| Approvato
con delibera C.C. n. 35 del 24.06.2002
Modificato con delibera C.C. n. 89 del 25.10.2005
Modificato con delibera C.C. n. 65 del 30.09.2008
INDICE GENERALE
CAPO I - NORME GENERALI
1 - Oggetto e scopo del regolamento
2 - Disciplina delle procedure
3 - Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o
servizi
4 - Competenze dei soggetti dell’amministrazione
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
5 - Organizzazione del servizio finanziario
6 - Disciplina dei pareri di regolarità contabile
7 - Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
8 - Contabilità fiscale
CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE
9 - Schema del bilancio di previsione
10 - Predisposizione del bilancio di previsione
11 - Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti
12 - Conoscenza dei contenuti del bilancio
CAPO IV - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI
13 - Scopo del piano esecutivo di gestione
14 - Piano esecutivo di gestione
15 - Predisposizione del piano esecutivo di gestione
16 - Graduazione delle risorse e degli interventi
17 - Struttura del piano esecutivo di gestione
18 - Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo
di gestione
CAPO V - GESTIONE DEL BILANCIO
19 - Assunzione degli atti di impegno
20 - Utilizzazione fondo di riserva
21 - Richiesta di modifica della dotazione assegnata
22 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
23 - Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
24 - Verifica dei parametri di gestione
CAPO VI - REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
25 - Registri contabili obbligatori
26 - Altri registri contabili: inventari - Servizio economale
CAPO VII – GESTIONE DELLE ENTRATE
27 - Accertamento delle entrate – Comunicazioni
28 - Emissione degli ordinativi di incasso
29 - Incaricati interni della riscossione - Versamento delle
somme riscosse
30 - Emissione dei ruoli di riscossione
31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
CAPO VIII – GESTIONE DELLE SPESE
32 - Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti
di impegno - Registrazione degli impegni
33 - Liquidazione delle spese
34 - Pagamento delle spese – Modalità di pagamento
CAPO IX – RENDICONTO DELLA GESTIONE
35 - Rendiconto della gestione – Procedure
36 - Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
37 - Conti economici di dettaglio
38 - Conto consolidato patrimoniale
CAPO X – CONTO ECONOMICO
39 - Conto economico
40 - Conto economico - Allegati
41 - Prospetto di conciliazione
42 - Sistema di contabilità economica
CAPO XI - CONTO DEL PATRIMONIO -INVENTARI
43 - Conto del patrimonio
44 - Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
45 - Registri dell’inventario
46 - Consegna dei beni
47 - Valutazione dei beni
48 - Gestione dei beni
49 - Aggiornamento dei registri degli inventari
50 - Categorie di beni non inventariabili
51 - Riepilogo annuale degli inventari
52 - Beni mobili non registrati
CAPO XII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
53 - Funzioni dell’organo di revisione - Insediamento
54 - Insediamento dell’organo di revisione
55 - Locali e mezzi dell’organo di revisione
56 - Attività dell’organo di revisione
57 - Sedute e verbali dell’organo di revisione
58 - Assenze dei revisori
59 - Rappresentanza dell’organo di revisione
60 - Cessazione dall’incarico
61 - Revoca dell’ufficio - Decadenza - Procedure
CAPO XIII - CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ
DI VALUTAZIONE
Sezione I – Controllo di gestione
62 - Funzioni del controllo di gestione
63 - Struttura del controllo di gestione
64 - Processo operativo del controllo di gestione
65 - Caratteristiche del controllo di gestione
66 - Principi del controllo di gestione
Sezione II – Attività di valutazione
67 - Struttura organizzativa di valutazione - Definizione
68 - Composizione e nomina del nucleo di valutazione
69 - Compiti del nucleo di valutazione
70 - Funzionamento del nucleo di valutazione
71 - Finalità della valutazione
72 - Il controllo strategico
CAPO XIV - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE
DICASSA
73 - Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura
74 - Operazioni di riscossione
75 - Rapporti con il tesoriere
76 - Verifiche di cassa
77 - Notifica delle persone autorizzate alla firma
CAPO XV – SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI
CONTABILI
78 - Istituzione del servizio di economato
79 - Personale
80 - Cauzione
81 - Indennità maneggio valori
82 - Anticipazione fondo ordinario
83 - Anticipazione fondi straordinari
84 - Responsabilità
85 - Spese da rendicontare
CAPO XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE
86 - Uso dei beni comunali
87 - Leggi ed atti regolamentari
88 - Pubblicità del regolamento
89 - Entrata in vigore del presente regolamento
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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
(Art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il presente regolamento è predisposto
in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività
di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione,
di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché
le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle
spese del comune in applicazione dello statuto comunale e
dei regolamenti.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare
che l’attività amministrativa persegua i fini
determinati dalla legge, con criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste
per i singoli procedimenti.
Art. 2
Disciplina delle procedure
1. Per tutti gli adempimenti concernenti
il servizio di contabilità, che sono affidati all’area
contabile, dovranno essere osservate le procedure disciplinate
dal presente regolamento.
Art. 3
Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi
(Art. 152, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Gli enti ed organismi costituiti presso
o con il comune per l’esercizio di funzioni o servizi
comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento
utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica
di cui all’art. 170 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma
1.
3. Il responsabile dei servizi finanziari di cui al successivo
art. 5 ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni
degli elementi forniti.
Art. 4
Competenze dei soggetti dell’amministrazione
(Art. 152, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Ai fini della programmazione, adozione
od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio
alle norme del T.U. sull’ordinamento degli enti locali,
allo statuto, ed alle altre norme vigenti nonché al
presente regolamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 5
Organizzazione del servizio finanziario
(Art. 153, commi 1, 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le risorse umane assegnate al servizio
finanziario comunale sono definite e disciplinate dal regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo
151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il
responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento,
con la figura professionale appositamente nominata.
3. Il responsabile del servizio finanziario è altresì
preposto alla verifica di veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale
o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese.
Art. 6
Disciplina dei pareri di regolarità contabile
(Artt. 49, 153, comma 3, e 170, comma 9, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. I pareri di regolarità contabile
sulle proposte di deliberazione saranno apposti secondo le
disposizioni di cui agli artt. 49, 153, comma 3, e 170, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I pareri dovranno essere rilasciati di norma entro tre
giorni, salvo i casi di urgenza.
Art. 7
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
(Art. 153, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il responsabile dei servizi finanziari
e tutti coloro che sono investiti di responsabilità
nei procedimenti di accertamento delle entrate e di impegno
per le spese, hanno l’obbligo di segnalare, per iscritto,
al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale
e all’organo di revisione, tempestivamente, fatti, situazioni
e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri
del bilancio.
Art. 8
Contabilità fiscale
1. Per le attività esercitate dall’ente
in regime d’impresa – attività commerciali
– le scritture dovranno essere opportunamente integrate
con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai
fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel
tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto
adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’ente.
CAPO III
BILANCIO DI PREVISIONE – PREDISPOSIZIONE
Art. 9
Schema del bilancio di previsione
1. Di norma entro il 30 ottobre, di ogni
anno , tutti i responsabili degli uffici e dei servizi identificati
ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, faranno pervenire al responsabile del
servizio finanziario, le proposte, gli obiettivi, i progetti
ed i programmi nonché le proposte di previsioni, di
entrata e di spesa, relative all’esercizio successivo
concernenti i settori di rispettiva competenza.
2. Di norma entro il 30 novembre, di ogni anno, il responsabile
del servizio finanziario, sentiti i responsabili di tutti
i servizi, dovrà mettere a disposizione dell’assessore
preposto lo schema di bilancio già compilato fino alla
colonna relativa alle previsioni dell’anno in corso,
aggiornate di tutte le variazioni apportate, nonché
le proposte relative all’esercizio successivo.
Art. 10
Predisposizione del bilancio di previsione
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale, sono predisposti dalla giunta comunale e presentati
al consiglio comunale.
2. Lo schema di bilancio con gli atti e documenti di cui all’art.
172, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e la relazione dell’organo
di revisione devono essere resi disponibili entro 15 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione.
3. Gli elaborati, gli atti e documenti, nonché gli
allegati di cui al precedente comma 2, unitamente agli allegati
di bilancio, saranno depositati nella segreteria comunale
a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione
negli orari di apertura degli uffici.
4. Del deposito sarà dato preventivo avviso a tutti
i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica
delle convocazioni per le adunanze consiliari.
Art. 11
Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I consiglieri comunali hanno facoltà
di presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati
dalla Giunta Comunale, entro i 5 giorni antecedenti la seduta
prevista per l’approvazione del bilancio.
2. Gli emendamenti:
a) dovranno essere fatti nella forma scritta;
b) non potranno determinare squilibri di bilancio.
Art. 12
Conoscenza dei contenuti del bilancio
(Art. 162, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al fine di assicurare ai cittadini ed
agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei
suoi allegati, sarà cura del responsabile dei servizi
finanziari dare notizia ai cittadini dell’avvenuta deliberazione
del bilancio con apposito avviso da affiggere all’albo
pretorio e negli altri luoghi pubblici entro i 5 giorni successivi
all’approvazione.
CAPO IV
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN CAPITOLI
Art. 13
Scopo del piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo
di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della
contabilità con il modello organizzativo del comune.
2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta
attuazione ai nuovi principi sulla distinzione fra funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
A tali fini, con il piano esecutivo di gestione, sono determinati
operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di
gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di risorse
finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili
della realizzazione degli obiettivi così come previsto
dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi.
Art. 14
Piano esecutivo di gestione
(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Entro 30 giorni dalla assunzione della
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione,
la giunta comunale su proposta del segretario generale e/o
direttore generale ha facoltà di definire il piano
esecutivo di gestione in applicazione dell’art. 169
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale,
dovrà, in linea di massima, individuare:
a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
b) l’ammontare delle risorse che si prevede di conseguire
e l’ammontare degli interventi necessari per il raggiungimento
degli obiettivi. Gli interventi saranno ulteriormente graduati
in capitoli;
c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione
del piano;
d) i responsabili degli obiettivi;
Art. 15
Predisposizione del piano esecutivo di gestione
(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La giunta comunale potrà definire
dei centri di costo, i quali costituiscono una ulteriore articolazione
dei servizi di bilancio, stabiliti in funzione della struttura
organizzativa dell’ente, definiti secondo le disposizioni
del regolamento di organizzazione.
Art. 16
Graduazione delle risorse e degli interventi
1. Fermo restando che la graduazione dei
capitoli di entrata consentirà la lettura del bilancio
in relazione anche alle voci economiche, gli interventi che,
comunque, costituiscono l’unità elementare di
bilancio, potranno essere ulteriormente graduati, nel solo
mastro della contabilità, in capitoli, in modo da consentire
l’attribuzione delle rispettive risorse ai responsabili.
Art. 17
Struttura del piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione è
collegato con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale
mediante la connessione e il raccordo degli obiettivi e delle
direttive contenute nel piano esecutivo di gestione con i
programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.
Art. 18
Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di
gestione
1.I responsabili dei servizi, con periodicità
quadrimestrale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre,
verificano lo stato di accertamento e di impegno delle risorse
e degli interventi attribuiti dalla giunta con il piano esecutivo
di gestione ai fini della ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi.
2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche
alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi
e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione
previsionale e programmatica.
CAPO V
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 19
Assunzione degli atti di impegno
(Art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. A norma del combinato disposto degli artt.
107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
i responsabili dei servizi, assumono, con proprio atto, impegni
di spesa.
2. Gli atti di impegno, definiti «Determinazioni»,
sono trasmessi, a cura dei responsabili dei servizi, all’ufficio
segreteria, il quale a registrazione avvenuta, lo inoltra
al responsabile del servizio finanziario che verifica quanto
segue:
a) che la somma da impegnare rientri nei limiti della disponibilità
di bilancio
b) che la somma da impegnare sia di competenza dell’esercizio
c) che la somma da impegnare sia di pertinenza del centro
di costo
3. Il responsabile dei servizi finanziari, entro i successivi
giorni tre giorni lavorativi, dovrà apporre il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
prescritto dall’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267. Nel caso di riscontrata irregolarità
contabile e/o di mancanza di copertura finanziaria, restituirà,
entro lo stesso termine, la «Determinazione»,
motivando la mancata apposizione del visto.
Art. 20
Utilizzazione fondo di riserva
(Art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le deliberazioni della giunta comunale
relative all’utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate
al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente
alla loro adozione.
Art. 21
Richiesta di modifica della dotazione assegnata
(Art. 177, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Se, a seguito di idonea valutazione, il
dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria
una modifica della dotazione assegnata, la propone alla giunta
comunale.
2. La giunta comunale, adotterà, qualora la modifica
non comporti anche variazioni di bilancio, i conseguenti provvedimenti.
3. Se la modifica della dotazione assegnata comporta anche
variazioni di bilancio, queste ultime saranno adottate nel
rispetto delle norme di cui all’art. 42, commi 2, lettera
b, e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale
che comportino modificazioni alle previsioni contenute nella
relazione previsionale e programmatica ridefiniscono automaticamente
lo strumento programmatico.
Art. 22
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(Artt. 193 e 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio comunale provvede, con deliberazione,
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi almeno una volta all’anno entro il termine,
perentorio, del 30 settembre. A tali fini il consiglio comunale
si avvarrà della collaborazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria, nei limiti e con le modalità
previste nel capo XII del presente regolamento.
2. Nella seduta di cui al precedente comma 1 il consiglio
comunale dà atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente
i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti,
per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione
o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie
a ripristinare il pareggio.
Art. 23
Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
(Art. 221, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I prelievi e le restituzioni dei depositi
per spese contrattuali, d’asta e cauzionali saranno
disposti con provvedimento del responsabile del servizio interessato.
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie
sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale
di aggiudicazione, a cura del presidente di gara.
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione
del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo
dopo definite le rispettive procedure.
Art. 24
Verifica dei parametri di gestione
(Art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al funzionario responsabile del servizio
è affidata la verifica del rispetto dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
di cui all’art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267.
CAPO VI
REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
Art. 25
Registri contabili obbligatori
1. All’ufficio preposto al servizio
di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione
ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità
in ordine alla regolare tenuta, informatizzata o meno, dei
seguenti registri contabili:
1) mastro della contabilità (mastro delle entrate e
delle spese, elenco dei residui, giornale cronologico dei
mandati e delle reversali);
2) registri degli inventari;
3) registri per il servizio economale;
4) registro delle fatture;
5) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione
dei fatti di gestione.
Art. 26
Altri registri contabili: inventari - Servizio economale
1. La tenuta dei registri degli inventari
trova disciplina nel successivo capo XI.
2. La tenuta dei registri economati trova disciplina nel successivo
capo XV.
CAPO VII
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 27
Accertamento delle entrate - Comunicazioni
(Art. 179, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. IL responsabile del procedimento che
accerta l’entrata, trasmette al responsabile del servizio
finanziario gli atti o i documenti comprovanti la stessa.
2. Le annotazioni degli accertamenti nelle scritture contabili
dovranno avere luogo almeno entro 15 giorni successivi.
Art. 28
Emissione degli ordinativi di incasso
(Art. 180, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Tutte le entrate, comprese quelle tributarie
versate dal concessionario, sono riscosse dal tesoriere dell’ente
in corrispondenza di ordinativi di incasso.
2. Le disponibilità dei conti correnti postali riguardanti
i proventi di servizi e attività comunali, devono essere
versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore
a trenta giorni.
3. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente
sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere
tutti gli elementi previsti dall’art. 180, comma 3,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile
dei servizi finanziari o di ragioneria come identificato con
il precedente art. 5.
5. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di
incasso, delle somme riscosse dal tesoriere ai sensi dell’art.
180, comma 4, del T.U. n. 267/2000, dovrà avvenire
nel termine di 15 giorni dalle comunicazioni del tesoriere
stesso.
Art. 29
Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme
riscosse
(Art. 181, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. L’economo e gli altri agenti contabili,
designati con deliberazione della giunta comunale, effettueranno
il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale
previa emissione di ordinativi di incasso almeno entro 30
giorni dalla data di riscossione.
2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura
dell’ufficio del tesoriere, il versamento dovrà
essere fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura
successivo.
3. L’economo e gli altri agenti contabili, emetteranno
quietanza delle somme riscosse.
Art. 30
Emissione dei ruoli di riscossione
1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere
emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e
delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto
dei relativi regolamenti.
3. Le somme di spettanza del comune introitate per qualsivoglia
titolo dal concessionario, dal tesoriere, dai servizi di cassa
e dagli altri incaricati alla riscossione devono essere integralmente
versati nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e dalle norme contrattuali.
Art. 31
Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. Il segretario comunale, il responsabile
dei servizi finanziari e i responsabili dei servizi, secondo
le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare,
sotto la loro personale responsabilità, che l’accertamento,
la riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale
riscontro operativo e gestionale.
CAPO VIII
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 32
Termini e modalità di comunicazione
dei provvedimenti d’impegno
Registrazione degli impegni
(Art. 183, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I responsabili dei servizi assumono con
le procedure fissate dal precedente articolo 19, i seguenti
atti:
a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via
di espletamento
b) di impegni di spesa anche sugli esercizi successivi
2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello
stato di attuazione del bilancio di previsione, l’ufficio
di ragioneria dovrà prontamente annotare, sul mastro,
in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti
e scadenti nell’esercizio, sì che la differenza
rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può
disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni,
tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
3. Ai sensi dell’art. 183, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi
finanziari, dopo l’approvazione del bilancio e senza
la necessità di ulteriori atti, provvederà alla
registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per
le seguenti spese:
Spese correnti:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi
di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti
o disposizioni di legge;
d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate
aventi destinazione vincolata per legge.
Spese in conto capitale ove sono finanziate:
a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione,
in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto
o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato
in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione in corrispondenza
e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione
accertato;
c) con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza
e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare
delle entrate accertate;
e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per
legge.
Art. 33
Liquidazione delle spese
(Art. 184, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La liquidazione avviene attraverso le
seguenti fasi:
— LIQUIDAZIONE TECNICA che consiste nell’accertamento,
da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati,
che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano
stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni
contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme
dell’arte che furono concordate. Questa prima fase si
conclude nell’adozione del provvedimento formale attraverso
l’adozione di una determinazione di liquidazione;
— LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE che consiste
nelle seguenti verifiche da parte del responsabile dell’ufficio:
— che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
— che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno
e sia tuttora disponibile;
— che i conteggi esposti siano esatti;
— che la fattura o altro titolo di spesa contenga gli
estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.
191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
assunzione dell’impegno e della copertura finanziaria
e sia regolare dal punto di vista fiscale. Questa ultima fase
si conclude con l’autorizzazione, formale, di emissione
del titolo di spesa: mandato di pagamento.
2. L’impegno di spesa e la liquidazione possono essere
simultanei.
Art. 34
Pagamento delle spese - Modalità di pagamento
(Art. 185, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere
disposto con l’emissione di regolare mandato, a mezzo
del tesoriere comunale. È ammesso, inoltre, il solo
pagamento a mezzo del servizio di economato nel rispetto delle
procedure previste dal relativo regolamento.
2. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla
gestione della competenza e dei residui debbono contenere
tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO IX
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 35
Rendiconto della gestione – Procedura
(Artt. 227 e 239, comma 1/d, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il rendiconto della gestione comprende
il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione
del rendiconto, corredata della relazione del collegio dei
revisori, dovrà essere depositata, unitamente ai relativi
allegati, nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri,
almeno 20 giorni prima della seduta consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto.
Art. 36
Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
(Art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il conto del bilancio, ai sensi dell’art.
228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dimostra i risultati
finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni.
2. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia
ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art.
228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 37
Conti economici di dettaglio
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Non è richiesta la compilazione
dei conti economici di dettaglio previsti dall’art.
229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 38
Conto consolidato patrimoniale
(Art. 230, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune non si avvale della facoltà
di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività
e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale
di inizio e fine mandato amministrativo.
CAPO X
CONTO ECONOMICO
Art. 39
Conto economico
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare
tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella
contabilità finanziaria. Il sistema di contabilità
economica prescelto dal comune evidenzierà quindi,
nel corso dell’esercizio finanziario, per permetterne
successivamente l’immediata rilevazione degli elementi
non rilevabili nel conto del bilancio.
Art. 40
Conto economico – Allegati
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I dati relativi al conto economico non
rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare,
dai modelli approvati dal regolamento di cui all’art.
160, del T.U. n. 267/2000.
Art. 41
Prospetto di conciliazione
(Art. 229, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I dati relativi al conto economico, non
rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno
essere rilevati, dal prospetto di conciliazione di cui all’art.
160, comma 1, lettera f), T.U. n. 267/2000.
Art. 42
Sistema di contabilità economica
(Art. 232, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Agli effetti della rappresentazione, a
consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio,
della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici
della gestione (prospetto di conciliazione) e di ogni altro
modello approvato dal regolamento di cui all’art. 160,
del T.U. n. 267/2000, il sistema di contabilità economica
deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi
che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall’art.
229, commi 4, 5, 6 e 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO XI
CONTO DEL PATRIMONIO – INVENTARI
Art. 43
Conto del patrimonio
(Art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I dati relativi al conto del patrimonio
non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dai registri
degli inventari di cui al successivo articolo 45, dalla contabilità
economica e dal prospetto di conciliazione, potranno essere
rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
1) costi pluriennali capitalizzati;
2) diritti reali su beni di terzi;
3) immobilizzazioni finanziarie;
4) titoli;
5) conti d’ordine;
6) patrimonio finanziario.
2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati altri
elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.
Art. 44
Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
1. L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento
degli inventari sono affidati al responsabile del servizio
patrimonio su indicazione dei responsabili dei servizi.
Art. 45
Registri dell’inventario
1. L’inventario è costituito
e gestito mediante i registri obbligatori distinti per:
1) beni demaniali;
2) terreni (patrimonio indisponibile);
3) terreni (patrimonio disponibile);
4) fabbricati (patrimonio indisponibile);
5) fabbricati (patrimonio disponibile);
6) macchinari, attrezzature e impianti;
7) attrezzature e sistemi informatici;
8) automezzi e moto mezzi;
9) mobili e macchine d’ufficio;
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);
11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
12) riassunto generale degli inventari.
2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento
utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei
dati relativi all’ammortamento distintamente per servizio
nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione
del conto del patrimonio.
Art. 46
Consegna dei beni
1. Della consegna dei beni, sia immobili
che mobili, al responsabile del servizio, dovrà essere
sottoscritto dal consegnatario apposito verbale. I verbali
di consegna dovranno essere raccolti e conservati e aggiornati.
2. Per i beni mobili dovrà essere conservato in ogni
servizio l’elenco descrittivo dei beni consegnati.
Art. 47
Valutazione dei beni
1. Il valore dei beni da inventariare sarà
determinato nei limiti e con i criteri dettati dall’art.
230, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 48
Gestione dei beni
1. Alla gestione dei beni sono preposti i
responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste,
la qualifica di «INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI».
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità
della conservazione dei beni avuti in consegna.
Art. 49
Aggiornamento dei registri degli inventari
1. I registri degli inventari, nel corso
dell’esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati
sulla scorta dei seguenti elementi:
a) acquisti e alienazioni;
b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità
finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie,
ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;
c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità
finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte
quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno
ad incidere sul conto del patrimonio così come definito
dall’art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 50
Categorie di beni non inventariabili
(Art. 230, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Non sono inventariabili, in ragione della
natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti
beni:
a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
b) gli attrezzi di lavoro in genere;
c) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a
€ 51,64, esclusi quelli contenuti nella universalità
dei beni.
Art. 51
Riepilogo annuale degli inventari
1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari
per la predisposizione del bilancio, i consegnatari dei beni
dovranno trasmettere, al responsabile dei del patrimonio,
distintamente per servizio, ogni elemento utile allo scopo.
Art. 52
Beni mobili non registrati
(Art. 117, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)
1. I beni mobili di uso pubblico acquistati
prima del 1° gennaio 1991 si considerano interamente ammortizzati.
2. I beni mobili patrimoniali,ad esclusione dei titoli di
rendita, vanno regolarmente ammortizzati.
CAPO XII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 53
Funzioni dell’organo di revisione – Insediamento
(Art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. L’organo di revisione svolge le
proprie funzioni a norma dell’art. 239, comma 1, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 54
Insediamento dell’organo di revisione
1. Il sindaco, entro 10 giorni dalla assunzione
della deliberazione di elezione, parteciperà l’avvenuta
nomina agli interessati. Con la stessa lettera gli eletti
saranno convocati per l’insediamento.
Art. 55
Locali e mezzi dell’organo di revisione
(Art. 239, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. All’organo di revisione sono assegnati
i locali ed i mezzi disponibili presso la sede comunale.
Art. 56
Attività dell’organo di revisione
1. Tutta l’attività del collegio
dei revisori dovrà risultare da appositi verbali, progressivamente
numerati, i cui originali dovranno essere conservati in un
apposito registro.
2. I verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti
del collegio presenti alla adunanza.
3. Il sindaco, il segretario comunale ed il responsabile del
servizio finanziario potranno, in ogni momento, prendere visione
della raccolta di cui al precedente comma 1.
Art. 57
Sedute e verbali dell’organo di revisione
1. L’attività del collegio dei
revisori è improntata al criterio della collegialità.
2. La convocazione del collegio dei revisori è disposta
dal presidente, senza l’osservanza di particolari procedure,
anche per le vie brevi.
3. Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la
presenza di almeno due componenti. Nel caso di assenza del
presidente tale funzione sarà assunta dal componente
di cui all’art. 234, comma 2.b, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267.
4. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione
di tutti i verbali redatti in loro assenza.
5. Alle sedute del collegio dei revisori possono assistere,
il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio
finanziario.
6. Il collegio dei revisori ha facoltà di convocare,
per avere chiarimenti, il responsabile dei servizi.
Art. 58
Assenza dei revisori
1. Ai revisori corre l’obbligo di giustificare,
preventivamente, al presidente, le eventuali assenze alle
sedute già convocate.
Art. 59
Rappresentanza dell’organo di revisione
1. Il collegio dei revisori è rappresentato,
in tutte le istanze, dal suo presidente.
2. Il presidente del collegio dei revisori ha facoltà
di affidare specifici incarichi ai singoli membri del collegio.
Del lavoro svolto gli incaricati dovranno riferire al collegio
nella sua prima seduta. Sia l’incarico conferito che
il risultato degli accertamenti dovranno essere oggetto di
apposito verbale.
3. I singoli revisori possono eseguire, in ogni momento, ispezioni
e controlli.
Art. 60
Cessazione dall’incarico
(Art. 235, comma 3/c, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il revisore cessa dall’incarico
se, per un periodo di tempo superiore a sei mesi, per qualsiasi
ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere
il mandato. La cessazione dall’incarico sarà
dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 61
Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura
(Art. 235, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La revoca dall’ufficio di revisione
prevista dall’art. 235, comma 2, T.U. 18 agosto 2000,
n. 267, sarà disposta con deliberazione del consiglio
comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione
di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Il sindaco, sentito il responsabile dei servizi finanziari,
contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni
per le controdeduzioni.
3. La deliberazione sarà notificata all’interessato
entro 5 giorni dalla sua adozione.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva,
darà corso alla sostituzione.
CAPO XIII
CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Sezione I – Controllo di gestione
Art. 62
Funzioni del controllo di gestione
1. È istituito, ai sensi dell’art.
196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi
generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il CONTROLLO
DI GESTIONE.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia,
l’efficienza e la economicità dell’azione
amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle
risorse, l’imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione
amministrativa.
3. Il controllo di gestione è a supporto della struttura
organizzativa e degli organi di direzione politica:
• nella fase di programmazione degli obiettivi;
• nell’attività di realizzazione degli
obiettivi e di gestione delle risorse;
• nella verifica dello stato di attuazione dei programmi.
4. Oggetto generale della procedura di controllo è
l’attività dell’Ente nel suo complesso,
mentre l’oggetto elementare della procedura di controllo
è la singola attività , o il relativo progetto,
riferibile a ciascun centro che compone la dimensione organizzativa
del sistema di controllo di gestione di cui al successivo
art. 63.
5. Il controllo di gestione, fatto salvo il principio di integrazione,
non ha aree di sovrapposizione con gli altri strumenti che
compongono l’insieme dei controlli interni , ovvero
il controllo di regolarità amministrativa e contabile,
la valutazione del personale con incarico di posizione organizzativa
ed il controllo strategico.
Art. 63
Struttura del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, così
come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa,
nominata dalla giunta comunale, secondo quanto previsto dal
vigente regolamento.
2. La dimensione organizzativa dell’oggetto del processo
di controllo di gestione, è strutturata in centri di
responsabilità, ognuno dei quali costituisce un centro
di risultato.
3. Ciascun centro di risultato è diretto da un Responsabile
di Settore, cui è affidata la realizzazione degli obiettivi
nell’ambito del processo di programmazione di cui al
successivo art. 64.
4. Tali unità organizzative, in rapporto agli obiettivi
assegnati, possono essere articolate in centri di costo, centri
di entrata e centri di spesa, e sono aggregati per centri
di responsabilità sulla base della struttura organizzativa
dell’Ente, di cui al Regolamento degli uffici e servizi,
e della struttura finanziaria del bilancio di previsione.
Art. 64
Processo operativo del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola nelle
seguenti fasi di programmazione e controllo, tra loro complementari,
in quanto la presenza di prefissati obiettivi è condizione
imprescindibile per l’attività di controllo dei
risultati:
2. PROGRAMMAZIONE
a) La programmazione costituisce la fase in cui, in coerenza
con gli indirizzi e la dimensione strategica dell’ente,
si definiscono gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità
e da raggiungere in un dato periodo con le relative modalità
attuative.
b) Gli obiettivi sono oggetto di negoziazione con i titolari
dei centri di responsabilità primari e costituiscono,
assieme alle risorse messe a disposizione, il budget o programma
di azione dell’ente. Detti titolari a loro volta verificano
le condizioni di congruità degli obiettivi assieme
ai titolari dei centri di responsabilità secondari
e, attraverso di loro, con il resto della struttura.
c) Gli obiettivi, dettagliatamente indicati, sono riferiti
ai singoli centri di costo, di spesa o di entrata, e possono
avere natura contabile e/o più strettamente gestionale.
d) Caratteristiche degli obiettivi sono:
• la selettività e significatività;
• la coerenza con gli indirizzi strategici;
• l’apertura all’ esterno e l’orientamento
alla soddisfazione del cittadino;
• la misurabilità;
• la congruità;
• l’annualità.
e) L’insieme tra obiettivo/i, relative modalità
e tempi di attuazione, indicatori e risorse costituisce il
progetto o singolo programma di azione.
f) Un centro di costo, centro di spesa o centro di entrata
ha assegnato, di norma, un solo progetto.
g) La formalizzazione degli obiettivi e la loro assegnazione
ai responsabili dei centri di responsabilità avviene,
su proposta del Direttore Generale, con l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000, da parte della Giunta Comunale.
h) Il Piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi
e il budget dell’ente costituiscono un unico documento
di programmazione, e la Giunta può individuare, tra
gli obiettivi del PEG, quelli che ritiene prioritari.
i) I budget, nel corso dell’esercizio, entro il termine
previsto dalla legge per le variazioni al PEG, possono essere
modificati dalla Giunta che, eventualmente, adegua gli obiettivi
e/o le risorse necessarie al loro raggiungimento. Possono
essere anche posticipati i termini stabiliti per il raggiungimento
degli obiettivi o delle fasi intermedie. L’intero progetto
non può comunque essere prorogato oltre il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento.
l) I valori obiettivo devono essere formulati in modo da permetterne
la verificabilità ovvero l’accertamento del loro
grado di raggiungimento. Allo scopo gli obiettivi devono necessariamente
essere espressi e tradotti in valori quantitativi, che permettano
la misurazione del risultato ottenuto.
m) Gli indicatori da impiegare nel processo di misurazione
vanno preventivamente concordati con i responsabili dei centri
di risultato.
n) Qualora al raggiungimento di uno o più obiettivi
concorressero unità organizzative appartenenti a centri
di responsabilità diversi, si dovrà articolare
il flusso del processo così da definire sottobiettivi
e sottoindicatori riferiti a ciascuna di tali unità.
Tale procedura si renderà necessaria anche nel caso
in cui, nell’ambito dello stesso centro di responsabilità,
concorressero al raggiungimento di uno o più obiettivi,
più centri di costo, di spesa o di entrata, di cui
all’articolo 63 comma 4 del presente regolamento, appartenenti
al centro medesimo.
o) Possono essere formulati obiettivi di carattere generale
assegnati a tutti i centri di risultato.
p) Fermo restando il principio di annualità degli obiettivi,
questi possono costituire obiettivi intermedi rivolti a risultati
finali da conseguire con un azione pluriennale.
q). Agli obiettivi del Peg può essere direttamente
collegato il sistema degli incentivi.
r) L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun
Responsabile di Settore, di cui all’art. 63 comma 3,
in riferimento alle attività organizzative e gestionali
cui è preposto ed agli obiettivi, del cui raggiungimento
è responsabile nei confronti della Giunta.
3. CONTROLLO
a) L’attività di controllo, concomitante e a
consuntivo, si basa sul reporting dei centri di responsabilità
e sull' autonoma attività di monitoraggio attuata dalla
struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art.
63 comma 1.
b) Il risultato deve essere espresso attraverso le stesse
grandezze utilizzate per formalizzare gli obiettivi, e dal
confronto attuato nel periodo di riferimento tra valori preventivati
e valori effettivi si alimenta un processo che determina:
• l’accertamento del raggiungimento dell’obiettivo;
• l’intervento correttivo in corso di esercizio,
con azione retroattiva, sulle singole modalità operative
o sugli stessi obiettivi.
c) La struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art.
63 comma 1, con riferimento ai periodi che scadono il 31 marzo,
30 giugno, 30 settembre attuerà i confronti e nei successivi
30 giorni presenterà al Sindaco, agli Assessori, al
Direttore Generale ed ai Responsabili di Settore i referti
di gestione, il cui contenuto è costituito da un’illustrazione
dettagliata, condotta per ogni centro di responsabilità
e sua
articolazione, centro di costo/di spesa/di entrata e per progetto,
dei valori e dei fatti amministrativi rilevati in ciascuna
fase e degli eventuali scostamenti accertati rispetto agli
indicatori finali prefissati o i target intermedi. Nel caso
il PEG sia approvato al 15 febbraio, il primo referto è
presentato entro il 30 giugno.
d) Ai fini del referto, i titolari dei centri di responsabilità,
dovranno provvedere a compilare ed a trasmettere entro 15
giorni dalle date sopra indicate specifici rapporti, il cui
schema è predisposto dalla struttura preposta al Controllo
di gestione di cui all’art. 63 comma 1, esprimendo altresì
in tali documenti tutte le considerazioni ritenute utili per
un’esatta comprensione dei risultati raggiunti nel periodo
di riferimento. In caso di rilevazione di scostamenti negativi,
dovranno comunque accompagnare ai sopraindicati report un’analisi
dettagliata delle cause degli stessi, ed indicare gli opportuni
interventi correttivi che si propongono per eliminare le non
conformità rilevate.
e) La Giunta Comunale in apposite sessioni da concludersi
entro 45 giorni dalle date indicate al precedente comma 3,
esamina i referti e delibera, sentito il Direttore Generale,
in merito all’eventuale adeguamento degli obiettivi
e/o delle relative risorse.
f) La struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art.
63 comma 1, con le modalità di cui al precedente comma
3, presenta il referto conclusivo entro il 15 febbraio dell’anno
successivo o, comunque, entro 45 giorni dal termine prefissato
per il raggiungimento dei risultati.
Tale referto, oltre all’illustrazione dettagliata dei
risultati accertati, in confronto con quelli prefissati, dovrà
contenere una relazione sull’attività svolta
dal Servizio e sulle metodologie di controllo e di monitoraggio
adottate, e dovrà essere trasmesso annualmente alla
sezione regionale della Corte dei Conti come previsto dall’Art.
198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 65
Caratteristiche del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
a) GLOBALITÀ: deve comprendere l’intera attività
e l’intera organizzazione dell’ente;
b) PERIODICITÀ intesa come processo continuativo di
raccolta, selezione, classificazione ed elaborazione dei dati,
necessari ad attuare il controllo in modo sistematico, con
cadenze temporali modulate in funzione della natura dell’oggetto
del controllo e delle esigenze dei soggetti ad esso interessati;
c) TEMPESTIVITÀ: l’attitudine dei diversi centri
di risultato a produrre ed a trasmettere le informazioni
richieste in un tempo sufficientemente breve a garantire la
massima efficacia del controllo;
d) INTEGRAZIONE: il collegamento che deve instaurarsi con
gli altri strumenti che compongono il sistema dei controlli
interni;
e) RETROATTIVITA’: la capacità di contribuire,
con le opportune attività decisionali, ai mutamenti
di rotta, alla revisione degli obiettivi o a rimuovere le
possibili cause di scostamento rilevate in sede di monitoraggio;
f) RILEVANZA: la qualità delle informazioni prodotte;
g) SELETTIVITA’: la quantità delle informazioni
prodotte
Art. 66
Principi del controllo di gestione
1. I principi del controllo di gestione consistono:
a) CONTROLLO DEI DATI: consiste nella rilevazione e nella
valutazione sistematica delle informazioni rilevanti, allo
scopo di determinarne la competenza, la responsabilità
e la destinazione, ai centri di responsabilità e/o
alle unità di prodotto, tramite dati di fonte interna
e/o esterna.
Sono strumenti informativo-contabili:
- la contabilità finanziaria, con rilevazioni relative
a bilancio di previsione, bilancio assestato, rendiconto della
gestione e rielaborazioni di bilancio ;
- la contabilità analitica: rilevazioni relative a
costi, ricavi-entrate, risultati differenziali;
- i dati relativi agli indicatori di efficienza, efficacia,
economicità, qualità, attività e sviluppo
organizzativo. Nella costruzione e gestione del sistema degli
indicatori, che dovranno rispettare la specificità
di ciascun servizio, si tiene conto anche dei parametri gestionali
di cui all’art. 228, settimo comma, del D.Lgs. 267/2000.
- altre informazioni, frutto di elaborazioni di dati contabili,
e non, utili a fornire informazioni per l’analisi dell’economicità
gestionale di un centro di risultato.
I dati di origine esterna sono tratti dall’ambiente
economico e sociale in cui l’Ente opera attraverso indagini,
questionari od altri strumenti di ricerca oppure dall’attività
di altri enti.
b) EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi delle informazioni
è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza
e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi.
L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando
i costi sostenuti ai risultati conseguiti.
L’indicatore di “economicità”, misura
il volume dell’entrata o della spesa ovvero i costi
o i proventi in termini assoluti.
L’indicatore di “efficienza”, misura, per
le attività, il rapporto tra i risultati effettivi
e le risorse a disposizione (finanziarie, economiche, umane
e/o materiali) e, per i processi, i tempi o le fasi richieste
per il loro completamento.
c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale
viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli
obiettivi previsti.
L’indicatore di “efficacia”, misura il rapporto
tra i risultati effettivi e gli obiettivi programmati, in
termini fisici, temporali o finanziari.
L’indicatore di “qualità” misura
il grado, anche potenziale, di soddisfazione degli utenti
interni o esterni.
L’indicatore di “attività” misura
l’attività fornita in termini di quantità
di prodotto.
L’indicatore di “sviluppo organizzativo”
misura la partecipazione ad iniziative od attività
rivolte a qualificare o innovare l’organizzazione o
la metodologia di lavoro.
Possono essere utilizzati anche altri tipi di indicatore.
Sezione II - Attività di valutazione
Art. 67
Struttura organizzativa di valutazione – Definizione
1. La struttura organizzativa cui è
demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi
e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267 viene denominata «nucleo di valutazione».
Art. 68
Composizione e nomina del nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di cui al precedente
art. 67 è nominato dalla giunta comunale che ne stabilisce
anche la durata.
2. Il nucleo di valutazione può essere costituito,
previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata,
con altri enti del comparto delle autonomie locali.
Art. 69
Compiti del nucleo di valutazione
1. Al nucleo di valutazione, sulla base delle
risultanze del controllo di gestione, e della verifica dei
risultati raggiunti è demandato il compito di:
– verificare il buon andamento dell’attività
amministrativa;
– attestare, anche ai fini dell’applicazione degli
istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite
e la loro eventuale destinazione al miglioramento del livello
quali-quantitativo dei servizi;
– verificare i risultati raggiunti in termini di produttività
e miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
Esercita, altresì, tutti gli altri compiti allo stesso
assegnati da leggi, statuto e regolamento.
2. Al «NUCLEO DI VALUTAZIONE» possono essere attribuiti,
con deliberazione della giunta comunale, anche i compiti concernenti
la valutazione ed il controllo strategico come definito dall’art.
6 del citato D.Lgs. n. 286/1999.
Art. 70
Funzionamento del nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione svolge la sua
attività in forma collegiale e risponde direttamente
al sindaco. Nell’esercizio delle sue funzioni, può
richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può
effettuare verifiche.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il nucleo si avvale
delle dotazioni dell’ente.
3. Il nucleo di valutazione elabora uno schema generale di
valutazione e, se del caso, schemi dettagliati per ogni singolo
settore, servizio o ufficio.
Art. 71
Finalità della valutazione
1. La valutazione è finalizzata all’attribuzione
della retribuzione di risultato nonché a fornire al
sindaco altri elementi di giudizio. Tale attività,
che ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento
degli obiettivi, le capacità direttive e l’andamento
qualitativo del servizio, deve, in ogni caso, articolarsi
attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei
criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali
in contradditorio.
Art. 72
Il controllo strategico
1. L’attività di valutazione
e controllo strategico, qualora essa sia stata attribuita
al nucleo, dovrà offrire alla giunta comunale, elementi
di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni
programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per
le scelte programmatiche da effettuare.
CAPO XIV
TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA
Art. 73
Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura
(Art. 210, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il servizio di tesoreria viene affidato
con modalità che rispettino i principi di concorrenza,
fra tutte le banche autorizzate a svolgere l’attività
di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
2. La durata del contratto, di regola, è di cinque
anni con possibilità di proroga.
Art. 74
Operazioni di riscossione
(Art. 214, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le operazioni di riscossione eseguite
dovranno essere comunicate, almeno ogni 15 giorni.
2. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere
messa a disposizione dell’ufficio finanziario del comune
che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi
momento.
3. Il tesoriere non può ricusare l’esazione delle
somme che venissero pagate a favore del Comune.
Art. 75
Rapporti con il tesoriere
1. I rapporti con il tesoriere comunale sono
stabiliti e disciplinati: dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti comunali e dall’apposita convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la
situazione di cassa e le verifiche sull’andamento delle
riscossioni e pagamenti, risultanti al tesoriere e alla ragioneria
comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono
essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche
e relativi supporti magnetici.
Art. 76
Verifiche di cassa
(Art. 223, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il responsabile dei servizi finanziari
può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.
Art. 77
Notifica delle persone autorizzate alla firma
1. Le generalità dei funzionari autorizzati
a sottoscrivere i mandati di pagamento, come identificati
dall’art. 34, comma 4, del presente regolamento, gli
ordinativi d’incasso, come identificati dall’art.
28, comma 3, ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono
comunicate al tesoriere.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata
la relativa firma.
CAPO XV
SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI
Art.78
Istituzione del servizio di economato
1. Per provvedere a particolari esigenze
di funzionamento amministrativo, a garanzia della funzionalità
dei servizi per i quali risulta antieconomico il normale sistema
contrattuale, indispensabile il pagamento immediato delle
relative spese necessarie, è istituito il servizio
di economato ai sensi dell’art.153 comma 7 del TUEL
approvato con D. lgs.vo 267/00.
Art.79
Personale
1. L’economo è individuato
nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. In caso di sua assenza od impedimento, il servizio è
affidato ad un supplente scelto tra il personale del servizio
finanziario che viene incaricato temporaneamente con ordine
di servizio del responsabile del servizio finanziario. Il
subentrante è oggetto a tutti gli obblighi imposti
dall’agente titolare.
3. La responsabilità contabile compete all’economo
e la vigilanza del servizio è attribuita al responsabile
del servizio finanziario, dal quale lo stesso dipende.
Art.80
Cauzione
1. L’economo comunale è esentato
dal presentare cauzione. E’ fatta salva, però,
la facoltà della Giunta di assoggettare, con propria
deliberazione, a ritenuta lo stipendio e gli altri emolumenti
fissi e continuativi in godimento, quando il valore perduto
dall’anticipazione sia stato accertato in via amministrativa.
L’importo della ritenuta mensile non può superare
il quinto della retribuzione; il risarcimento del valore perduto
deve avvenire, comunque, entro il periodo massimo di ventiquattro
mesi.
Art.81
Indennità maneggio valori
1. All’Economo, addetto in via continuativa
a funzioni comportanti maneggio di valori, compete una indennità
nel rispetto della normativa vigente. La stessa indennità
compete a chi lo sostituisce in ragione del periodo di cui
esercita tali funzioni.
Art.82
Anticipazione fondo ordinario
1. Per provvedere al pagamento delle spese
di qualunque genere, pertinenti ed indifferibili, è
assegnato annualmente all’economo un fondo di €
15.493,70, in unico e globale ammontare. Tale fondo potrà
essere modificato dalla giunta comunale in base alle esigenze
effettive.
Art.83
Anticipazione fondi straordinari
1. Per iniziative varie (manifestazioni,
congressi, convegni ovvero altro evento non programmabile
né prevedibile), potranno essere disposti a favore
dell’Economo e con appositi atti deliberativi, anticipazioni
finalizzate per pagamenti specifici.
Art.84
Responsabilità
1. L’economo non potrà fare
delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello
per cui vengono concesse.
2. L’Economo è responsabile di somme ricevute
in consegna fino a quando non ne abbia ottenuto un regolare
discarico; non deve tenere giacenti in cassa, ma convertirli
entro il più breve tempo possibile, i valori presi
in consegna (assegni, vaglia, ecc.)
Art.85
Spese da rendicontare
1. Ogni qualvolta l’anticipazione ordinaria
stia per esaurirsi, l’economo presenta il rendiconto
corredato di tutti i buoni ed eventuali documenti giustificativi
dei pagamenti eseguiti.
CAPO XVI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
Uso dei beni comunali
1. L’uso dei beni comunali, sia immobili
che mobili, sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. In assenza del regolamento di cui al comma 1, l’uso
dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in
volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con
la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato
il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.
Art. 87
Leggi ed atti regolamentari
1. Per quanto non è espressamente
previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto
applicabili:
a) i regolamenti comunali;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
Art. 88
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma
dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 89
Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entrerà
in vigore ad esecutività del provvedimento che lo approva. |