Approvato con delibera C.C. n. 70 del 19.07.2005
– esecutivo il 31.07.05
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Classificazione degli impianti
Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti
Art. 4 – Appalto a terzi
Art. 5 – Affidamento della gestione a società
ed associazioni sportive
Art. 6 – Durata della concessione
Art. 7 – Canone di gestione e tariffe
Art. 8 – Sub concessione
Art. 9 – Obblighi del concessionario
Art. 10 – Servizi accessori
Art. 11 – Responsabilità
Art. 12 – Controllo e rendiconto di gestione
Art. 13 – Sospensione della concessione
Art. 14 – Cessazione anticipata della concessione
Art. 15 – Risoluzione del rapporto di concessione
Art. 16 – Subentro nella concessione
Art. 17 – Riconsegna del complesso sportivo
Art. 18 – Disposizioni finali
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina le condizioni e il procedimento
per la concessione della gestione degli impianti sportivi
comunali.
Gli impianti sportivi del Comune di Dolo e le attrezzature
in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell’amministrazione
comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi
ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività
di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.
Il Comune di Dolo promuove, coordina e disciplina l’utilizzo
degli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari
per il loro armonico impiego, nell’ambito delle vigenti
disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall’amministrazione
comunale.
Art. 2 – Classificazione degli impianti
Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti
sportivi comunali sono identificati e classificati come di
seguito.
o GRANDI IMPIANTI: impianti sportivi o loro complessi di interesse
primario per tipologia, dimensioni, strutture, tecnologie,
normalmente rivestenti caratteristiche di rilevanza imprenditoriale
e di servizio di ampio richiamo, che richiedono pertanto una
gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.
1. Palazzetto dello sport sito in Via Arino;
2. Impianto sportivo di calcio “W. Martire” sito
in Via Arino;
3. Impianto natatorio sito in Via Arino.
o ALTRI IMPIANTI: impianti sportivi con limitate o nulle possibilità
di accesso per spettatori e di norma privi di rilevanza imprenditoriale.
1. Impianto sportivo di tennis sito in Via Arino;
2. Impianto sportivo di calcio sito ad Arino.
3. Impianto sportivo di calcio sito a Dolo in Via Jachia (oggetto
di prossima alienazione);
4. Pista di pattinaggio sita in Via Torre.
Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità
del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti
saranno inseriti d’ufficio nelle categorie in relazione
alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche.
Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti
Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in
forma diretta o concessi in gestione a terzi.
Ai fini della gestione indiretta si opera la seguente distinzione:
a. i grandi impianti possono essere appaltati a terzi in base
a procedure ad evidenza pubblica;
b. la gestione degli altri impianti può essere affidata
direttamente a società ed associazioni sportive senza
fine di lucro.
L’amministrazione comunale valuta e determina la forma
e le modalità di gestione degli immobili in ordine
a economicità, convenienza, opportunità di attivare
differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l’apporto
dell’associazionismo sportivo locale.
Art. 4 – Appalto a terzi
L’amministrazione comunale ha la facoltà di
esternalizzare la gestione dei grandi impianti sportivi di
sua proprietà, nel rispetto della procedura di evidenza
pubblica prevista dalla normativa vigente, affidandone la
gestione in via prioritaria a società e associazioni
sportive locali e in via subordinata ad altri soggetti.
In tal caso lo schema di convenzione allegata al bando di
gara, che dovrà essere preventivamente approvata dalla
Giunta Comunale, oltre a disciplinare il rapporto tra il Comune
e il concessionario, conterrà indicazioni circa:
a. oggetto dell’affidamento;
b. descrizione dell’impianto e inventario delle attrezzature;
c. durata della gestione;
d. canone di gestione;
e. spese di gestione a totale carico del concessionario;
f. riserva di utilizzo gratuito da parte del Comune;
g. descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria
da eseguire a carico del concessionario;
h. polizza fideiussoria;
i. assicurazioni;
j. pubblicità;
k. responsabilità;
l. tariffe;
m. verifiche, controlli, indicatori sull’andamento della
gestione;
n. sicurezza;
o. revoca dell’affidamento;
p. subappalto
q. sanzioni;
r. principio di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza;
s. spese contrattuali;
t. modalità di utilizzo e di concessione in uso temporaneo
a terzi;
u. ogni altra indicazione utile ed opportuna al fine di salvaguardare
l’uso pubblico dell’impianto.
Per l’individuazione del soggetto concessionario saranno
considerati, in ordine di importanza, i seguenti parametri
e requisiti:
1. sede ed operatività nel comune di Dolo;
2. anzianità di iscrizione all’Albo Comunale
delle Associazioni;
3. programmazione di attività sportive – ricreative
– formative, con particolare attenzione alle categorie
giovanili e disabili;
4. curriculum (organizzazione o partecipazione a manifestazioni
sportive di interesse nazionali, precedenti esperienze nella
gestione di impianti analoghi, struttura organizzativa, numero
degli iscritti ecc…);
5. importo offerta economica in rialzo rispetto al canone
posto a base di gara;
Il provvedimento di aggiudicazione darà conto dell’avvenuta
analisi comparata delle singole offerte in base a criteri
di valutazione predeterminati.
Nel caso di incanto deserto, l’impianto potrà
essere in subordine affidato secondo le modalità di
cui al seguente articolo 5.
Laddove, per la specificità della disciplina praticabile
nella struttura, sia rinvenibile un’unica Associazione
competente operante nel territorio, capace ed esperta nelle
gestione, l’impianto potrà essere affidato direttamente
alla stessa, previa stipula di apposita convenzione da approvarsi
a cura della Giunta Comunale, conformemente a quanto previsto
nel seguente articolo 5.
Art. 5 – Affidamento della gestione a società
ed associazioni sportive
La gestione degli impianti sportivi minori può essere
concessa a società e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate,
federazioni sportive nazionali aventi finalità formative,
ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo
libero e che dimostrino capacità operativa adeguata
alle attività da realizzare.
La gestione dovrà in questi casi essere regolata da
una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale
che dovrà indicare per ciascun impianto:
a. oggetto dell’affidamento;
b. descrizione dell’impianto e inventario delle attrezzature;
c. durata della gestione;
d. canone di gestione;
e. spese di gestione a totale carico del concessionario;
f. riserva di utilizzo gratuito da parte del Comune;
g. descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria
da eseguire a carico del concessionario;
h. assicurazioni;
i. pubblicità;
j. responsabilità;
k. tariffe;
l. verifiche, controlli, indicatori sull’andamento della
gestione;
m. sicurezza;
n. revoca dell’affidamento;
o. subappalto
p. sanzioni;
q. principio di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza;
r. spese contrattuali;
s. modalità di utilizzo e di concessione in uso temporaneo
a terzi;
t. ogni altra indicazione utile ed opportuna al fine di salvaguardare
l’uso pubblico dell’impianto.
Il concessionario sarà scelto dall’Amministrazione
Comunale dando priorità alle associazioni sportive
iscritte all’Albo delle Associazioni, operanti nel territorio
comunale, competenti nelle discipline praticabili, fatto salvo
l’accertamento della capacità e dell’esperienza
nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura
organizzativa adeguata.
Art. 6 – Durata della concessione
La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali
non può avere una durata superiore a cinque anni, a
decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto
o dalla data di stipulazione della Convenzione.
Un eventuale prolungamento dei termini della concessione potrà
essere accordato a discrezionale giudizio dell’Amministrazione
Comunale laddove il concessionario si accolli l’onere
di interventi di manutenzione straordinaria di lieve entità,
previa autorizzazione degli uffici competenti.
Scaduto il termine, la concessione scadrà di diritto,
senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita
proroga.
Qualora il Comune di Dolo intenda mantenere una gestione convenzionata
dell’impianto, dovrà considerare la richiesta
presentata dal concessionario originario, a parità
di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro
soggetto.
Art. 7 – Canone di gestione e tariffe
L’amministrazione comunale stabilisce la quota che
il concessionario dovrà versare annualmente a titolo
di canone ricognitorio per la gestione dell’impianto,
tenendo conto del grado di onerosità della stessa,
dei vincoli di gestione, degli oneri a carico del concessionario,
dello stato d’uso dell’impianto e delle spese,
quantificate presuntivamente, a carico delle parti.
Il concessionario, nel caso di utilizzazione dell’impianto
da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti
quelle stabilite dall’amministrazione comunale.
In sede di prima applicazione i canoni ricognitori e le tariffe
sono quantificati secondo gli importi indicati nell’allegato
sub A.
Le tariffe da applicare all’utenza potranno essere aggiornate
annualmente su richiesta del concessionario secondo le variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertate dall’Istat nell’anno
solare precedente.
I canoni ricognitori saranno adeguati dall’amministrazione
comunale in sede di rinnovo della concessione o di nuovo affidamento
in gestione.
Art. 8 – Sub concessione
Al concessionario è fatto divieto di sub concedere
a terzi, in tutto o in parte, gli impianti affidati in gestione
dall’amministrazione comunale. La violazione di tale
clausola comporta la revoca immediata della concessione.
Art. 9 – Obblighi del concessionario
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto
di tutte le norme disciplinanti le singole attività
ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per
la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine
pubblico. Per ogni singola attività il concessionario
ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità,
abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti
dalle norme vigenti.
Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare
osservare la massima diligenza nell’utilizzazione dei
locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi,
dei servizi ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto,
ai suoi accessori e quant’altro di proprietà
del Comune di Dolo, al fine di restituirli, alla scadenza
della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
Il concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio
Patrimonio ogni danno che si possa verificare alle strutture
e alle attrezzature assegnate.
Il concessionario non può procedere a trasformazioni,
modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture concessi
senza il consenso scritto del Comune di Dolo, nel rispetto
di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall’amministrazione
comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo,
essere alienati o distrutti.
Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può
a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive
che risulti utile alla migliore funzionalità degli
impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle
spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere
rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria, nonché tutti gli oneri derivanti dai consumi
delle utenze che fanno capo all’impianto, incluse le
eventuali spese di volturazione.
Le opere di manutenzione straordinaria, con esclusione degli
interventi di cui all’art. 6 c. 2, sono a carico del
Comune che si riserva di stabilire tempi e modi della loro
realizzazione in relazione alle proprie disponibilità
di bilancio e tenuto conto delle esigenze del concessionario
in relazione alle attività programmate. Nulla è
dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l’eventuale
interruzione delle attività. Non possono in alcun modo
considerarsi manutenzioni straordinarie le spese per lavori
derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione o dalla
mancata tempestiva segnalazione al Comune di guasti e inconvenienti
di carattere straordinario.
Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero
complesso sono a carico del concessionario che risponde della
mancata o carente sorveglianza.
Il servizio di gestione non può essere sospeso per
alcuna causa senza il preventivo benestare dell’amministrazione
comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le
sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
Il concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico
addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti
con personale qualificato, nel rispetto della normativa in
materia di sicurezza.
Art. 10 – Servizi accessori
E’ fatto divieto di istituire o gestire, all’interno
degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi
esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità
o altri servizi, senza le preventive specifiche autorizzazioni,
nulla osta e quant’altro da richiedersi a cura e spese
del concessionario, in conformità alle specifiche discipline,
anche locali, applicabili.
Il concessionario può sub concedere l’esercizio
dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all’amministrazione
comunale delle generalità e dei requisiti dell’eventuale
sub concessionario.
L’amministrazione comunale può, nei trenta giorni
successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso.
In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario
rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti
gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono
essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e
sanitarie prescritte dalla legge in materia.
Art. 11 – Responsabilità
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente
per qualsiasi danno agli impianti, alle attrezzature, alle
pertinenze, a persone, a cose anche di terzi che venissero
causati durante la vigenza della concessione in gestione.
A garanzia di tale obbligazione il concessionario dovrà
stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia
o Istituto di assicurazione.
Art. 12 – Controllo e rendiconto di gestione
Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità
d’uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari,
del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori. Le
verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente
e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante
e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni
extrasportive.
A fini notiziari entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario, il concessionario, nella persona del legale rappresentante,
trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario accompagnato da una relazione illustrativa sull’andamento
gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.
Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni,
eseguire ispezioni e controlli.
Art. 13 – Sospensione della concessione
L’amministrazione comunale può disporre la sospensione
temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario
per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive
o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli
impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari
con un anticipo di almeno 15 giorni.
La sospensione è inoltre prevista quando si verifichino
condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile
giudizio degli uffici comunali competenti.
Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune
di Dolo al concessionario, fatta salva la restituzione dei
canoni anticipatamente versati per la gestione dell’impianto.
Art. 14 – Cessazione anticipata della concessione
E’ prevista la revoca della concessione in caso di
gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, nel capitolato d’appalto o nella convenzione,
nonché in caso di danni intenzionali o derivanti da
grave negligenza nell’uso degli impianti sportivi concessi.
In caso di revoca resta fermo per il concessionario l’obbligo
al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete
allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso
spese.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto
o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse.
Art. 15 – Risoluzione del rapporto di concessione
E’ facoltà del concessionario recedere anticipatamente
dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di
almeno sei mesi.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche
prima della scadenza del termine, qualora si verifichi l’indisponibilità
dell’impianto per causa di forza maggiore.
Art. 16 – Subentro nella concessione
Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento,
al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo
dell’impianto, il Comune può concedere la struttura
resasi disponibile al soggetto in posizione utile nella graduatoria
stilata a seguito della procedura ad evidenza pubblica di
cui all’art. 4.
Art. 17 – Riconsegna del complesso sportivo
Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della
concessione deve avvenire l’atto di riconsegna all’amministrazione
comunale dell’intero complesso sportivo.
L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte
in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di
tutti i beni concessi e inventariati.
Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto,
ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo
del risarcimento.
Art. 18 – Disposizioni finali
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
concessioni di impianti sportivi rilasciate successivamente
all’approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in
vigore e non sono soggette a variazioni o adeguamento, fino
alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.
Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta
esecutività della deliberazione di approvazione.
Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle
contenute nel presente regolamento si intendono abrogate.
Allegato a)
Canone ricognitorio annuale per la gestione degli impianti
TENNIS €. 1.000,00
CALCIO DOLO €. 3.000,00
CALCIO ARINO €. 1.000,00
PALAZZETTO €. 4.000,00
PISTA DI PATTINAGGIO €. 500,00
Tariffe per l’utilizzo che dovranno essere applicate
da parte del Gestore
TENNIS
a) ATTIVITÀ SPORTIVE:
ABBONATI
Þ quota annuale
- €. 60,00 fino ai 18 anni
- €. 85,00 studenti dai 18 ai 27 anni
- €. 120,00 oltre i 18 anni uomini
- €. 100,00 oltre i 18 anni donne
Þ quota oraria (a campo)
- periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre)
- €. 2,40 fino ai 18 anni
- €. 3,40 oltre i 18 anni
- periodo invernale(1 novembre – 31 marzo)
- €. 7,60
NON ABBONATI
Þ quota oraria (a campo)
- intero periodo (1 aprile – 31 marzo)
- €. 9,60
la quota oraria extra per l’utilizzo dell’impianto
di illuminazione è fissata per tutti in €. 3,40
a campo, mentre la quota oraria extra per la fruizione del
riscaldamento è di € 4,40 a campo;
b) ATTIVITÀ EXTRA SPORTIVE:
Þ quota giornaliera
- €. 35,00 nel periodo estivo (aprile – ottobre)
- €. 50,00 nel periodo invernale (novembre – maggio)
CALCIO DOLO
Per le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle
Associazioni:
- €. 100,00= per ora di utilizzo del campo principale
e dei servizi accessori;
- €. 60,00= per ora di utilizzo del campo di allenamento
e dei servizi accessori.
Per gli incontri di campionato e/o l’uso da parte di
Associazioni non iscritte all’Albo Comunale:
- €. 200,00= per ora di utilizzo del campo principale
e dei servizi accessori;
- €. 100,00= per ora di utilizzo del campo di allenamento
e dei servizi accessori.
CALCIO ARINO
- €. 45,00= per incontro di campionato o amichevole;
- €. 15,00= per ogni ora di allenamento.
PALAZZETTO
a) ATTIVITÀ NON OCCASIONALI DA SETTEMBRE A MAGGIO:
Þ allenamenti bambini e ragazzi (fino a 14 anni):
- €. 10,33 con riscaldamento spento;
- €. 15,49 con riscaldamento acceso;
Þ allenamento adulti:
- €. 15,49 con riscaldamento spento;
- €. 20,66 con riscaldamento acceso;
Þ allenamenti per partite di campionato:
- €. 41,32 con riscaldamento spento;
- €. 46,48 con riscaldamento acceso;
b) ATTIVITÀ OCCASIONALI INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO
DI UTILIZZO:
- €. 51,65 con riscaldamento spento;
- €. 56,81 con riscaldamento acceso.
Per le società sportive, non iscritte all’albo
comunale delle associazioni, le tariffe sono aumentate in
misura del 30%.
PISTA DI PATTINAGGIO
- €. 5,00 Quota oraria |