Approvato con delibera C.C. n. 28 del 24.05.2002
– esecutivo il 10.06.02
Approvato con delibera C.C. n. 35 del 12.05.2005 – esecutivo
il 01.07.05
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 Regolamento - Finalità
1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato
dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dallo statuto comunale
e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art.
38 dell'ordinamento delle autonomie locali.
ART. 2 Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori
delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del
presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta,
al Presidente del consiglio comunale.
2. Il Presidente del consiglio comunale incarica il Segretario
comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone
la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei
Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente
non ottenga il consenso di 2/3 dei Consiglieri dai capigruppo
rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio
il quale decide in via definitiva ,con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante
l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente
regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti
nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli
sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le
eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente
possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio,
rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo
comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente
ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori
eccezioni.
ART. 3 Durata in carica del Consiglio
1. Il consiglio comunale dura in carica per un periodo di
5 anni sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza
che rendano necessaria l'adozione.
ART. 4 La sede delle adunanze
1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso
la sede comunale, in apposita sala civica.
2. Il Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del consiglio si
tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale,
quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità
od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato
da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna
la presenza del consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni,
particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno
e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale
deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della
sede comunale vengono esposte le bandiere della Repubblica
Italiana, dell’Unione Europea e della Regione Veneto.
ART. 5 Adunanza d’insediamento
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata
e presieduta dal Sindaco neo-eletto.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, adotta la deliberazione di convalida
degli eletti, verificata l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di condizioni di incompatibilità.
3. Conclusi gli adempimenti di cui sopra il Sindaco effettua
il giuramento avanti il Consiglio, pronunciando le parole:
"giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
4. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i
componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.
CAPO II
IL PRESIDENTE
ART. 6 Presidenza delle adunanze
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco
che esercita le funzioni previste dalla legge per tale funzione.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare
le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituiscono,
nell'ordine, il Vicesindaco e l'Assessore più anziano
di età, a condizione che gli stessi ricoprano anche
la carica di Consigliere comunale.
ART. 7 Compiti e funzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela
il ruolo di organo elettivo di rappresentanza generale della
comunità assicurando l'esercizio delle funzioni di
indirizzo politico – amministrativo stabilite dalla
legge e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative
più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto
del consiglio con la comunità.
2. Il Presidente adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni
previste dallo Statuto e dal presente regolamento per assicurare
l'efficiente funzionamento del Consiglio Comunale ed interviene
per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del
mandato elettivo.
3. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori,
programma il calendario dell'attività del Consiglio
d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento
dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti
e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente
regolamento. Concede la facoltà di parlare e può
stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini
delle proposte per le quali si discute e si vota, determina
l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere
l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello
statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni
il Presidente si ispira a criteri di imparzialità ed
equità.
6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di
un quinto dei consiglieri, può concedere la parola
a persona estranea all'Assemblea consiliare, purché
vi sia giustificato motivo di intervenire nell’argomento
in discussione.
7. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato
reiterati avvertimenti, può ordinare l'espulsione dalla
sala consiliare di chiunque sia causa di disordine e di turbamento
dei lavori provvedendo altresì, nei casi in cui il
pubblico non si attenga agli avvertimenti dati, allo sgombero
della sala consiliare. La forza pubblica può entrare
nell’aula solo su richiesta del Presidente e dopo che
sia stata tolta o sospesa la seduta.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
ART. 8 Costituzione
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di
regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso
da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione
immediata al Presidente e allegare la dichiarazione di accettazione
del Capogruppo di nuova appartenenza.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel
corso del quinquennio debbono indicare al Presidente, entro
10 giorni dalla delibera di surrogazione, a quale gruppo intendano
appartenere.
ART. 9 Composizione gruppi consiliari
1. Ciascun gruppo può essere composto da un solo Consigliere,
purché il Consigliere sia l’unico rappresentante
della lista che ha ottenuto un solo seggio. A questo sono
riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti
a un gruppo consiliare.
2. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso
del quinquennio amministrativo, purché composti da
almeno tre Consiglieri.
3. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere
ad un gruppo formano d’ufficio il gruppo misto, che
può essere composto anche da un solo Consigliere.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è
stato eletto e non aderisce ad altri gruppi verrà iscritto
al gruppo misto.
ART. 10 Presidenza gruppi consiliari
1. Ciascun gruppo, costituito in conformità ai precedenti
articoli, deve comunicare al Presidente del Consiglio nella
prima seduta successiva a quella di insediamento il nominativo
del Consigliere da ciascun di essi eletto capogruppo.
2. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente
le variazioni successive della persona del capogruppo. In
mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo
il Consigliere "anziano" secondo la legge.
ART. 11 Conferenza presidenti di gruppo
1. I capigruppo costituiscono la Commissione consiliare permanente
denominata "Conferenza dei Capigruppo", coordinata
dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Conferenza è organismo consultivo del Presidente
del Consiglio, concorrendo, su sua richiesta o per propria
iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo
svolgimento dell’attività del Consiglio.
3. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza
dei Capigruppo, prima di disporne l’iscrizione all’ordine
del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse
e delicatezza. Il Presidente informa la conferenza degli orientamenti
assunti in seno alle Conferenze dei Sindaci.
4. Per le decisioni e i pareri della Conferenza dei Capigruppo
che comportino votazioni, ciascun capogruppo esercita il diritto
di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti
al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte
alle votazioni.
5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuite
alla stessa dal presente regolamento e in particolare:
a) provvede all’interpretazione di norme dello Statuto
e del Regolamento secondo quanto previsto all’art. 2,
nonché alla stesura delle modifiche dello Statuto e
del regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
b) concorre, con il Presidente, alla programmazione dei lavori
del Consiglio Comunale;
c) può essere invitata a partecipare alle riunioni,
indette dal Presidente del Consiglio, per la trattazione di
argomenti relativi ai rapporti politico – amministrativi
del Comune con altri enti e organi;
d) esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative
all’attività del Consiglio Comunale, delle commissioni
e dei gruppi consiliari;
e) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto,
dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi;
6. La Conferenza dei capigruppo è convocata e coordinata
dal Presidente del Consiglio, che stabilisce l’ordine
dei lavori. La stessa è inoltre convocata quando ne
sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo.
7. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida
quando è rappresentata almeno la metà più
uno dei consiglieri in carica.
8. I capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto,
un consigliere del loro gruppo a partecipare alla Conferenza
quand’essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto
verbale nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente
delegato dalla Segreteria del Comune.
ART. 12 Funzionamento gruppi consiliari
1. Per l’attività dei Gruppi Consiliari viene
messo a disposizione un idoneo locale nella sede comunale,
nonché risorse finanziarie, attrezzature e servizi
a supporto della loro attività, nel quadro dell’autonomia
funzionale e organizzativa stabilita dalla legge e dallo statuto
per il consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio, insieme al Segretario Comunale,
sovrintende al funzionamento del servizio di segreteria del
Consiglio Comunale per assicurare efficacemente le funzioni
di supporto dello stesso.
3. Il servizio di segreteria del consiglio dispone della
Gazzetta Ufficiale, del BUR, della rassegna stampa e delle
pubblicazioni giuridico-amministrative indispensabili per
assicurare ai gruppi consiliari le documentazioni necessarie
per l’esercizio delle loro funzioni. Assicura altresì
tramite gli strumenti informatici la circolazione fra i consiglieri
delle conoscenze e delle informazioni utili per l’espletamento
del mandato.
4. Il servizio di segreteria, su decisione del Presidente,
provvede a dotare i consiglieri di pubblicazioni relative
al complesso delle funzioni esercitate dal Comune o a specifici
settori dello stesso, a predisporre le autorizzazioni del
Presidente per le missioni dei consiglieri fuori dalla sede
del Comune per attività connesse alla funzione consiliare.
5. Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale approva,
entro il 20 novembre di ogni anno, previo parere della conferenza
dei capigruppo il preventivo delle spese relative all’attività
dei gruppi consiliari e lo trasmette alla Giunta per l’inserimento
dei relativi stanziamenti nel bilancio dell’esercizio
successivo.
Capo IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART. 13 Istituzione Commissioni consiliari permanenti
1. Entro trenta giorni dal suo insediamento il Consiglio
Comunale provvede alla istituzione, al suo interno, delle
Commissioni Consiliari permanenti, fissandone, per ogni quinquennio,
il numero, le competenze e la composizione.
2. Esse hanno funzioni referenti ai fini di una più
approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza
del Consiglio Comunale che vengono sottoposte preventivamente
alle Commissioni stesse.
3. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie,
di studio e di proposta, e specificatamente:
a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte;
b) richiedono al Presidente l’iscrizione all’ordine
del giorno del Consiglio di mozioni e proposte di deliberazioni
sulle materie di loro competenza;
c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui
problemi di interesse generale e specifico della città
e dell’Amministrazione.
4. Le Commissioni sono tenute a esprimere il parere di cui
alla lettera a) del 3° comma dell’art. 13 entro
15 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
Il termine, quando gli argomenti sono molto laboriosi, potrà,
su proposta dell’Assessore competente o del Presidente
della Commissione, essere congruamente prorogato dal Presidente
del Consiglio. Nel caso di argomenti dichiarati urgenti, il
termine viene ridotto a 5 giorni. Gli atti devono contenere
l’indicazione dei motivi urgenti e improrogabili che
rendono necessario l’esame della proposta.
ART. 14 Composizione commissioni
1. Le Commissioni sono composte da un numero massimo di nove
Consiglieri Comunali, di cui massimo cinque in rappresentanza
del/dei gruppo/i di maggioranza e massimo quattro del/dei
gruppo/gruppi di minoranza, nominati dal Presidente, su designazione
dei rispettivi Capigruppo.
2. La procedura di ridesignazione della composizione delle
Commissioni Consiliari si attua per le sostituzioni dovute
a dimissioni, decadenze, altri motivi o per la costituzione
di nuovi gruppi consiliari.
3. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione
che ne informerà tempestivamente il Presidente del
Consiglio. Esse sono irrevocabili.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun consigliere
ha facoltà di farsi sostituire con delega nella riunione
da altro consigliere dello stesso gruppo.
ART. 15 Funzionamento commissioni
1. Ciascuna Commissione, nella sua prima seduta, dovrà
nominare nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente,
che entrano subito in carica.
2. La convocazione e la presidenza delle Commissioni competono
al Presidente e, in caso di vacanza, assenza o impedimento,
al Vice Presidente.
3. La prima seduta delle Commissioni neo nominate è
convocata dal Presidente entro 20 giorni dalla sua istituzione
ed è presieduta dal membro più anziano di età.
4. Le Commissioni sono convocate su iniziativa del Presidente
ovvero su richiesta scritta contenente gli argomenti da discutere
fatta dai suoi componenti che rappresentino almeno i due quinti
dei componenti le commissioni stesse. In quest’ultimo
caso la riunione deve avere luogo entro dieci giorni da quello
in cui perviene la richiesta.
5. L’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno deve essere consegnato al domicilio indicato dal
Consigliere almeno 3 giorni prima della data fissata per la
riunione ai membri della Commissione e inviato per conoscenza
ai Capigruppo Consiliari. Il termine può essere ridotto
a 24 ore nei casi d’urgenza. Su richiesta scritta del
Consigliere, la convocazione della Commissione può
essere comunicata allo stesso con sistemi informatici o telematici.
L’avviso di convocazione, nei modi e tempi sopraindicati,
deve essere consegnato anche all’Assessore di riferimento
per ciascuna Commissione. L’Assessore ha facoltà
di intervenire alla seduta della Commissione senza diritto
di voto.
6. L’ordine del giorno è fissato dal Presidente
e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia
stata richiesta, per iscritto, da un componente della Commissione.
7. Gli atti relativi agli argomenti inclusi nell’ordine
del giorno devono essere depositati presso la segreteria della
Commissione almeno 24 ore prima della seduta al fine di permetterne
la consultazione ai componenti della Commissione medesima.
8. Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri assegnati; le determinazioni
sono validamente prese se assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
ART. 16 Forma sedute commissioni
1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori
possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi
di informazione. Sono segrete quando si debbono trattare argomenti
che comportano apprezzamenti sul comportamento e sulla moralità
di persone o quando la pubblicità dell’adunanza
possa arrecare danno agli interessi del Comune.
ART. 17 Segreteria commissioni
1. Ciascuna Commissione ha un ufficio segreteria cui è
assegnato un dipendente comunale con mansioni di segretario,
nominato dal Sindaco.
2. Il Segretario ha il compito di redigere e conservare i
verbali delle sedute e di curare tutti gli adempimenti inerenti
la Commissione.
3. I verbali delle sedute, redatti sotto forma di resoconto
sommario, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
e sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui
si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti
dai medesimi interessati.
4. Copie dei verbali della Commissione sono trasmesse al
Sindaco ed ai Capigruppo consiliari dal Segretario e vengono
depositati nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono
perché possano essere consultate durante le sedute
del Consiglio Comunale nelle quali gli atti sono iscritti
all’ordine del giorno.
ART. 18 Prerogative
1. Nell’ambito della propria competenza, le Commissioni
possono assumere informazioni sull’andamento di enti,
aziende, società, consorzi cui il Comune è interessato;
consultare organismi e strutture rappresentative operanti
nell’ambito del Comune; procedere ad audizioni ed indagini
conoscitive; avvalersi della consulenza del Segretario Comunale
e dei dipendenti del Comune e delle aziende; promuovere incontri
con altre Commissioni anche non consiliari operanti nell’ambito
comunale; riunirsi congiuntamente, quando la materia all’ordine
del giorno sia di interesse comune.
ART. 19 Commissioni di indagine
1. Il Consiglio, su proposta motivata avanzata per iscritto
da almeno 1/5 dei componenti, può istituire al proprio
interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei propri membri, Commissioni d’indagine sull’attività
dell’Amministrazione, con il compito di effettuare accertamenti
su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti
degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei
servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce
l’oggetto e l’ambito delle indagini e i termini
per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
3. Le commissioni sono composte da non più di cinque
consiglieri, due dei quali scelti tra le minoranze. La commissione
elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. La commissione
ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico:
a) ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura
riservata, afferenti l’oggetto dell’inchiesta
e allo stesso connessi;
b) può effettuare l’audizione di Membri del Consiglio,
del sindaco, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del
Direttore Generale e del Segretario Comunale, dei responsabili
degli Uffici e dei servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti
del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati
alle audizioni non possono rifiutarsi. Le risultanze dei lavori
restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della
relazione della Commissione. I componenti della Commissione
e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.
Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione,
adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o
, in caso diverso, esprime al Sindaco, i propri orientamenti
in merito alle decisioni che l’organo istituzionale
o il Dirigente competente, dovrà adottare entro il
termine prestabilito.
4. La commissione conclude la propria attività con
la presentazione della relazione al Consiglio ed è
quindi sciolta. Gli atti e i verbali vengono consegnati al
Segretario Comunale che ne cura la conservazione fra gli atti
riservati.
ART. 20 Proposte della commissione
1. Le proposte di deliberazioni sulle quali le Commissioni
abbiano dato parere favorevole a voti unanimi possono essere
messe in votazione senza aprire la discussione, salvo, beninteso,
il diritto di ciascun Consigliere di chiederla.
ART. 21 Commissioni di studio
1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni
temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di
particolare rilevanza per la comunità locale, compresi
fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti
di tutti i gruppi, nonché, se ritenuto necessario,
dipendenti comunali ed esperti esterni di comprovata competenza
nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella
deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima.
Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la
commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio,
periodicamente, sullo stato di avanzamento dei lavori e sottopone
allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione
e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
NORME GENERALI
ART. 22 Riserva di legge
1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata
in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune
e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 23 Entrata in carica - Convalida
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto
della proclamazione della loro elezione da parte del presidente
dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente
ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il
consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento,
deve esaminare la condizione degli eletti, Sindaco compreso,
e dichiarare, con l’osservanza delle modalità
prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali
sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, procedendo alla
loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa,
dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione,
convalidando l’elezione di colui che nella medesima
lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli
eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle
cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
ART. 24 Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai
consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata
al Sindaco, mediante inoltro presso l’ufficio protocollo
del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni
sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono
essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione
e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata
dal consiglio, deve avvenire in occasione dell'adunanza successiva
alla data delle dimissioni, nel rispetto delle modalità
previste dalle leggi e dallo statuto vigenti.
ART. 25 Decadenza e rimozione dalla carica
1. Per i casi di ineleggibilità od incompatibilità
preesistenti o successive all'elezione dei consiglieri comunali,
ovvero per i casi di rimozione o di decadenza, si applicano
le norme vigenti in materia.
2. Il Sindaco, avuta conoscenza di provvedimenti di rimozione
dalla carica o di passaggio in giudicato di sentenza di condanna,
per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’art.
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene
definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria
che commina una misura di prevenzione, convoca il consiglio
comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni
conseguenti.
3. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene
per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale,
esperita negativamente la procedura dì cui al successivo
comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano
le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere
al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
4. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica
il Sindaco di notificare contestazione delle assenze effettuate
e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo
allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco,
entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative
delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco, udito
il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio
le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere.
Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando
sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione
alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti
della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.
ART. 26 Sospensione dalle funzioni
1. I componenti dell’organo consiliare possono essere
sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono
i motivi di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o quelli
di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio,
convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione
decretata. Il componente sospeso, facente parte dell’organo
consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni
connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito
del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali
sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’art.
15, comma 4bis, della legge n. 55/90, il consiglio comunale
nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento
di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando
la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli
precedenti.
ART. 27 Mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un commissario.
ART. 28 Dimissioni del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni
caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI
ART. 29 Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale, nel rappresentare la comunità,
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva
egli ha pertanto piena libertà di iniziativa, di opinione
e di voto.
ART. 30 Diritto d’iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni
argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale.
Essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni
concernenti materie di competenza del consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e
accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte
dal consigliere proponente, è inviata al Presidente.
Se la proposta viene fatta propria dallo stesso Presidente
o da almeno un quinto dei Consiglieri, viene trasmessa al
segretario comunale per l’istruttoria. Il segretario
comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare
l’argomento. Il Presidente iscrive la proposta all’ordine
del giorno del primo consiglio comunale, nel rispetto dei
termini previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, indicando, con l’oggetto, i consiglieri proponenti.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti
sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine
del giorno del consiglio comunale. Ciascun consigliere può
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli
fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un
emendamento ritirato dal proponente può essere fatto
proprio da un altro consigliere.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta
di deliberazione.
ART. 31 Attività ispettiva - interrogazioni, interpellanze
e mozioni
1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente
raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni su
argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale
e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e
dallo statuto.
2. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto
di ottenerla, per celebrazione di eventi, per commemorazione
di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazione
dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi,
temuto o sperato, di interesse locale e nazionale, per comunicazioni
di grave importanza.
3. La raccomandazione può essere fatta in qualunque
momento all'amministrazione, a voce o per iscritto, e consiste
nella richiesta o sollecitazione per l'adozione di provvedimenti
specifici o la risoluzione di problemi.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco
o agli Assessori da lui delegati per avere informazioni circa
la sussistenza o la verità di un fatto determinato
o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è
stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali
ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto
o intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere
ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza
dell'operato della Giunta o dei Responsabili dei settori e
dei servizi.
5. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Sindaco
o alla Giunta sui motivi della condotta tenuta dall'amministrazione
su un determinato problema o provvedimento.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per
iscritto, debitamente protocollate, al Presidente del consiglio
e sono firmate dai proponenti. Il Sindaco o l'Assessore da
lui delegato rispondono, entro 30 giorni nella prima adunanza
del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra.
Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze
del consiglio, la risposta è data per iscritto.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione
del Consiglio comunale, nell’ambito delle competenze
per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e
di interventi da parte del consiglio o della giunta nell’ambito
dell’attività del comune e degli enti ed organismi
allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
8. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente,
debitamente protocollata e firmata dal proponente. E' iscritta
all'ordine del giorno della prima ordinanza del consiglio
convocata dopo la presentazione.
9. E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge o al Regolamento
ovvero il rilievo sul modo e l'ordine con il quale sia stata
posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere
alla votazione.
ART. 32 Diritto di informazione e accesso agli atti
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti,
tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del loro mandato, esclusi gli atti preparatori, allorché
il relativo procedimento sia ancora in corso. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
L’accesso comprende la possibilità, per ciascun
Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti
adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare
una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione,
per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e
controllo politico amministrativo attribuite al Consiglio
dalla legge.
2. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici
del Comune, dalle aziende e da enti da questo dipendenti,
copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari
ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato,
con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi
ed altri oneri.
ART. 33 Richiesta di convocazione del consiglio
1. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale
in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda
almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del
giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma, decorre dal giorno
nel quale perviene al Presidente la richiesta, che deve essere
registrata preventivamente al protocollo generale.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione
del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto in conformità
a quanto stabilito dall'art. 39, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/00.
ART. 34 Deliberazioni di Giunta – controllo del Difensore
Civico comunale richiesto dai consiglieri
1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta riguardanti:
a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) Dotazioni organiche e relative variazioni;
c) Assunzioni del personale;
sono sottoposte a controllo del Difensore Civico comunale,
se istituito, nei limiti delle illegittimità denunziate,
quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta
e motivata entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di cui al
precedente comma al Segretario comunale, che cura l'inoltro
della deliberazione oggetto del controllo richiesto al Difensore
Civico comunale.
3. Il Difensore Civico comunale, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne dà comunicazione al presidente
del Consiglio e al Segretario comunale entro 15 giorni dalla
richiesta, invitandoli a eliminare i vizi riscontrati.
4. Se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 35 Diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato
elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative
non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di
presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza
del consiglio e per non più di un’adunanza al
giorno.
3. L’indennità di presenza dovuta anche per
le sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite
nonché delle commissioni comunali previste per legge
nella misura fissata con delibera per le sedute del consiglio.
4. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente
a recarsi, per ragioni del loro mandato fuori dal territorio
comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonché all'indennità
di missione secondo quanto previsto dalla legge. Tali norme
si applicano anche per la partecipazione alle riunioni e alle
attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni
tra enti locali.
5. Il consiglio comunale in conformità a quanto dispone
l'art. 86 del T.U.E.L. n. 267/00 e all'art. 8, comma 4, dello
Statuto, assicura i sui componenti contro i rischi conseguenti
all'espletamento del mandato.
ART. 36 Astensione obbligatoria
1. Il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e
i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici,
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini
sino al quarto grado.
2. Tale obbligo non si applica nemmeno nei casi di rapporti
di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni
direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con
il comune.
CAPO V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 37 Nomine e designazioni di consiglieri comunali
1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti riservino
al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio
medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta
pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la
nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete
a ciascun Capogruppo comunicare al Presidente ed al consiglio,
in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere
designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina
dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato cessi
dall’incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra
causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima
seduta successiva al verificarsi dell’evento.
PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
CONVOCAZIONE
ART. 38 Funzioni rappresentative
1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie,
celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione
comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie
o celebrazioni, il Presidente del consiglio, può costituire
una delegazione consiliare composta dai rappresentanti dei
vari gruppi consiliari.
ART. 39 Competenza
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta
dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione
viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto
previsto dall'art. 13 dello Statuto.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria
da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di
tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.
ART. 40 Avviso di convocazione
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta
a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente
regolamento.
2. L’avviso di convocazione contiene la data di emissione,
l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza
e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito
ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano
previste sospensioni temporanee dei lavori del consiglio nella
giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli
orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza.
Quando è previsto che i lavori si svolgano in più
giorni, sono previste la data e l’ora di inizio di ciascuna
riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione
della medesima adunanza.
3. Nell’avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza
si tiene in prima o in seconda convocazione. L’avviso
di convocazione può contenere oltre alla indicazione
di prima convocazione, anche l’indicazione di una seconda
convocazione da tenersi nello stesso giorno in ora che deve
essere stabilita nello stesso avviso di convocazione. Nell’avviso
è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli
elencati nell’ordine del giorno.
4. L’avviso di convocazione, munito in calce del bollo
del Comune, è firmato dal Presidente o da colui che
lo sostituisce o al quale compete effettuare la convocazione.
ART. 41 Ordine del giorno
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna
adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l’ordine
del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno,
con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai
consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.
3. L’ordine del giorno è inserito o allegato
all’avviso di convocazione del quale costituisce parte
integrante.
ART. 42 Avviso di convocazione – Modalità -
Consegna - Termini
1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del
giorno, deve essere consegnato presso il domicilio o in mani
proprie di ciascun consigliere, ovvero - su richiesta dell'interessato
- spedito per fax o posta elettronica.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare,
entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione,
un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera
indirizzata al Sindaco, il nominativo e l’indirizzo
della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi
di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,
esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità
nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione
di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire
l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del
Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari
formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine
previsto per la consegna dell’avviso di convocazione
al domicilio.
4. L’avviso di convocazione deve essere consegnato
ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello
stabilito per la riunione non computando a tal fine il giorno
dell’adunanza.
5. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i
giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere
consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la
riunione.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione
si debbano aggiungere all’ordine del giorno argomenti
urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri
almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto
degli argomenti aggiunti.
8. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui
al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all’ordine
del giorno di cui al comma precedente, possono essere sindacati
dal Consiglio comunale, il quale può stabilire a maggioranza
dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro
giorno stabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del
rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall’adunanza
nel momento in cui questo è stato deciso.
9. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso
di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato
partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era
stata invitato.
ART. 43 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione
1. L’elenco degli argomenti da trattare è pubblicato
all’albo pretorio e nel sito Internet del Comune nei
cinque giorni precedenti e in quello della riunione.
2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni
convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti
all’ordine del giorno sono pubblicati all’albo
comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri
comunali, copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine
del giorno delle adunanze, viene inviata a cura della segreteria
comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- agli organismi previsti dallo statuto;
- ai responsabili dei servizi comunali.
4. Il Presidente dispone l'affissione di avvisi alla comunità
nel capoluogo e nelle frazioni di Arino e Sambruson, per rendere
noti il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli
argomenti in discussione.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
ART. 44 Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine
del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale
nel giorno dell’adunanza e nei tre giorni precedenti.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza
o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono
depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i
documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza
e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
definitiva di consiglio se non è stata depositata nei
termini di cui sopra, completa dei pareri e delle attestazioni
di legge, ove occorrono, corredata, salvo casi d’urgenza,
del verbale della commissione consiliare competente e di tutti
i documenti necessari per consentire l'esame.
ART. 45 Adunanze di prima convocazione
1. Il Consiglio comunale in prima convocazione, non può
deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri
assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso
di convocazione. Il numero dei Consiglieri presenti viene
accertato mediante l’appello nominale eseguito dal Segretario
comunale ed i nominativi sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un’ora da quella fissata
nell’avviso di convocazione ed eseguito di nuovo l’appello
sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario
per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a
verbale i presenti e dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l'appello con il quale è stata accertata la
presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati
al Comune, si presume la loro permanenza in aula per la legalità
della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano
dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al
Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni
accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto
dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere
i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente
assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la
ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti
che il numero dei Consiglieri e' inferiore a quello necessario,
il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza,
per non più di 30 minuti, dopo la quale viene effettuato
un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che
il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto
per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata
deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome
dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione
non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
ART. 46 Adunanze di seconda convocazione
1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale
sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri
per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene
nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione.
2. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni
sono valide purché intervengano almeno un terzo dei
consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine
il Sindaco.
ART. 47 Partecipazione dell’Assessore non Consigliere
1. L’Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze
del Consiglio comunale per effettuare relazioni, esprimere
chiarimenti, dare notizie ed informazioni ma senza diritto
di voto.
CAPO III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE
ART. 48 Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche salvo
quanto stabilito dall'art. 49.
2. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito
spazio riservato al pubblico.
ART. 49 Adunanze segrete
1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta
quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento
delle capacità, moralità, correttezza od esaminati
fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità
morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati
nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica
siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza,
capacità e comportamenti di persone, il Presidente
invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri
può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio
in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente,
prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le
persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo
comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre
ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale e il Vice
Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.
ART. 50 Adunanze “aperte”
1. Quando si verificano le particolari condizioni previste
dallo statuto o rilevanti motivi d’interesse della comunità
lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, può convocare l’adunanza “aperta”
del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei
luoghi particolari previsti dall’art. 4 del presente
regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse,
con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,
degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni
sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo
la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio
comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come
sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni,
di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale
gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale
non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche
in linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio
comunale.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART. 51 Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali
hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti,
critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti,
opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi
riferimento alla vita privata e alle qualità personali
di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione,
della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti
o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente
lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso
Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto
delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice
la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
ART. 52 Ordine della discussione
1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta
al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento
di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra
i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire
togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine
al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi
sta parlando, per richiamo al regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta
in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine
il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli
inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento può essere interrotto per la
sua continuazione nell'adunanza successiva.
ART. 53 Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve
restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere
un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione
di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri
o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della
sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente,
che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili
Urbani.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su
richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta
la seduta.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza
viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico
presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate
a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal
primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala
fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini
e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona
il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non
riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza
i disordini proseguono il Presidente sentito il parere dei
Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio
sarà riconvocato, con le modalità stabilite
dal regolamento, per il completamento dei lavori.
ART. 54 Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il Presidente per esigenze proprie o su richiesta di uno
o più Consiglieri, può invitare nella sala i
funzionari comunali nonché rappresentanti delle aziende
partecipate dal Comune perché effettuino relazioni
o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti
incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione,
per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti
rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, funzionari e consulenti
vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso
richiesti.
CAPO V
ORDINE DEI LAVORI
ART. 55 Designazione e funzioni dei Consiglieri scrutatori
1. All’inizio dell'adunanza, dopo l’appello nominale
per l’accertamento dei presenti quando per legge o per
determinazione del Consiglio si debba procedere per votazione
segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli
delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve
essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra
gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi
assistono il Presidente nella verifica della validità
delle schede e nel conteggio dei voti.
ART. 56 Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze
- Mozioni
1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità
preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni
proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su
fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
Dopo gli interventi del Presidente, un Consigliere per ciascun
gruppo può effettuare comunicazioni sugli argomenti
sopraindicati per associarsi o dissentire per un tempo massimo
di 3 minuti per gruppo.
2. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni
avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le
comunicazioni.
3. Se il Consigliere proponente non è presente al
momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa
s’intende ritirata, salvo che il presentatore non ne
abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L’interrogazione è sinteticamente illustrata
al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della
stessa depositato. Conclusa l’illustrazione il Presidente
può dare direttamente risposta alla interrogazione
o demandare all’Assessore delegato per materia di provvedervi.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere
interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per
quali ragioni contenendo il suo intervento entro 5 minuti.
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura
e con la stessa procedura, un intervento della durata massima
di 5 minuti del Presidente o dell’Assessore delegato
per materia. L'interrogazione non può dar luogo a discussione,
avendo solo carattere informativo.
6. Nel caso che l’interrogazione sia stata presentata
da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di
replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi
tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento
iscritto all’ordine del giorno della seduta sono discusse
al momento della trattazione dell’argomento al quale
si riferiscono.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni scritte,
i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone
lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza.
Il Presidente o l’Assessore delegato, ove dispongano
degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all’interrogante.
Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente
risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante
che la stessa gli sarà inviata entro 30 giorni successivi
all’adunanza o nell'adunanza che si terrà successivamente
prima della scadenza del termine sopraindicato.
10. Analoga procedura viene fissata per la presentazione
di interpellanze.
11. Le interrogazioni e/o interpellanze possono essere convertite
in mozione quando i presentatori abbiano i di ciò fatta
tempestiva riserva.
12. Nel caso di presentazione di una mozione, terminata la
lettura da parte dei proponenti, prende per primo la parola
il Presidente o l'Assessore competente per replicare alle
argomentazioni addotte nella mozione stessa, dopodiché
si dà luogo al dibattito, terminato il quale, il Presidente,
accertato che nessun altro intenda prendere la parola, mette
ai voti la mozione, nelle forme previste per la votazione
delle deliberazioni.
13. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni
e dalla trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze
e mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella
che è in quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente
rimaste da trattare a successiva seduta del Consiglio comunale
concordata con i capigruppo.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio
preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti
generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni,
di interpellanze e di mozioni.
ART. 57 Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la
trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine
del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti
può essere modificato per decisione del Presidente
o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri
del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide
il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
ART. 58 Discussione – Norme generali
1. Il relatore delle proposte di deliberazioni o di altri
argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono il Sindaco
e gli Assessori per la Giunta ed i Consiglieri per quelli
da loro proposti.
2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte
del relatore, il Presidente dà, nell’ordine,
la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire disponendo,
per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengano
a gruppi di maggioranza e di minoranza. Quando, dopo che il
Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno
domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere
Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato
di intervenire per il gruppo – può effettuare
un solo intervento di non più di 15 minuti.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa
discussione una sola volta e per non più di 10 minuti
ciascuno.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando
quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione per
non più di 15 minuti.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato
tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta
la replica o del relatore dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può
essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo
Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore
per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri
di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo,
hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la
loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi
devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. Le previsioni di cui ai commi da 3 a 7 non si applicano
al caso contemplato dall’art. 56, co. 14.
ART. 59 Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto
che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
La questione pregiudiziale può essere posta anche prima
della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il
rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza,
precisandone i motivi. Può essere posta anche prima
della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa
sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio
della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione
prima di procedere all’esame dell’argomento cui
si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare,
oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che
la proposta sia stata presentata da più Consiglieri
- un Consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione
palese.
ART. 60 Fatto personale
1. Costituisce “fatto personale” l’apprezzamento
sulla propria condotta o l’attribuzione di opinioni
contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale
deve precisarne i motivi.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto
personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo
hanno provocato, per non più di 5 minuti.
4. L’intervento per fatto personale non può
dar luogo a dibattito.
CAPO VI
VERBALE DELL'ADUNANZA
ART. 61 La partecipazione del Segretario all’adunanza
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti
del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
Su invito del Presidente o quando richiesto dai Consiglieri,
il Segretario esprime parere consultivo, giuridico - amministrativo
e fornisce notizie ed informazioni su argomenti che l'assemblea
sta esaminando.
ART. 62 Il verbale dell’adunanza
1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico
che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni
adottate, dal Consiglio comunale. Le sedute del Consiglio
sono registrate, su nastro magnetico. Il nastro di registrazione
è conservato e costituisce documento pubblico delle
opinioni espresse e delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
Di esso può essere rilasciata copia a chiunque lo richieda.
Per le operazioni di registrazione e trattazione magnetica,
il Segretario comunale si avvale dell’Ufficio di Segreteria.
2. Alla redazione del verbale provvede il Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento
della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle
discussioni, il testo integrale della deliberazione ed il
numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo
in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio
segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai
Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo
sinteticamente e con la massima chiarezza possibile i concetti
espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano
richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati
integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto
sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura
al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive
o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto
quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta,
nel corso dell’adunanza le stesse sono, in modo conciso
iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo
da contenere la sintesi della discussione, senza scendere
in particolari che possano recare danno alle persone. Non
si può procedere alla registrazione su nastro magnetico
delle sedute segrete.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi
patrimoniali dal Comune, il verbale deve essere compilato
in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto
ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente
dell'adunanza e dal Segretario comunale.
ART. 63 Verbale – Deposito – Rettifiche –
Approvazione
1. Il verbale dell'adunanza, viene trasmesso cinque giorni
prima della seduta consiliare di approvazione ai capigruppo
consiliari e viene depositato a disposizione dei Consiglieri.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale
provvede alla lettura della parte del verbale per la quale
lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.
Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto,
quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso
rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento.
Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi
siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede
di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono
manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere
a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi il
Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta
di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel
verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo,
mediante annotazione a margine od in calce nel verbale dell'adunanza
cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate
dalla firma del Segretario comunale e portano l’indicazione
della data dell’adunanza nella quale le rettifiche sono
state approvate.
5. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio
comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del
Segretario comunale. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni
desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario
comunale.
CAPO VII
LE VOTAZIONI
ART. 64 Modalità generali
1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è
effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le
modalità di cui al successivo articolo 66.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano
prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il
Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e valutazione
delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio,
salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della
stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario
per rendere legale l'adunanza.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito
come segue:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua
prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare
la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento
in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui
appresso:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli,
quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano
votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte
della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine
in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti
vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante
dallo schema originario modificato in conformità a
quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono
con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a
far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di
modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse
e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento
viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano
le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli
contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni,
vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale
corredato della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici
le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione
proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio
che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare
di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più
consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione
dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle
disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle
modalità della votazione in corso.
ART. 65 Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per
alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto,
invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i
contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione
del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa
viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché
immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri
che votano contro la deliberazione o si astengono.
ART. 66 Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata
a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in
bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro
che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di
deliberazione sottoposto al Consiglio.
c) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto
si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di
scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono
che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata
della maggioranza e della minoranza, ciascun Consigliere viene
invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi
in modo da assicurare tali rappresentanze.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti
a comunicarlo al Presidente e al Segretario comunale, affinché
ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza
degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle
schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato,
proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza
degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle
schede, e comunica al Consiglio il risultato, proclamando
coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero
dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti
meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità' e quando il numero dei
voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente
annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve
risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni
di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri
scrutatori.
ART. 67 Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti
dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum"
speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio
comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto
favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero
di voti a favore pari ad almeno la metà più
uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari,
la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli
che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unità
al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel
numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non
nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare
la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è
approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti
non esaurisce l’argomento posto all’ordine del
giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella
stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla
legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla
seconda votazione o respinta alla prima non può, nella
stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione
e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio
solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti
favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti
ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
ART. 68 Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo
dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con
votazione separata, espressa in forma palese.
ART. 69 Revoca e modifica delle deliberazioni
1. Il Consiglio comunale secondo i principi dell'autotutela
ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica,
integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in
particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze
che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente
comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni
che determinano la volontà dell'organo di revocare,
modificare, integrare o sostituire la deliberazione già
adottata. |