGATORI ESTERNI
1. L’organo consultivo di altra pubblica amministrazione
che venga chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento,
un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento,
in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà
lo stesso entro i termini di cui all’art. 16, commi
1 e 4 della Legge 241/90.
2. Ai fini del computo del termine finale del procedimento,
i tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati
per ciascun procedimento previsto nelle Tabelle di cui all’art.
5 del presente regolamento.
3. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell’organo
consultivo, per omessa trasmissione del parere o per mancata
rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici
del Comune hanno la facoltà di far luogo agli adempimenti
procedurali di competenza a all’adozione dell’atto
finale indipendentemente dall’acquisizione del parere
o della determinazione.
4. Tale facoltà non può essere esercitata nei
casi di pareri, assensi e nulla-osta da rilasciarsi in materia
di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
ART. 19 - VALUTAZIONI TECNICHE
1. Nel caso in cui per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia necessario per l’adozione di un provvedimento
l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi e Enti
appositi e non vengono rispettati i termini per l’emanazione
delle valutazioni stesse o quello di 90 giorni il responsabile
del procedimento deve procedere a norma dell’art. 17
della l. n. 241/90.
ART. 20 - DENUNCIA IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONE
1. Nei casi e nei modi previsti dall’art. 19 della
L. n. 241/90 e individuati con le tabelle di cui all’art.
5 del presente regolamento, per l’esercizio di una attività
privata è sufficiente una denuncia di inizio attività
da parte dell’interessato all’Amministrazione
Comunale.
2. Resta salva per quest’ultima ogni potere di verifica
istruttoria e decisionale in ordine a quanto denunciato entro
il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia
stessa.
3. Devono essere comunque effettuate le comunicazioni di cui
all’art. 11 del presente regolamento tenendo conto del
contenuto del provvedimento finale oggetto della denuncia
di inizio di attività e che si omette di emanare esplicitamente.
La comunicazione deve contenere anche l’individuazione
della unità organizzativa e del responsabile competente
per l’eventuale procedimento che può conseguire
all’atto di inizio dello stesso, costituito dalla denuncia
del privato. Si osservano le disposizioni del D.P.R. 26/4/92
n. 300.
ART. 21 - SILENZIO - RIFIUTO
1. L’omessa o ritardata adozione dei provvedimenti
previsti dal D.P.R. 26/4/92 n. 300 emanato ai sensi dell’art.
20 della L. 241/90, che costituiscono presupposto giuridico
di una attività privata, realizza ipotesi legale di
silenzio - assenso in base al quale l’attività
del privato deve ritenersi acconsentita.
2. Resta salvo ogni ulteriore potere istruttorio e decisionale
in ordine al silenzio - assenso così formatosi e che
deve essere esercitato entro un termine prestabilito dall’Amministrazione
comunale con apposita tabella di cui all’art. 5 del
presente regolamento.
ART. 22 - AUTOCERTIFICAZIONI
1. I cittadini, in sostituzione delle certificazioni rilasciate
dall’autorità competente, possono produrre proprie
dichiarazioni sottoscritte e autenticate nelle forme di legge.
2. Le suddette dichiarazioni sostitutive concernono:
la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza,
il godimento dei diritti politici, lo stato civile, lo stato
di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita del figlio,
il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente,
la posizione agli effetti degli obblighi militari, l’iscrizione
ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. I cittadini hanno la facoltà di produrre agli uffici
del comune proprie dichiarazioni con sottoscrizione autenticata
nelle forme di legge, temporaneamente sostitutive della prescritta
documentazione per fatti, stati e qualità personali,
oltre a quelli riportati nel precedente comma 1 quali:
- sana e robusta costituzione fisica;
- stato di servizio presso enti pubblici o privati
- curriculum
- servizi di volontariato
- possesso di patente di guida con specificazione del tipo
- patenti di specializzazione
- diplomi
- lauree
- titoli di studio in genere
- il reddito personale
- l’iscrizione in albi o elenchi di enti o società
anche di tipo privatistico
- pubblicazioni professionali varie
- l’attività esercitata
- il periodo di inizio ed eventualmente conclusione dell’attività.
4. L’ufficio, prima di emettere il provvedimento finale
favorevole, richiederà agli interessati la presentazione
della normale documentazione.
ART. 23 - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI
1. Ove le certificazioni, o le attestazioni su fatti, stati
e qualità personali concernenti la stessa persona siano
rilasciate dal Comune, anche con intervento di uffici diversi,
debbono se è possibile, essere contenute in un unico
documento.
ART. 24 - CERTIFICAZIONI DA UFFICIO AD UFFICIO
1. Qualora le dichiarazioni, le attestazioni o le certificazioni
occorrenti per l’attivazione di determinati servizi
forniti direttamente dal Comune o da un suo concessionario,
siano rilasciate da uffici del Comune stesso, è il
responsabile dell’Ufficio cui vanno consegnati che deve
attivarsi per la ricezione, sottoscrizione nonché per
l’inserimento nella pratica, su semplice richiesta dell’interessato.
2. I dipendenti del Comune devono dare una corretta assistenza
ai cittadini fornendo tutte le notizie occorrenti e coadiuvandoli,
ove sia possibile, nella compilazione dei moduli e della richiesta
di documenti.
ART. 25 - COPIE AUTENTICHE
1. Le copie di documenti, quando siano autenticate nelle
forme di legge e siano in regola con le disposizione fiscali
in vigore, possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali.
ART. 26 - ESENZIONE DA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
E DEI DIPENDENTI
1. L’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, salvi
i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
in ordine agli atti emanati ai sensi dell’art. 21, quando
l’emanazione degli stessi sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 - PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI FINALI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI
1. I termini dei procedimenti che si concludono con l’adozione
di un provvedimento di altra Pubblica Amministrazione, valgono
solo come limite temporale entro cui gli uffici del Comune
predispongono gli atti e l’istruttoria di competenza,
compreso l’invio alle altre autorità ai fini
degli ulteriori adempimenti.
2. Dell’avvenuto invio viene data contestualmente comunicazione
agli eventuali interessati, ai sensi e con le modalità
di cui al precedente art. 11.
ART. 28 - DIFFICOLTA’ NELL’OSSERVAZIONE DEI TERMINI
1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento per
particolari oggettive esigenze istruttorie si trovi nell’impossibilità
di rispettare i termini stabiliti dal presente regolamento,
rappresenterà al soggetto interessato, motivandola,
tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro
cui l’atto sarà adottato. Il nuovo termine deve
essere stabilito in connessione alle suddette esigenze e in
base a criteri di assoluta celerità.
ART. 29 - PUBBLICITA’ ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività
della deliberazione di approvazione, fatti salvi i 15 giorni
di pubblicazione all’albo pretorio, di cui all’art.
47 della L.142/90.
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