Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 19.05.95
Modificato con delibera di C.C. n. 47 del 30.06.95
Modificato con delibera di C.C. n. 117 del 29.12.2005
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 TARIFFE
ART. 4 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL
PROCEDIMENTO
CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E LE AFFISSIONI
ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 6 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
ART. 8 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE
ART. 9 AUTORIZZAZIONE
ART. 10 ANTICIPATA RIMOZIONE
ART. 11 PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN DIFFORMITA’
A LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 12 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
ART. 13 PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
ART. 14 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI
CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
ART. 15 PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
ART. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE
ART. 17 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
ART. 18 DICHIARAZIONE
ART. 19 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
ART. 20 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 21 RICHIESTA DEL SERVIZIO
ART. 22 PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART. 23 MODALITA’ PER LE AFFISSIONI
ART. 24 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 25 SANZIONI
ART. 26 PRIVILEGI
ART. 27 NORME FINALI
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
ART. 28 Bis CATEGORIA DELLE LOCALITA’
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti
delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina
dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni,
contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
e , anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce
le modalità di effettuazione della pubblicità
e quant’altro richiesto dall’art. 3 comma 3 del
decreto legislativo richiamato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per “imposta”
e per “diritto”, si intendono rispettivamente
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni.
3. Il Comune può effettuare detto servizio in concessione.
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta
e del diritto, il Comune di Dolo è classificato nella
classe IV in base alla popolazione residente al 31 Dicembre
1992 (13 .904 abitanti), quale risulta dai dati statistici
ufficiali.
ART. 3 TARIFFE
1. Le tariffe dell’imposta e del diritto sono applicate
nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell’allegato
al presente regolamento (all. A)
2. Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 Ottobre
di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali
variazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta
esecutiva.
ART. 4 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE
DEL PROCEDIMENTO
1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante
la materia di cui al presente Regolamento è quella
di assunzione dell’atto medesimo al protocollo generale;
fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.
2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.
CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI
ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
1. Agli effetti del presente capo, s’intendono impianti
pubblicitari quelli definiti nell’art. 47, comma 7 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti
mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della
pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione
delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità
o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade
e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate
con apposito regolamento.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente
alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione
di 13.894 unità registrata al 31.12.1993, non deve
essere inferiore a mq. 168 (mq. 12 per ogni mille abitanti)
pari a 240 fogli del formato 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente
adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti
e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con
continuità.
ART. 6 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche
affissioni è destinata per il 60% alle affissioni di
natura commerciale, per il 10% alle affissioni di natura istituzionale,
sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 5%
alle affissioni di natura culturale svolte da associazioni
senza fini di lucro.
2. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati
per l’effettuazione delle affissioni dirette non può
superare il 25% della superficie complessiva degli impianti
pubblici di cui al comma 1.
ART. 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è
approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall’entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti
su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di
carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle
attività economiche, nonché alla tutela ambientale,
paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti
i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.
ART. 8 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE
1. Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli
impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché
della distribuzione risultante dal piano di cui all’art.
7 comma 2, la giunta comunale può decidere di concedere
ai privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità
di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari
per l’affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita
convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità,
le dimensioni e l’ubicazione degli impianti da installare,
la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto
al comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie
per un corretto rapporto.
ART. 9 AUTORIZZAZIONE
1. La effettuazione della pubblicità, che necessita
di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è
sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale,
da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento
comunale indicato nel precedente art. 5 comma 2, anche nel
caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
ART. 10 ANTICIPATA RIMOZIONE
1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata
dall’Amministrazione comunale ed effettuata prima della
scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione,
il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso
della quota d’imposta corrispondente al periodo di mancato
godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità
ART. 11 PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN DIFFORMITA’
A LEGGI E REGOLAMENTI
1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
è dovuta per il solo fatto che la pubblicità
venga effettuata, anche se in difformità a leggi o
regolamenti.
2. Il pagamento dell’imposta non esime il soggetto interessato
dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni
o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità,
qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.
3. Il comune, nell’esercizio della facoltà di
controllo, dispone in qualsiasi momento la rimozione del materiale
abusivo, con le modalità indicate nell’art. 12
del presente regolamento.
ART. 12 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni
esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non
in regola con il pagamento dell’imposta e del diritto,
ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione
sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione
o al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati
dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione
non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità
e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta
dichiarazione di cui al successivo art. 18
4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate
o rimosse a cura dei soggetti passivi dell’imposta o
dei responsabili dell’abuso che dovranno provvedervi
entro il termine massimo di 15 giorni dalla diffida; in caso
di inadempienza, vi provvede il comune, con addebito ai responsabili
stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative
e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la
cancellazione.
ART. 13 PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di
proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale,
oltre all’imposta è dovuto il canone di concessione,
nonché la tassa per l’occupazione degli spazi
ed aree pubbliche, ove applicabile.
ART. 14 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI
1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi
o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle
staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi
quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in
via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale
affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell’attività
di cantiere. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria
in cui è stata classificata la località ai fini
dell’applicazione dell’imposta e del pagamento
del diritto.
2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili,
di cui al comma precedente e che il comune si riserva di utilizzare
per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie
affissativa obbligatoria determinata nell’art. 5, comma
3, del presente regolamento.
3. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti
non comporta alcun compenso o indennità a favore dei
proprietari.
CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
ART. 15 PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare all’imposta
l’esposizione di manifesti e simili su apposite strutture
adibite alla affissione di tali mezzi.
2. Per l’esercizio di attività economica di cui
all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507 s’intende
lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione
di servizi effettuati nell’esercizio di imprese o di
arti e professioni, nonché qualunque altra attività
suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata
occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si
prefigge scopo di lucro.
3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati
in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi,
nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti
diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva
dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano
tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono
lo stesso messaggio pubblicitario.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993
è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare
all’imposta in base alla superficie della minima figura
piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione
pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati
gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli
componibili.
6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da
non poter essere contenuta in una figura piana geometrica,
per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione
di tale mezzo, nelle varie figure geometriche regolari che
insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
ART. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE
1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di
qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea,
nell’ambito del territorio comunale, dovrà essere
in possesso dell’autorizzazione dl Comune rilasciata
previa presentazione di apposita domanda, con le modalità
indicate nel regolamento comunale.
L’autorizzazione dovrà risultare da un atto scritto
che sarà rilasciato dal Funzionare Responsabile, di
cui all’art. 11 del D.Lgs. 507/93 (o nel caso di gestione
in concessione, dal concessionario) dopo aver acquisito il
parere del Settore Edilizia Privata e del settore Vigilanza
i quali indicheranno, se del caso, speciali norme o prescrizioni
da inserire nell’autorizzazione al fine della migliore
tutela della pubblica incolumità e della cura dell’interesse
generale.
Il termine per il rilascio è stabilito in giorni 90
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Tale termine rimane sospeso nel caso in cui l’Amministrazione
comunale inviti i richiedenti, per iscritto, a produrre ulteriore
documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30
giorni.
2. Il comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità
che possa derivare verso chicchessia per effetto dell’esposizione
al pubblico dell’installazione.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero
prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno
cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno
comunque superare nel complesso i dodici mesi.
4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa,
ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità
indicate nel successivo art. 18:
- la pubblicità effettuata all’interno di luoghi
aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuata all’infuori
delle vie e piazze rientranti nel centro storico, come individuato
nel vigente P.R.G.
- gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore
a un terzo di metro quadro;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purchè
non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale
del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.
ART. 17 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
1. Il pagamento dell’imposta e l’eventuale rimborso
si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella
misura stabilita dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. Nel caso di cessazione di esposizione su domanda dell’interessato,
non si provvede ad alcun rimborso.
ART. 18 DICHIARAZIONE
1. Il soggetto passivo dell’imposta è sempre
tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare
al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario,
la dichiarazione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 507/93
su modello predisposto dal comune, allegando l’attestazione
del pagamento eseguito.
ART. 19 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
1. E’ consentito installare mezzi pubblicitari all’interno
o all’esterno dei veicoli in genere a condizione che
gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi
pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal
tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali
soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
ART. 20 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI
1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell’art.
15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle
modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari
gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero
o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di
utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, sono assoggettati
al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria
di cui all’art. 12 del decreto legislativo precitato.
CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 21 RICHIESTA DEL SERVIZIO
1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare,
in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta,
con l’indicazione del numero di manifesti che si vogliono
affiggere e la durata dell’affissione, nonché
presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare
o comprovare l’avvenuto pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o
venga fatta per iscritto, l’accettazione è soggetta
alla riserva di accertamento della disponibilità degli
spazi e, comunque, l’affissione potrà essere
eseguita soltanto dopo l’avvenuto pagamento del relativo
diritto. E’ consentito, in via straordinaria, il pagamento
posticipato soltanto agli enti pubblici territoriali a ciò
costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa
che li riguarda.
ART. 22 PAGAMENTO DEL DIRITTO
1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve
essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
con le modalità previste dal D. Lgs. 507/93.
ART. 23 MODALITA’ PER LE AFFISSIONI
1. Le affissioni sono effettuate secondo l’ordine di
precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato
dal versamento del relativo diritto.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo
giorno, verrà data precedenza al committente che richiede
l’affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con
eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel
quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le
commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione
di una commissione già annotata non costituisce nuova
o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti
già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, per i
manifesti non aventi contenuto commerciale, compatibilmente
con la disponibilità di spazi e di personale.
6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito
dal D.Lgs. 507/93.
ART. 24 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI
1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale
del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite
dal d.Lgs. 507/93.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo
pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed
esauriscono completamente il rapporto impositivo; il committente
ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario
per tutto il periodo indicato.
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 25 SANZIONI
1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate
nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite
dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni
del presente regolamento si applicano a carico del soggetto
che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico
dei soggetti indicati nell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.
507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l’installazione
dello stesso.
ART. 26 PRIVILEGI
1. Per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del
Comune il privilegio previsto dall’art. 2752 III comma
del C.C.
ART. 27 NORME FINALI
1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni
degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità,
nell’esercizio della loro funzione, è soggetto
alle sanzioni stabilite per legge.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento
si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità
e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del
Capo I° del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio
dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione
è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile
o in contrasto con le disposizioni in esso contenute .
3. Le disposizioni del Capo I° del D.Lgs. 15.11.1993,
n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.
ART. 28 Bis CATEGORIA DELLE LOCALITA
1. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 507/93 agli effetti
dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale
è suddiviso in due categorie, come da allegato B, applicando
alla categoria speciale una maggiorazione del settanta per
cento (70 %) della tariffa normale. In ogni caso la superficie
complessiva delle località comprese nella categoria
speciale non può superare il 35% di quella del centro
abitato
Allegato A
(Approvato con deliberazione di G.M. n. 135 del 24.02.1994).
PARTE I - TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (Artt. 12 e 7, comma 2,6 e
7)
1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato
di superficie (tariffa base):
Durata: - per anno solare Euro 10,33
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 1,03
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
1.2. Pubblicita’ ordinaria in forma luminosa o illuminata,
effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro
quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):
Durata: - per anno solare Euro 20,66
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 2,06
1.3. Per la pubblicita’ di cui ai punti precedenti
che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa
base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella
di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è
del 100%.
1.4. L’importo di ciascuna maggiorazione è
determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa
base.
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde
all’importo totale dovuto
2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e
7, c. 2, 6 e 7)
2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio
od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli
in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche
e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta
sulla pubblicità in base alla superficie complessiva
dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato
di superficie:
Durata: - per anno solare Euro 20,66
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 2,06
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in
forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata
del 100%.
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei
veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle
dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazione
della imposta di base ivi previste.
2.1.2 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta
è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio; per i veicoli adibito a servizio di linea interurbana
l’imposta è dovuta nella misura della metà
a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune
in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
o la sede.
2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli
di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto
per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare
al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che
alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di
successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli,
secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata sup. a 3000 Kg. Euro 74,37
b) per autoveicoli con portata inf. a 3000 Kg. Euro 49,58
c) per motoveicoli e veicoli non compresi
nelle precedenti categorie Euro 24,79
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata
pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata
in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base di
imposta è maggiorata del 100%, in conformità
all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 507/93.
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta
per l’indicazione del marchio, della ragione sociale
e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia
apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione
non sia di superficie superiore a mezzo mq.
E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto
pagamento dell’imposta per esibirla a richiesta degli
agenti autorizzati.
3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.
14, c.1,2,3)
3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui
con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate
dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili,
mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante
o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal
numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base
alla seguente tariffa:
Durata: - per anno solare Euro 41,37
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 4,13
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica
la tariffa stabilita per anno solare.
3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto
3.1., effettuata per conto proprio dall’impresa, si
applica l’imposta in misura pari alla metà della
tariffa sopra stabilita.
4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, comma 4 e 5)
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od
aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti,
si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente
dal numero di messaggi e dalla superficie adibita a proiezione,
in base alla seguente tariffa:
Durata: - per ogni giorno Euro 2,58
Per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di Euro 2,58
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di Euro
1,29
5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.
15, c.1)
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri
mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa
dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni
periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari
a: Euro 10,33
6. PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI (art. 15, comma 2)
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua
o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità
stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura:
Euro 61,97
7. PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15,
c.3)
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e
simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai
soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella
misura di:
Euro 30,99
8. PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, comma 4)
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione,
anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi
pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna
persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
in base alla tariffa di:
Euro 2,58
9. PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI
E SIMILI (art. 15, c.5)
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta
per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno
o frazione, è la seguente: Euro 7,75
10. RIDUZIONI D’IMPOSTA (art. 16)
La tariffa dell’imposta è ridotta a metà
per la pubblicità di cui all’art. 16 del D. Lgs.
507/93.
Le riduzioni non sono cumulabili.
11. ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)
Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di
cui all’art. 17 del D. Lgs. 507/93.
12. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art.
7)
Per l’applicazione dell’imposta si osservano
le disposizioni stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 507/93.
13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (artt.
8 e 9)
Per la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si
applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 9 del
D. Lgs. 507/93.
Il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla
pubblicità annuale per l’anno 1994 è differito
al 31 marzo 1994.
14. Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e
le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del
D. Lgs. 507/93.
PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è
dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse
del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto
a favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla
pubblicità, nelle misure seguenti:
1.1. per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e
per i periodi di seguito indicati:
-per i primi 10 giorni Euro 1,14
-per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,34
1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il
diritto è maggiorato del 50%;
1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto
è maggiorato del 50%;
1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli
il diritto è maggiorato del 100%.
1.5. Eliminato
1.6. L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato
applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma
della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al
diritto totale dovuto.
2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, comma 9)
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è
stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due
giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e
nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%
del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.
3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è
ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti
dall’art. 20 del D.Lgs. 507/93.
Le riduzioni non sono cumulabili.
ALLEGATO B)
Appartengono alla categoria speciale le seguenti strade:
- Riviera Martiri della Libertà
- Via Guolo
- Via Cairoli
- Strada Statale
- Via Argine Sinistro
- Via Badoera
- Via Ca’ Tron
- Via Cazzaghetto
- Via Comunetto
- Via del Vaso
- Via Matteotti
- Via Mazzini
- Via Piave
- Via S.Pio X
- Via Stradona
- Via Vecellio
- Via V. Veneto
- Via Rizzo
- Via Zinelli
- Piazza Cantiere
- Via Arino dal civico 1 al civico 4
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