|
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 27.03.2007 - esecutivo
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO
ART. 4 – CRITERI DI CALCOLO DELL’ADDIZIONALE
ART. 5 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
ART. 6 – ESENZIONI
ART. 7 – VERSAMENTO
ART. 8 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE
******
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento
viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 e successivo
art. 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall’art.
1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n.360.
Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO
1. L’addizionale
in oggetto viene corrisposta al Comune di Dolo, ai sensi del
D.Lgs. 28.09.1998 n. 360.
Articolo 3
SOGGETTO PASSIVO
1. Sono obbligati al
pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti
i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Dolo,
alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa.
Articolo 4
CRITERI DI CALCOLO DELL’ADDIZIONALE
1 L’addizionale
è determinata applicando al reddito complessivo determinato
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’imposta
ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta
sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni
per essa riconosciute e del credito di cui all’art.
165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti
normative.
Articolo 5
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1 L’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente i 0,8 punti percentuali, come previsto dall’art.
1 comma 142 lettera a), della Legge 296 del 27.12.2006
2 L’aliquota è determinata annualmente dal Comune
con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento
è confermata l’aliquota stabilita nel precedente
esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma
169, Legge 296 del 27.12.2006;
3 La deliberazione della aliquota è pubblicata nel
sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per
le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
Articolo 6
ESENZIONI
1. Ai sensi dell’articolo
1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142, il Comune
può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione
con la quale viene determinata annualmente l’aliquota
dell’addizionale.
Articolo 7
VERSAMENTO
1. Il versamento della
addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato direttamente
al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al
Comune con Decreto attuativo del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo
le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs. n.
360/1998 e successive modificazioni. L’aliquota necessaria
ai fini della determinazione dell’acconto è assunta
nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora
la pubblicazione della deliberazione, di cui all’art.
2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo
anno, ovvero nella misura vigente nell’anno precedente
in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
Articolo 8
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia
di riscossione dei tributi.
Articolo 9
ENTRATA IN VIGORE
1 Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2007.
|