Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Disciplina del procedimento amministrativo
 
Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo
 

Approvato con delibera del Commissario ad Acta n. 192 del 31.03.1998
Esecutivo il 03.05.1998

INDICE

CAPO I°
NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - PRINCIPI
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE

CAPO II°
PROCEDIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONE
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E DEI TERMINI
ART. 6 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
ART. 7 - INIZIATIVA E DECORRENZA DEL TERMINE PER I
PROCEDIMENTI D’UFFICIO
ART. 8 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI
AD INIZIATIVA DI PARTE

CAPO III°
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9 - UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO IV°
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 11 - COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 13 - MODALITA’ D’INTERVENTO DEI PRIVATI
NEL PROCEDIMENTO
ART. 14 - PROCEDIMENTI CON L’INTERVENTO
DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO V°
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 15 - CONFERENZA DI SERVIZI
ART. 16 - CONVENZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 17 - ACCORDI TRA L’AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI
ART. 18 - DETERMINAZIONI E PARERI OBBLIGATORI ESTERNI
ART. 19 - VALUTAZIONI TECNICHE
ART. 20 - DENUNCIA IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONE
ART. 21 - SILENZIO - RIFIUTO
ART. 22 - AUTOCERTIFICAZIONI
ART. 23 - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI
ART. 24 - CERTIFICAZIONI DA UFFICIO AD UFFICIO
ART. 25 - COPIE AUTENTICHE
ART. 26 - ESENZIONE DA RESPONSABILITA’
DELL’AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI

CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI
FINALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
ART. 28 - DIFFICOLTA’ NELL’OSSERVAZIONE DEI TERMINI
ART. 29 - PUBBLICITA’ ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I°

NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell’art. 7 della L. 142/90 e della L. 241/90, disciplina il procedimento amministrativo.

ART. 2 - PRINCIPI

1. I principi sui quali si fondano le modalità di rapporto tra amministrazione e cittadino sono:
a) il principio per cui l’Amministrazione Comunale agisce in funzione degli interessi sia collettivi che individuali dei cittadini amministrati;
b) il principio dell’efficienza secondo il quale il Comune ha l’obbligo di raggiungere il risultato richiesto dalla collettività;
c) il principio della trasparenza, secondo il quale ogni singolo cittadino ha il diritto di conoscere i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, nonché lo stato di avanzamento del processo decisionale;
d) il principio della bilateralità dell’azione amministrativa, secondo il quale, il contenuto del provvedimento, potendo anche contenere della discrezionalità, può anche essere frutto di un accordo tra il Comune e il singolo cittadino;
e) il principio della giustizia nell’Amministrazione, secondo il quale al cittadino è comunque riconosciuto il diritto di difendersi in merito all’eventualità di lesioni subite dall’attività amministrativa del Comune.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio annuale provvede all’approvazione del programma delle attività che l’Amministrazione intende intraprendere nell’arco dell’anno.

CAPO II°

PROCEDIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONE

1. Il procedimento amministrativo è la sequenza di atti e operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati alla emanazione dell’atto finale.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI TERMINI

1. Ciascun tipo di procedimento ed i relativi termini sono stabiliti con apposite tabelle successivamente approvate dal competente organo comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del presente regolamento.
2. Per i procedimenti non previsti e per i quali la legge od i regolamenti non stabiliscano diversamente, il termine per provvedere si intende fissato in giorni trenta a decorrere dall’inizio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza dalla quale il procedimento prende avvio ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 241/90.
3. Il termine previsto non comprende i tempi necessari per l’eventuale fase integrativa di efficacia dell’atto, di competenza degli organi di controllo: in tal caso il provvedimento finale indicherà l’amministrazione competente per il controllo.
4. Se il provvedimento è in tutto o in parte negativo rispetto all’istanza, deve contenere l’indicazione dell’autorità competente cui è possibile ricorre per l’eventuale impugnazione e il termine per proporla.

ART. 6 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Ogni procedimento deve concludersi con l’emanazione di un provvedimento espresso, o comunque con un atto finale del responsabile del procedimento quando sia individuabile l’obbligo di intervento o di pronuncia da parte dell’Amministrazione.
2. In ogni caso il provvedimento, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 3, comma 2, della Legge 241/90, dev’essere motivato.
La motivazione può essere espressa con rinvio agli atti preparatori o ad altri atti, purché esistenti. in questo caso l’Amministrazione deve indicare nel provvedimento l’atto su cui si fondano le ragioni della decisione.
3. Devono sempre essere esaurientemente motivate le decisioni di diniego su istanze di rilascio di provvedimenti positivi in merito alle quali l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi.
4. Sono comunque fatte salve le ipotesi di formazione del silenzio da parte dell’Amministrazione, comunque qualificato dalle norme legislative vigenti.
5. Non è consentito aggravare il procedimento con richieste di pareri, informazioni o documenti non motivati da effettive esigenze istruttorie, ma volte soltanto ad interrompere in maniera artificiosa il termine di emissione dell’atto finale.

ART. 7 - INIZIATIVA E DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO

1. I procedimenti d’ufficio conseguono su iniziativa degli organi dell’amministrazione comunale competenti per attribuzione di legge, Statuto, o Regolamenti, secondo quanto indicato per ciascun procedimento nelle Tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare anche prima della formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti motivati provvedimenti cautelari.
3. Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di adozione dell’atto propulsivo.
4. Qualora l’atto propulsivo promani da un organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro Ente o Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.

ART. 8 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di protocollo della domanda od istanza presentata dal soggetto legittimato, e corredata dalla documentazione stabilita dalla legge, da regolamento o da appositi atti emanati dagli organi comunali e dai Responsabili di Uffici e Servizi.
2. Resta salva la facoltà dell’autocertificazione secondo quanto disposto dall’art. 18 della Legge 241/90.
3. Qualora la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, sarà inviata comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o istanza con l’indicazione delle cause dell’irregolarità ad od incompletezza ed il termine iniziale decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

CAPO III°

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9 - UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

1. Salvo diversa determinazione, le unità responsabili sono individuate per ciascun procedimento nelle apposite tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. Nell’ambito dell’unità organizzativa responsabile si svolge l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
3. La struttura che riceve la domanda o istanza provvederà ad inoltrarla all’unità organizzativa responsabile in base alle Schede di Settore.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. E’ responsabile del procedimento il dipendente addetto all’unità organizzativa responsabile, al quale il Responsabile di settore abbia assegnato la domanda o istanza, affidato la responsabilità del procedimento per un sollecito svolgimento dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Responsabile del Settore per la sua sostituzione ci si richiama al Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi.
2. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso di qualifica funzionale e profilo professionale idonei per lo svolgimento dei compiti inerenti alla responsabilità procedimentale conferitagli.
3. Tale identificazione, l’assegnazione dell’istruttoria e l’avvio del procedimento vengono comunicati ai destinatari, ai sensi del successivo art. 11.
4. Fino al momento della formale identificazione del responsabile del procedimento nei modi suindicati, è responsabile del singolo procedimento, il responsabile di settore nel quale si colloca l’unità organizzativa responsabile.
5. Nel caso di procedimenti d’ufficio il responsabile del procedimento è il responsabile del settore competente ad attivare il primo atto d’impulso.
6. Qualora il procedimento impegni più unità organizzative appartenenti a diversi settori comunali, ogni responsabile o altro dipendente addetto all’unità organizzativa interessata, è responsabile per gli atti di propria competenza e per il tempo assegnato all’unità organizzativa, per lo svolgimento dei relativi adempimenti (fase del procedimento).
7. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’art. 6 della l. 241/90, provvedendo fra l’altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d’ufficio i fatti e adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
c) a proporre l’indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione.
8. Svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all’applicazione della legge 4 marzo 1968 n. 15, con particolare riguardo all’autocertificazione ed agli accertamenti d’ufficio.

CAPO IV°

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 11 - COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all’azione del Comune, è assicurata l’informazione con iniziative dirette dell’Amministrazione o mediante forme di pubblicità ritenute idonee dall’Amministrazione stessa.
2. L’avvio del procedimento è comunicato mediante avviso personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
3. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma personale ed indica:
- l’Ente che la effettua;
- l’oggetto del procedimento;
- il nominativo del responsabile del procedimento ed eventualmente dell’addetto all’istruttoria;
- la sede dell’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti, l’orario di apertura al pubblico ed il numero telefonico;
- la data di inizio del procedimento;
- il termine previsto per la sua conclusione;
- il termine per la presentazione di osservazioni e per la richiesta di apertura del contraddittorio;
- il termine e l’autorità cui è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale;
- le facoltà inerenti la conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione dello stesso.
4. Non si fa luogo a notizia dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge n. 241/90, quando sussistono particolari esigenze di celerità istruttoria.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la comunicazione dell’avvio dei procedimenti si intende effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della citata Legge n. 241/90, mediante pubblicazione all’albo pretorio di apposito atto contenente l’indicazione dei motivi che giustificano la deroga, ovvero mediante altre eventuali forme idonee di pubblicità.
6. Resta salva comunque la facoltà dell’Amministrazione Comunale di adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi anche prima dell’effettuazione delle comunicazioni.
7. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile del servizio competente, il quale, nel termine di quindici giorni, è tenuto a fornirgli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l’intervento del privato nel procedimento. Trova applicazione, in ogni caso, l’art. 6 comma 5 del presente regolamento.
8. Devono essere comunicati agli interessati, ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, gli atti endoprocedimentali e conclusivi di subprocedimenti che possono essere oggetto di impugnazione.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, ai sensi dell’art. 9 della l. 241/90, mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con eventuali memorie e documenti entro il termine di cui al successivo art. 10.
2. per la presentazione, acquisizione ed assegnazione delle istanze di cui al precedente comma al responsabile del procedimento, si osservano le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 13 - MODALITA’ D’INTERVENTO DEI PRIVATI NEL PROCEDIMENTO

1. I soggetti di cui all’art. 11 del presente Regolamento e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90, hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge n. 241/90;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento. La presentazione di memorie e documenti effettuata oltre detto termine e prima che il procedimento sia concluso, non può comunque spostare il termine finale se non per gravi e/o necessari motivi di cura degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento stesso. Il nuovo termine va comunicato agli interessati e non può superare i 15 giorni.
2. Quando risulti necessario, i soggetti di cui all’art. 7 e se noti, quelli di cui all’art. 9 della L. 241/90, possono essere inviati dal responsabile del procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria.
3. Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo, restano depositati presso il responsabile dello stesso.

ART. 14 - PROCEDIMENTI CON L’INTERVENTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l’intervento di altre amministrazioni pubbliche (al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della L. 241/90), hanno la durata complessiva risultante dalle tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento, aumentata dell’ulteriore tempo stabilito dalle predette Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14 ter, 14 quater della Legge 241/90.
2. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione di competenza di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli stessi da parte del Comune.
3. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti interessati dal provvedimento e a coloro i quali devono intervenire nel procedimento stesso, la sospensione del procedimento e l’indicazione dell’amministrazione esterna presso cui si svolge l’ulteriore fase del procedimento.

CAPO V°

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 15 - CONFERENZA DI SERVIZI

1. Qualora in un procedimento amministrativo siano presenti vari interessi pubblici, l’Amministrazione Comunale, per il tramite del responsabile del procedimento può indire una conferenza interna di servizi per un esame contestuale e concertato degli stessi.
2. Se gli interessi pubblici coinvolti riguardano anche altre pubbliche amministrazioni e si debbano acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi comunque denominati, si indice una conferenza esterna di servizi. L a conferenza può essere convocata anche su richiesta dell’interessato. Le decisioni assunte e le valutazioni espresse vengono raccolte in apposito verbale e tengono luogo nel procedimento amministrativo ai singoli predetti atti.
3. Il comma 2 si applica anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso comunque denominati di competenza di pubbliche amministrazioni diverse.
4. Per il procedimento della conferenza di servizi, per i casi in cui il ricorso alla stessa è obbligatorio, e per le particolari ipotesi di cui agli artt. 3 del D.P.R. 18/4/94 n. 383 e 6 della L. 8/7/86 n. 349 si applicano agli attr. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. n. 241/90.

ART. 16 - CONVENZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Anche oltre quanto disposto dall’art. 15 del presente regolamento, il Comune conclude convenzioni per l’azione integrata e coordinata delle attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni.
2. Le convenzioni si attuano anche attraverso conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate secondo quanto stabilito dall’art. 15.
3. Per dette convenzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal successivo art. 17 in materia di obbligazioni e contratti, nonché di controversie riservate alla giurisdizione amministrativa.
4. Si richiama, la fattispecie di cui all’art. 27 della L. n. 142/90 che disciplina gli accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

ART. 17 - ACCORDI TRA L’AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI

1. In accoglimento di memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, le parti del provvedimento finale con contenuto discrezionale possono essere oggetto di accordi tra l’Amministrazione Comunale e gli interessati attraverso apposita convenzione scritta la quale impegna il Comune solo dopo l’esecutività della deliberazione che la approva, mentre impegna immediatamente l’altra parte.
2. Gli accordi tra l’Amministrazione comunale e gli interessati al provvedimento non possono danneggiare o portare pregiudizio ai diritti di terzi e devono perseguire il pubblico interesse.
3. Agli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
4. La convenzione che regolamenta gli accordi integrativi o sostitutivi deve prevedere la possibilità di recesso unilaterale dell’Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, disciplinando, ove possibile, l’eventuale indennizzo da riconoscere all’altra parte.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi indicati nel presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 18 - DETERMINAZIONI E PARERI OBBLIGATORI ESTERNI

1. L’organo consultivo di altra pubblica amministrazione che venga chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà lo stesso entro i termini di cui all’art. 16, commi 1 e 4 della Legge 241/90.
2. Ai fini del computo del termine finale del procedimento, i tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento previsto nelle Tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento.
3. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell’organo consultivo, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici del Comune hanno la facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza a all’adozione dell’atto finale indipendentemente dall’acquisizione del parere o della determinazione.
4. Tale facoltà non può essere esercitata nei casi di pareri, assensi e nulla-osta da rilasciarsi in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

ART. 19 - VALUTAZIONI TECNICHE

1. Nel caso in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia necessario per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi e Enti appositi e non vengono rispettati i termini per l’emanazione delle valutazioni stesse o quello di 90 giorni il responsabile del procedimento deve procedere a norma dell’art. 17 della l. n. 241/90.

ART. 20 - DENUNCIA IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONE

1. Nei casi e nei modi previsti dall’art. 19 della L. n. 241/90 e individuati con le tabelle di cui all’art. 5 del presente regolamento, per l’esercizio di una attività privata è sufficiente una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato all’Amministrazione Comunale.
2. Resta salva per quest’ultima ogni potere di verifica istruttoria e decisionale in ordine a quanto denunciato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.
3. Devono essere comunque effettuate le comunicazioni di cui all’art. 11 del presente regolamento tenendo conto del contenuto del provvedimento finale oggetto della denuncia di inizio di attività e che si omette di emanare esplicitamente. La comunicazione deve contenere anche l’individuazione della unità organizzativa e del responsabile competente per l’eventuale procedimento che può conseguire all’atto di inizio dello stesso, costituito dalla denuncia del privato. Si osservano le disposizioni del D.P.R. 26/4/92 n. 300.

ART. 21 - SILENZIO - RIFIUTO

1. L’omessa o ritardata adozione dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 26/4/92 n. 300 emanato ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90, che costituiscono presupposto giuridico di una attività privata, realizza ipotesi legale di silenzio - assenso in base al quale l’attività del privato deve ritenersi acconsentita.
2. Resta salvo ogni ulteriore potere istruttorio e decisionale in ordine al silenzio - assenso così formatosi e che deve essere esercitato entro un termine prestabilito dall’Amministrazione comunale con apposita tabella di cui all’art. 5 del presente regolamento.

ART. 22 - AUTOCERTIFICAZIONI

1. I cittadini, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, possono produrre proprie dichiarazioni sottoscritte e autenticate nelle forme di legge.
2. Le suddette dichiarazioni sostitutive concernono:
la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari, l’iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.
3. I cittadini hanno la facoltà di produrre agli uffici del comune proprie dichiarazioni con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione per fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli riportati nel precedente comma 1 quali:
- sana e robusta costituzione fisica;
- stato di servizio presso enti pubblici o privati
- curriculum
- servizi di volontariato
- possesso di patente di guida con specificazione del tipo
- patenti di specializzazione
- diplomi
- lauree
- titoli di studio in genere
- il reddito personale
- l’iscrizione in albi o elenchi di enti o società anche di tipo privatistico
- pubblicazioni professionali varie
- l’attività esercitata
- il periodo di inizio ed eventualmente conclusione dell’attività.
4. L’ufficio, prima di emettere il provvedimento finale favorevole, richiederà agli interessati la presentazione della normale documentazione.

ART. 23 - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI

1. Ove le certificazioni, o le attestazioni su fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona siano rilasciate dal Comune, anche con intervento di uffici diversi, debbono se è possibile, essere contenute in un unico documento.

ART. 24 - CERTIFICAZIONI DA UFFICIO AD UFFICIO

1. Qualora le dichiarazioni, le attestazioni o le certificazioni occorrenti per l’attivazione di determinati servizi forniti direttamente dal Comune o da un suo concessionario, siano rilasciate da uffici del Comune stesso, è il responsabile dell’Ufficio cui vanno consegnati che deve attivarsi per la ricezione, sottoscrizione nonché per l’inserimento nella pratica, su semplice richiesta dell’interessato.
2. I dipendenti del Comune devono dare una corretta assistenza ai cittadini fornendo tutte le notizie occorrenti e coadiuvandoli, ove sia possibile, nella compilazione dei moduli e della richiesta di documenti.

ART. 25 - COPIE AUTENTICHE

1. Le copie di documenti, quando siano autenticate nelle forme di legge e siano in regola con le disposizione fiscali in vigore, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

ART. 26 - ESENZIONE DA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI

1. L’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità in ordine agli atti emanati ai sensi dell’art. 21, quando l’emanazione degli stessi sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI FINALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. I termini dei procedimenti che si concludono con l’adozione di un provvedimento di altra Pubblica Amministrazione, valgono solo come limite temporale entro cui gli uffici del Comune predispongono gli atti e l’istruttoria di competenza, compreso l’invio alle altre autorità ai fini degli ulteriori adempimenti.
2. Dell’avvenuto invio viene data contestualmente comunicazione agli eventuali interessati, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 11.

ART. 28 - DIFFICOLTA’ NELL’OSSERVAZIONE DEI TERMINI

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento per particolari oggettive esigenze istruttorie si trovi nell’impossibilità di rispettare i termini stabiliti dal presente regolamento, rappresenterà al soggetto interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro cui l’atto sarà adottato. Il nuovo termine deve essere stabilito in connessione alle suddette esigenze e in base a criteri di assoluta celerità.

ART. 29 - PUBBLICITA’ ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione, fatti salvi i 15 giorni di pubblicazione all’albo pretorio, di cui all’art. 47 della L.142/90.

 
 
         
     
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