Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Pubblicità
 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
 

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 19.05.95
Modificato con delibera di C.C. n. 47 del 30.06.95
Modificato con delibera di C.C. n. 117 del 29.12.2005

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 TARIFFE
ART. 4 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E LE AFFISSIONI

ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 6 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
ART. 8 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE
ART. 9 AUTORIZZAZIONE
ART. 10 ANTICIPATA RIMOZIONE
ART. 11 PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN DIFFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 12 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
ART. 13 PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
ART. 14 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

ART. 15 PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
ART. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE
ART. 17 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
ART. 18 DICHIARAZIONE
ART. 19 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
ART. 20 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 RICHIESTA DEL SERVIZIO
ART. 22 PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART. 23 MODALITA’ PER LE AFFISSIONI
ART. 24 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 SANZIONI
ART. 26 PRIVILEGI
ART. 27 NORME FINALI
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
ART. 28 Bis CATEGORIA DELLE LOCALITA’

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e , anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant’altro richiesto dall’art. 3 comma 3 del decreto legislativo richiamato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per “imposta” e per “diritto”, si intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il Comune può effettuare detto servizio in concessione.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta e del diritto, il Comune di Dolo è classificato nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 Dicembre 1992 (13 .904 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali.

ART. 3 TARIFFE

1. Le tariffe dell’imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell’allegato al presente regolamento (all. A)
2. Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

ART. 4 PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell’atto medesimo al protocollo generale; fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.
2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

CAPO II
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI

ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, s’intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell’art. 47, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 13.894 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 168 (mq. 12 per ogni mille abitanti) pari a 240 fogli del formato 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità.

ART. 6 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 60% alle affissioni di natura commerciale, per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 5% alle affissioni di natura culturale svolte da associazioni senza fini di lucro.
2. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l’effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 25% della superficie complessiva degli impianti pubblici di cui al comma 1.

ART. 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

ART. 8 IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all’art. 7 comma 2, la giunta comunale può decidere di concedere ai privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento comunale indicato nel precedente art. 5 comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

ART. 10 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall’Amministrazione comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d’imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità

ART. 11 PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN DIFFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è dovuta per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. Il pagamento dell’imposta non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.
3. Il comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, dispone in qualsiasi momento la rimozione del materiale abusivo, con le modalità indicate nell’art. 12 del presente regolamento.

ART. 12 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell’imposta e del diritto, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione o al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 18
4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell’imposta o dei responsabili dell’abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni dalla diffida; in caso di inadempienza, vi provvede il comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

ART. 13 PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all’imposta è dovuto il canone di concessione, nonché la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

ART. 14 AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell’attività di cantiere. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell’applicazione dell’imposta e del pagamento del diritto.
2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell’art. 5, comma 3, del presente regolamento.
3. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

ART. 15 PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare all’imposta l’esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.
2. Per l’esercizio di attività economica di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507 s’intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all’imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.
6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo, nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

ART. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell’ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell’autorizzazione dl Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel regolamento comunale.
L’autorizzazione dovrà risultare da un atto scritto che sarà rilasciato dal Funzionare Responsabile, di cui all’art. 11 del D.Lgs. 507/93 (o nel caso di gestione in concessione, dal concessionario) dopo aver acquisito il parere del Settore Edilizia Privata e del settore Vigilanza i quali indicheranno, se del caso, speciali norme o prescrizioni da inserire nell’autorizzazione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell’interesse generale.
Il termine per il rilascio è stabilito in giorni 90 decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Tale termine rimane sospeso nel caso in cui l’Amministrazione comunale inviti i richiedenti, per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni.
2. Il comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia per effetto dell’esposizione al pubblico dell’installazione.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.
4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 18:
- la pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuata all’infuori delle vie e piazze rientranti nel centro storico, come individuato nel vigente P.R.G.
- gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore a un terzo di metro quadro;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purchè non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.

ART. 17 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

1. Il pagamento dell’imposta e l’eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilita dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. Nel caso di cessazione di esposizione su domanda dell’interessato, non si provvede ad alcun rimborso.

ART. 18 DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo dell’imposta è sempre tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, la dichiarazione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 507/93 su modello predisposto dal comune, allegando l’attestazione del pagamento eseguito.

ART. 19 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. E’ consentito installare mezzi pubblicitari all’interno o all’esterno dei veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 20 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell’art. 15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del decreto legislativo precitato.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l’indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e la durata dell’affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l’avvenuto pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l’accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l’affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l’avvenuto pagamento del relativo diritto. E’ consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici territoriali a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

ART. 22 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dal D. Lgs. 507/93.

ART. 23 MODALITA’ PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento del relativo diritto.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l’affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.
6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93.

ART. 24 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite dal d.Lgs. 507/93.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo; il committente ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l’installazione dello stesso.

ART. 26 PRIVILEGI

1. Per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall’art. 2752 III comma del C.C.

ART. 27 NORME FINALI

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell’esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni in esso contenute .
3. Le disposizioni del Capo I° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

ART. 28 Bis CATEGORIA DELLE LOCALITA

1. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 507/93 agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, come da allegato B, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del settanta per cento (70 %) della tariffa normale. In ogni caso la superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato

 

Allegato A
(Approvato con deliberazione di G.M. n. 135 del 24.02.1994).

PARTE I - TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (Artt. 12 e 7, comma 2,6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata: - per anno solare Euro 10,33
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 1,03

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicita’ ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare Euro 20,66
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 2,06

1.3. Per la pubblicita’ di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo totale dovuto

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare Euro 20,66
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 2,06

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazione della imposta di base ivi previste.

2.1.2 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibito a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata sup. a 3000 Kg. Euro 74,37
b) per autoveicoli con portata inf. a 3000 Kg. Euro 49,58
c) per motoveicoli e veicoli non compresi
nelle precedenti categorie Euro 24,79
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base di imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 507/93.
Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.
E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c.1,2,3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare Euro 41,37
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese Euro 4,13

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, comma 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita a proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno Euro 2,58

Per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di Euro 2,58
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di Euro 1,29

5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: Euro 10,33

6. PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI (art. 15, comma 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura: Euro 61,97

7. PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di:
Euro 30,99

8. PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, comma 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:
Euro 2,58

9. PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: Euro 7,75

10. RIDUZIONI D’IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art. 16 del D. Lgs. 507/93.
Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL’IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D. Lgs. 507/93.

12. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art. 7)

Per l’applicazione dell’imposta si osservano le disposizioni stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 507/93.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 507/93.
Il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale per l’anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

14. Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 507/93.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
-per i primi 10 giorni Euro 1,14
-per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,34

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5. Eliminato

1.6. L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22, comma 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 507/93.
Le riduzioni non sono cumulabili.

ALLEGATO B)

Appartengono alla categoria speciale le seguenti strade:

- Riviera Martiri della Libertà
- Via Guolo
- Via Cairoli
- Strada Statale
- Via Argine Sinistro
- Via Badoera
- Via Ca’ Tron
- Via Cazzaghetto
- Via Comunetto
- Via del Vaso
- Via Matteotti
- Via Mazzini
- Via Piave
- Via S.Pio X
- Via Stradona
- Via Vecellio
- Via V. Veneto
- Via Rizzo
- Via Zinelli
- Piazza Cantiere
- Via Arino dal civico 1 al civico 4

 
 
         
     
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