Comune di Dolo  
   
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Regolamento comunale di contabilità
 

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 24.06.2002
Modificato con delibera C.C. n. 89 del 25.10.2005
Modificato con delibera C.C. n. 65 del 30.09.2008

INDICE GENERALE

CAPO I - NORME GENERALI
1 - Oggetto e scopo del regolamento
2 - Disciplina delle procedure
3 - Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o servizi
4 - Competenze dei soggetti dell’amministrazione

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
5 - Organizzazione del servizio finanziario
6 - Disciplina dei pareri di regolarità contabile
7 - Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
8 - Contabilità fiscale

CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE
9 - Schema del bilancio di previsione
10 - Predisposizione del bilancio di previsione
11 - Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti
12 - Conoscenza dei contenuti del bilancio

CAPO IV - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI
13 - Scopo del piano esecutivo di gestione
14 - Piano esecutivo di gestione
15 - Predisposizione del piano esecutivo di gestione
16 - Graduazione delle risorse e degli interventi
17 - Struttura del piano esecutivo di gestione
18 - Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione

CAPO V - GESTIONE DEL BILANCIO
19 - Assunzione degli atti di impegno
20 - Utilizzazione fondo di riserva
21 - Richiesta di modifica della dotazione assegnata
22 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
23 - Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
24 - Verifica dei parametri di gestione

CAPO VI - REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
25 - Registri contabili obbligatori
26 - Altri registri contabili: inventari - Servizio economale

CAPO VII – GESTIONE DELLE ENTRATE
27 - Accertamento delle entrate – Comunicazioni
28 - Emissione degli ordinativi di incasso
29 - Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse
30 - Emissione dei ruoli di riscossione
31 - Vigilanza sulla gestione delle entrate

CAPO VIII – GESTIONE DELLE SPESE
32 - Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno - Registrazione degli impegni
33 - Liquidazione delle spese
34 - Pagamento delle spese – Modalità di pagamento

CAPO IX – RENDICONTO DELLA GESTIONE
35 - Rendiconto della gestione – Procedure
36 - Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
37 - Conti economici di dettaglio
38 - Conto consolidato patrimoniale

CAPO X – CONTO ECONOMICO
39 - Conto economico
40 - Conto economico - Allegati
41 - Prospetto di conciliazione
42 - Sistema di contabilità economica

CAPO XI - CONTO DEL PATRIMONIO -INVENTARI
43 - Conto del patrimonio
44 - Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
45 - Registri dell’inventario
46 - Consegna dei beni
47 - Valutazione dei beni
48 - Gestione dei beni
49 - Aggiornamento dei registri degli inventari
50 - Categorie di beni non inventariabili
51 - Riepilogo annuale degli inventari
52 - Beni mobili non registrati

CAPO XII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
53 - Funzioni dell’organo di revisione - Insediamento
54 - Insediamento dell’organo di revisione
55 - Locali e mezzi dell’organo di revisione
56 - Attività dell’organo di revisione
57 - Sedute e verbali dell’organo di revisione
58 - Assenze dei revisori
59 - Rappresentanza dell’organo di revisione
60 - Cessazione dall’incarico
61 - Revoca dell’ufficio - Decadenza - Procedure

CAPO XIII - CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Sezione I – Controllo di gestione
62 - Funzioni del controllo di gestione
63 - Struttura del controllo di gestione
64 - Processo operativo del controllo di gestione
65 - Caratteristiche del controllo di gestione
66 - Principi del controllo di gestione

Sezione II – Attività di valutazione
67 - Struttura organizzativa di valutazione - Definizione
68 - Composizione e nomina del nucleo di valutazione
69 - Compiti del nucleo di valutazione
70 - Funzionamento del nucleo di valutazione
71 - Finalità della valutazione
72 - Il controllo strategico

CAPO XIV - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DICASSA
73 - Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura
74 - Operazioni di riscossione
75 - Rapporti con il tesoriere
76 - Verifiche di cassa
77 - Notifica delle persone autorizzate alla firma

CAPO XV – SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI
78 - Istituzione del servizio di economato
79 - Personale
80 - Cauzione
81 - Indennità maneggio valori
82 - Anticipazione fondo ordinario
83 - Anticipazione fondi straordinari
84 - Responsabilità
85 - Spese da rendicontare

CAPO XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE
86 - Uso dei beni comunali
87 - Leggi ed atti regolamentari
88 - Pubblicità del regolamento
89 - Entrata in vigore del presente regolamento

******

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
(Art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del comune in applicazione dello statuto comunale e dei regolamenti.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Disciplina delle procedure

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che sono affidati all’area contabile, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3
Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi
(Art. 152, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il comune per l’esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 170 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Il responsabile dei servizi finanziari di cui al successivo art. 5 ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti.

Art. 4
Competenze dei soggetti dell’amministrazione
(Art. 152, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, allo statuto, ed alle altre norme vigenti nonché al presente regolamento.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 5
Organizzazione del servizio finanziario
(Art. 153, commi 1, 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario comunale sono definite e disciplinate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento, con la figura professionale appositamente nominata.
3. Il responsabile del servizio finanziario è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.


Art. 6
Disciplina dei pareri di regolarità contabile
(Artt. 49, 153, comma 3, e 170, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione saranno apposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 49, 153, comma 3, e 170, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I pareri dovranno essere rilasciati di norma entro tre giorni, salvo i casi di urgenza.

Art. 7
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
(Art. 153, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il responsabile dei servizi finanziari e tutti coloro che sono investiti di responsabilità nei procedimenti di accertamento delle entrate e di impegno per le spese, hanno l’obbligo di segnalare, per iscritto, al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale e all’organo di revisione, tempestivamente, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Art. 8
Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate dall’ente in regime d’impresa – attività commerciali – le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’ente.

CAPO III
BILANCIO DI PREVISIONE – PREDISPOSIZIONE

Art. 9
Schema del bilancio di previsione

1. Di norma entro il 30 ottobre, di ogni anno , tutti i responsabili degli uffici e dei servizi identificati ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, faranno pervenire al responsabile del servizio finanziario, le proposte, gli obiettivi, i progetti ed i programmi nonché le proposte di previsioni, di entrata e di spesa, relative all’esercizio successivo concernenti i settori di rispettiva competenza.
2. Di norma entro il 30 novembre, di ogni anno, il responsabile del servizio finanziario, sentiti i responsabili di tutti i servizi, dovrà mettere a disposizione dell’assessore preposto lo schema di bilancio già compilato fino alla colonna relativa alle previsioni dell’anno in corso, aggiornate di tutte le variazioni apportate, nonché le proposte relative all’esercizio successivo.

Art. 10
Predisposizione del bilancio di previsione
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, sono predisposti dalla giunta comunale e presentati al consiglio comunale.
2. Lo schema di bilancio con gli atti e documenti di cui all’art. 172, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e la relazione dell’organo di revisione devono essere resi disponibili entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.
3. Gli elaborati, gli atti e documenti, nonché gli allegati di cui al precedente comma 2, unitamente agli allegati di bilancio, saranno depositati nella segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari di apertura degli uffici.
4. Del deposito sarà dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari.

Art. 11
Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta Comunale, entro i 5 giorni antecedenti la seduta prevista per l’approvazione del bilancio.
2. Gli emendamenti:
a) dovranno essere fatti nella forma scritta;
b) non potranno determinare squilibri di bilancio.

Art. 12
Conoscenza dei contenuti del bilancio
(Art. 162, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, sarà cura del responsabile dei servizi finanziari dare notizia ai cittadini dell’avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da affiggere all’albo pretorio e negli altri luoghi pubblici entro i 5 giorni successivi all’approvazione.

CAPO IV
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI

Art. 13
Scopo del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune.
2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. A tali fini, con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della realizzazione degli obiettivi così come previsto dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 14
Piano esecutivo di gestione
(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro 30 giorni dalla assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la giunta comunale su proposta del segretario generale e/o direttore generale ha facoltà di definire il piano esecutivo di gestione in applicazione dell’art. 169 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale, dovrà, in linea di massima, individuare:
a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
b) l’ammontare delle risorse che si prevede di conseguire e l’ammontare degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Gli interventi saranno ulteriormente graduati in capitoli;
c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano;
d) i responsabili degli obiettivi;

Art. 15
Predisposizione del piano esecutivo di gestione
(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale potrà definire dei centri di costo, i quali costituiscono una ulteriore articolazione dei servizi di bilancio, stabiliti in funzione della struttura organizzativa dell’ente, definiti secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.

Art. 16
Graduazione delle risorse e degli interventi

1. Fermo restando che la graduazione dei capitoli di entrata consentirà la lettura del bilancio in relazione anche alle voci economiche, gli interventi che, comunque, costituiscono l’unità elementare di bilancio, potranno essere ulteriormente graduati, nel solo mastro della contabilità, in capitoli, in modo da consentire l’attribuzione delle rispettive risorse ai responsabili.

Art. 17
Struttura del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è collegato con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale mediante la connessione e il raccordo degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano esecutivo di gestione con i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 18
Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione

1.I responsabili dei servizi, con periodicità quadrimestrale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre, verificano lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dalla giunta con il piano esecutivo di gestione ai fini della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica.

CAPO V
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 19
Assunzione degli atti di impegno
(Art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i responsabili dei servizi, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
2. Gli atti di impegno, definiti «Determinazioni», sono trasmessi, a cura dei responsabili dei servizi, all’ufficio segreteria, il quale a registrazione avvenuta, lo inoltra al responsabile del servizio finanziario che verifica quanto segue:
a) che la somma da impegnare rientri nei limiti della disponibilità di bilancio
b) che la somma da impegnare sia di competenza dell’esercizio
c) che la somma da impegnare sia di pertinenza del centro di costo
3. Il responsabile dei servizi finanziari, entro i successivi giorni tre giorni lavorativi, dovrà apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prescritto dall’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di riscontrata irregolarità contabile e/o di mancanza di copertura finanziaria, restituirà, entro lo stesso termine, la «Determinazione», motivando la mancata apposizione del visto.

Art. 20
Utilizzazione fondo di riserva
(Art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le deliberazioni della giunta comunale relative all’utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 21
Richiesta di modifica della dotazione assegnata
(Art. 177, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Se, a seguito di idonea valutazione, il dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone alla giunta comunale.
2. La giunta comunale, adotterà, qualora la modifica non comporti anche variazioni di bilancio, i conseguenti provvedimenti.
3. Se la modifica della dotazione assegnata comporta anche variazioni di bilancio, queste ultime saranno adottate nel rispetto delle norme di cui all’art. 42, commi 2, lettera b, e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale che comportino modificazioni alle previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica ridefiniscono automaticamente lo strumento programmatico.

Art. 22
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(Artt. 193 e 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale provvede, con deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una volta all’anno entro il termine, perentorio, del 30 settembre. A tali fini il consiglio comunale si avvarrà della collaborazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, nei limiti e con le modalità previste nel capo XII del presente regolamento.
2. Nella seduta di cui al precedente comma 1 il consiglio comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 23
Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
(Art. 221, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
)

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali saranno disposti con provvedimento del responsabile del servizio interessato.
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione, a cura del presidente di gara.
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.

Art. 24
Verifica dei parametri di gestione
(Art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al funzionario responsabile del servizio è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all’art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO VI
REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Art. 25
Registri contabili obbligatori

1. All’ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta, informatizzata o meno, dei seguenti registri contabili:
1) mastro della contabilità (mastro delle entrate e delle spese, elenco dei residui, giornale cronologico dei mandati e delle reversali);
2) registri degli inventari;
3) registri per il servizio economale;
4) registro delle fatture;
5) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

Art. 26
Altri registri contabili: inventari - Servizio economale

1. La tenuta dei registri degli inventari trova disciplina nel successivo capo XI.
2. La tenuta dei registri economati trova disciplina nel successivo capo XV.


CAPO VII
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 27
Accertamento delle entrate - Comunicazioni
(Art. 179, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. IL responsabile del procedimento che accerta l’entrata, trasmette al responsabile del servizio finanziario gli atti o i documenti comprovanti la stessa.
2. Le annotazioni degli accertamenti nelle scritture contabili dovranno avere luogo almeno entro 15 giorni successivi.

Art. 28
Emissione degli ordinativi di incasso
(Art. 180, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutte le entrate, comprese quelle tributarie versate dal concessionario, sono riscosse dal tesoriere dell’ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
2. Le disponibilità dei conti correnti postali riguardanti i proventi di servizi e attività comunali, devono essere versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a trenta giorni.
3. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile dei servizi finanziari o di ragioneria come identificato con il precedente art. 5.
5. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme riscosse dal tesoriere ai sensi dell’art. 180, comma 4, del T.U. n. 267/2000, dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dalle comunicazioni del tesoriere stesso.

Art. 29
Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse
(Art. 181, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’economo e gli altri agenti contabili, designati con deliberazione della giunta comunale, effettueranno il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordinativi di incasso almeno entro 30 giorni dalla data di riscossione.
2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura dell’ufficio del tesoriere, il versamento dovrà essere fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.
3. L’economo e gli altri agenti contabili, emetteranno quietanza delle somme riscosse.

Art. 30
Emissione dei ruoli di riscossione

1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.
3. Le somme di spettanza del comune introitate per qualsivoglia titolo dal concessionario, dal tesoriere, dai servizi di cassa e dagli altri incaricati alla riscossione devono essere integralmente versati nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme contrattuali.

Art. 31
Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale.

CAPO VIII
GESTIONE DELLE SPESE

Art. 32
Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d’impegno
Registrazione degli impegni

(Art. 183, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I responsabili dei servizi assumono con le procedure fissate dal precedente articolo 19, i seguenti atti:
a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento
b) di impegni di spesa anche sugli esercizi successivi
2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l’ufficio di ragioneria dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
3. Ai sensi dell’art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi finanziari, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvederà alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:
Spese correnti:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Spese in conto capitale ove sono finanziate:
a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;
c) con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.

Art. 33
Liquidazione delle spese
(Art. 184, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti fasi:
— LIQUIDAZIONE TECNICA che consiste nell’accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell’arte che furono concordate. Questa prima fase si conclude nell’adozione del provvedimento formale attraverso l’adozione di una determinazione di liquidazione;
— LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE che consiste nelle seguenti verifiche da parte del responsabile dell’ufficio:
— che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
— che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
— che i conteggi esposti siano esatti;
— che la fattura o altro titolo di spesa contenga gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla assunzione dell’impegno e della copertura finanziaria e sia regolare dal punto di vista fiscale. Questa ultima fase si conclude con l’autorizzazione, formale, di emissione del titolo di spesa: mandato di pagamento.
2. L’impegno di spesa e la liquidazione possono essere simultanei.

Art. 34
Pagamento delle spese - Modalità di pagamento
(Art. 185, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l’emissione di regolare mandato, a mezzo del tesoriere comunale. È ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rispetto delle procedure previste dal relativo regolamento.
2. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui debbono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.


CAPO IX
RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 35
Rendiconto della gestione – Procedura
(Artt. 227 e 239, comma 1/d, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata della relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

Art. 36
Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
(Art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37
Conti economici di dettaglio
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall’art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
Conto consolidato patrimoniale
(Art. 230, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo.

CAPO X
CONTO ECONOMICO

Art. 39
Conto economico
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria. Il sistema di contabilità economica prescelto dal comune evidenzierà quindi, nel corso dell’esercizio finanziario, per permetterne successivamente l’immediata rilevazione degli elementi non rilevabili nel conto del bilancio.

Art. 40
Conto economico – Allegati
(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare, dai modelli approvati dal regolamento di cui all’art. 160, del T.U. n. 267/2000.

Art. 41
Prospetto di conciliazione
(Art. 229, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto economico, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere rilevati, dal prospetto di conciliazione di cui all’art. 160, comma 1, lettera f), T.U. n. 267/2000.

Art. 42
Sistema di contabilità economica
(Art. 232, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio, della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) e di ogni altro modello approvato dal regolamento di cui all’art. 160, del T.U. n. 267/2000, il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall’art. 229, commi 4, 5, 6 e 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.


CAPO XI
CONTO DEL PATRIMONIO – INVENTARI

Art. 43
Conto del patrimonio
(Art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dai registri degli inventari di cui al successivo articolo 45, dalla contabilità economica e dal prospetto di conciliazione, potranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
1) costi pluriennali capitalizzati;
2) diritti reali su beni di terzi;
3) immobilizzazioni finanziarie;
4) titoli;
5) conti d’ordine;
6) patrimonio finanziario.
2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati altri elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.

Art. 44
Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari

1. L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari sono affidati al responsabile del servizio patrimonio su indicazione dei responsabili dei servizi.

Art. 45
Registri dell’inventario

1. L’inventario è costituito e gestito mediante i registri obbligatori distinti per:
1) beni demaniali;
2) terreni (patrimonio indisponibile);
3) terreni (patrimonio disponibile);
4) fabbricati (patrimonio indisponibile);
5) fabbricati (patrimonio disponibile);
6) macchinari, attrezzature e impianti;
7) attrezzature e sistemi informatici;
8) automezzi e moto mezzi;
9) mobili e macchine d’ufficio;
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);
11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
12) riassunto generale degli inventari.
2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all’ammortamento distintamente per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.

Art. 46
Consegna dei beni

1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del servizio, dovrà essere sottoscritto dal consegnatario apposito verbale. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati e aggiornati.
2. Per i beni mobili dovrà essere conservato in ogni servizio l’elenco descrittivo dei beni consegnati.

Art. 47
Valutazione dei beni

1. Il valore dei beni da inventariare sarà determinato nei limiti e con i criteri dettati dall’art. 230, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
Gestione dei beni

1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di «INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI».
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna.

Art. 49
Aggiornamento dei registri degli inventari

1. I registri degli inventari, nel corso dell’esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:
a) acquisti e alienazioni;
b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;
c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del patrimonio così come definito dall’art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50
Categorie di beni non inventariabili
(Art. 230, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
b) gli attrezzi di lavoro in genere;
c) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a € 51,64, esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni.

Art. 51
Riepilogo annuale degli inventari

1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio, i consegnatari dei beni dovranno trasmettere, al responsabile dei del patrimonio, distintamente per servizio, ogni elemento utile allo scopo.

Art. 52
Beni mobili non registrati
(Art. 117, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I beni mobili di uso pubblico acquistati prima del 1° gennaio 1991 si considerano interamente ammortizzati.
2. I beni mobili patrimoniali,ad esclusione dei titoli di rendita, vanno regolarmente ammortizzati.


CAPO XII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 53
Funzioni dell’organo di revisione – Insediamento
(Art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organo di revisione svolge le proprie funzioni a norma dell’art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 54
Insediamento dell’organo di revisione

1. Il sindaco, entro 10 giorni dalla assunzione della deliberazione di elezione, parteciperà l’avvenuta nomina agli interessati. Con la stessa lettera gli eletti saranno convocati per l’insediamento.

Art. 55
Locali e mezzi dell’organo di revisione
(Art. 239, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’organo di revisione sono assegnati i locali ed i mezzi disponibili presso la sede comunale.

Art. 56
Attività dell’organo di revisione

1. Tutta l’attività del collegio dei revisori dovrà risultare da appositi verbali, progressivamente numerati, i cui originali dovranno essere conservati in un apposito registro.
2. I verbali dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti del collegio presenti alla adunanza.
3. Il sindaco, il segretario comunale ed il responsabile del servizio finanziario potranno, in ogni momento, prendere visione della raccolta di cui al precedente comma 1.

Art. 57
Sedute e verbali dell’organo di revisione

1. L’attività del collegio dei revisori è improntata al criterio della collegialità.
2. La convocazione del collegio dei revisori è disposta dal presidente, senza l’osservanza di particolari procedure, anche per le vie brevi.
3. Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nel caso di assenza del presidente tale funzione sarà assunta dal componente di cui all’art. 234, comma 2.b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza.
5. Alle sedute del collegio dei revisori possono assistere, il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario.
6. Il collegio dei revisori ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, il responsabile dei servizi.

Art. 58
Assenza dei revisori

1. Ai revisori corre l’obbligo di giustificare, preventivamente, al presidente, le eventuali assenze alle sedute già convocate.

Art. 59
Rappresentanza dell’organo di revisione

1. Il collegio dei revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente.
2. Il presidente del collegio dei revisori ha facoltà di affidare specifici incarichi ai singoli membri del collegio. Del lavoro svolto gli incaricati dovranno riferire al collegio nella sua prima seduta. Sia l’incarico conferito che il risultato degli accertamenti dovranno essere oggetto di apposito verbale.
3. I singoli revisori possono eseguire, in ogni momento, ispezioni e controlli.

Art. 60
Cessazione dall’incarico
(Art. 235, comma 3/c, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il revisore cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a sei mesi, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. La cessazione dall’incarico sarà dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 61
Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura
(Art. 235, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revoca dall’ufficio di revisione prevista dall’art. 235, comma 2, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Il sindaco, sentito il responsabile dei servizi finanziari, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. La deliberazione sarà notificata all’interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione.


CAPO XIII
CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Sezione I – Controllo di gestione

Art. 62
Funzioni del controllo di gestione

1. È istituito, ai sensi dell’art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il CONTROLLO DI GESTIONE.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
3. Il controllo di gestione è a supporto della struttura organizzativa e degli organi di direzione politica:
• nella fase di programmazione degli obiettivi;
• nell’attività di realizzazione degli obiettivi e di gestione delle risorse;
• nella verifica dello stato di attuazione dei programmi.
4. Oggetto generale della procedura di controllo è l’attività dell’Ente nel suo complesso, mentre l’oggetto elementare della procedura di controllo è la singola attività , o il relativo progetto, riferibile a ciascun centro che compone la dimensione organizzativa del sistema di controllo di gestione di cui al successivo art. 63.
5. Il controllo di gestione, fatto salvo il principio di integrazione, non ha aree di sovrapposizione con gli altri strumenti che compongono l’insieme dei controlli interni , ovvero il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione del personale con incarico di posizione organizzativa ed il controllo strategico.

Art. 63
Struttura del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dalla giunta comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento.
2. La dimensione organizzativa dell’oggetto del processo di controllo di gestione, è strutturata in centri di responsabilità, ognuno dei quali costituisce un centro di risultato.
3. Ciascun centro di risultato è diretto da un Responsabile di Settore, cui è affidata la realizzazione degli obiettivi nell’ambito del processo di programmazione di cui al successivo art. 64.
4. Tali unità organizzative, in rapporto agli obiettivi assegnati, possono essere articolate in centri di costo, centri di entrata e centri di spesa, e sono aggregati per centri di responsabilità sulla base della struttura organizzativa dell’Ente, di cui al Regolamento degli uffici e servizi, e della struttura finanziaria del bilancio di previsione.

Art. 64
Processo operativo del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi di programmazione e controllo, tra loro complementari, in quanto la presenza di prefissati obiettivi è condizione imprescindibile per l’attività di controllo dei risultati:
2. PROGRAMMAZIONE
a) La programmazione costituisce la fase in cui, in coerenza con gli indirizzi e la dimensione strategica dell’ente, si definiscono gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità e da raggiungere in un dato periodo con le relative modalità attuative.
b) Gli obiettivi sono oggetto di negoziazione con i titolari dei centri di responsabilità primari e costituiscono, assieme alle risorse messe a disposizione, il budget o programma di azione dell’ente. Detti titolari a loro volta verificano le condizioni di congruità degli obiettivi assieme ai titolari dei centri di responsabilità secondari e, attraverso di loro, con il resto della struttura.
c) Gli obiettivi, dettagliatamente indicati, sono riferiti ai singoli centri di costo, di spesa o di entrata, e possono avere natura contabile e/o più strettamente gestionale.
d) Caratteristiche degli obiettivi sono:
• la selettività e significatività;
• la coerenza con gli indirizzi strategici;
• l’apertura all’ esterno e l’orientamento alla soddisfazione del cittadino;
• la misurabilità;
• la congruità;
• l’annualità.
e) L’insieme tra obiettivo/i, relative modalità e tempi di attuazione, indicatori e risorse costituisce il progetto o singolo programma di azione.
f) Un centro di costo, centro di spesa o centro di entrata ha assegnato, di norma, un solo progetto.
g) La formalizzazione degli obiettivi e la loro assegnazione ai responsabili dei centri di responsabilità avviene, su proposta del Direttore Generale, con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte della Giunta Comunale.
h) Il Piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi e il budget dell’ente costituiscono un unico documento di programmazione, e la Giunta può individuare, tra gli obiettivi del PEG, quelli che ritiene prioritari.
i) I budget, nel corso dell’esercizio, entro il termine previsto dalla legge per le variazioni al PEG, possono essere modificati dalla Giunta che, eventualmente, adegua gli obiettivi e/o le risorse necessarie al loro raggiungimento. Possono essere anche posticipati i termini stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi o delle fasi intermedie. L’intero progetto non può comunque essere prorogato oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
l) I valori obiettivo devono essere formulati in modo da permetterne la verificabilità ovvero l’accertamento del loro grado di raggiungimento. Allo scopo gli obiettivi devono necessariamente essere espressi e tradotti in valori quantitativi, che permettano la misurazione del risultato ottenuto.
m) Gli indicatori da impiegare nel processo di misurazione vanno preventivamente concordati con i responsabili dei centri di risultato.
n) Qualora al raggiungimento di uno o più obiettivi concorressero unità organizzative appartenenti a centri di responsabilità diversi, si dovrà articolare il flusso del processo così da definire sottobiettivi e sottoindicatori riferiti a ciascuna di tali unità. Tale procedura si renderà necessaria anche nel caso in cui, nell’ambito dello stesso centro di responsabilità, concorressero al raggiungimento di uno o più obiettivi, più centri di costo, di spesa o di entrata, di cui all’articolo 63 comma 4 del presente regolamento, appartenenti al centro medesimo.
o) Possono essere formulati obiettivi di carattere generale assegnati a tutti i centri di risultato.
p) Fermo restando il principio di annualità degli obiettivi, questi possono costituire obiettivi intermedi rivolti a risultati finali da conseguire con un azione pluriennale.
q). Agli obiettivi del Peg può essere direttamente collegato il sistema degli incentivi.
r) L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Settore, di cui all’art. 63 comma 3, in riferimento alle attività organizzative e gestionali cui è preposto ed agli obiettivi, del cui raggiungimento è responsabile nei confronti della Giunta.
3. CONTROLLO
a) L’attività di controllo, concomitante e a consuntivo, si basa sul reporting dei centri di responsabilità e sull' autonoma attività di monitoraggio attuata dalla struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art. 63 comma 1.
b) Il risultato deve essere espresso attraverso le stesse grandezze utilizzate per formalizzare gli obiettivi, e dal confronto attuato nel periodo di riferimento tra valori preventivati e valori effettivi si alimenta un processo che determina:
• l’accertamento del raggiungimento dell’obiettivo;
• l’intervento correttivo in corso di esercizio, con azione retroattiva, sulle singole modalità operative o sugli stessi obiettivi.
c) La struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art. 63 comma 1, con riferimento ai periodi che scadono il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre attuerà i confronti e nei successivi 30 giorni presenterà al Sindaco, agli Assessori, al Direttore Generale ed ai Responsabili di Settore i referti di gestione, il cui contenuto è costituito da un’illustrazione dettagliata, condotta per ogni centro di responsabilità e sua
articolazione, centro di costo/di spesa/di entrata e per progetto, dei valori e dei fatti amministrativi rilevati in ciascuna fase e degli eventuali scostamenti accertati rispetto agli indicatori finali prefissati o i target intermedi. Nel caso il PEG sia approvato al 15 febbraio, il primo referto è presentato entro il 30 giugno.
d) Ai fini del referto, i titolari dei centri di responsabilità, dovranno provvedere a compilare ed a trasmettere entro 15 giorni dalle date sopra indicate specifici rapporti, il cui schema è predisposto dalla struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art. 63 comma 1, esprimendo altresì in tali documenti tutte le considerazioni ritenute utili per un’esatta comprensione dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento. In caso di rilevazione di scostamenti negativi, dovranno comunque accompagnare ai sopraindicati report un’analisi dettagliata delle cause degli stessi, ed indicare gli opportuni interventi correttivi che si propongono per eliminare le non conformità rilevate.
e) La Giunta Comunale in apposite sessioni da concludersi entro 45 giorni dalle date indicate al precedente comma 3, esamina i referti e delibera, sentito il Direttore Generale, in merito all’eventuale adeguamento degli obiettivi e/o delle relative risorse.
f) La struttura preposta al Controllo di gestione di cui all’art. 63 comma 1, con le modalità di cui al precedente comma 3, presenta il referto conclusivo entro il 15 febbraio dell’anno successivo o, comunque, entro 45 giorni dal termine prefissato per il raggiungimento dei risultati.
Tale referto, oltre all’illustrazione dettagliata dei risultati accertati, in confronto con quelli prefissati, dovrà contenere una relazione sull’attività svolta dal Servizio e sulle metodologie di controllo e di monitoraggio adottate, e dovrà essere trasmesso annualmente alla sezione regionale della Corte dei Conti come previsto dall’Art. 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 65
Caratteristiche del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) GLOBALITÀ: deve comprendere l’intera attività e l’intera organizzazione dell’ente;
b) PERIODICITÀ intesa come processo continuativo di raccolta, selezione, classificazione ed elaborazione dei dati, necessari ad attuare il controllo in modo sistematico, con cadenze temporali modulate in funzione della natura dell’oggetto del controllo e delle esigenze dei soggetti ad esso interessati;
c) TEMPESTIVITÀ: l’attitudine dei diversi centri di risultato a produrre ed a trasmettere le informazioni
richieste in un tempo sufficientemente breve a garantire la massima efficacia del controllo;
d) INTEGRAZIONE: il collegamento che deve instaurarsi con gli altri strumenti che compongono il sistema dei controlli interni;
e) RETROATTIVITA’: la capacità di contribuire, con le opportune attività decisionali, ai mutamenti di rotta, alla revisione degli obiettivi o a rimuovere le possibili cause di scostamento rilevate in sede di monitoraggio;
f) RILEVANZA: la qualità delle informazioni prodotte;
g) SELETTIVITA’: la quantità delle informazioni prodotte

Art. 66
Principi del controllo di gestione

1. I principi del controllo di gestione consistono:
a) CONTROLLO DEI DATI: consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica delle informazioni rilevanti, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione, ai centri di responsabilità e/o alle unità di prodotto, tramite dati di fonte interna e/o esterna.
Sono strumenti informativo-contabili:
- la contabilità finanziaria, con rilevazioni relative a bilancio di previsione, bilancio assestato, rendiconto della gestione e rielaborazioni di bilancio ;
- la contabilità analitica: rilevazioni relative a costi, ricavi-entrate, risultati differenziali;
- i dati relativi agli indicatori di efficienza, efficacia, economicità, qualità, attività e sviluppo organizzativo. Nella costruzione e gestione del sistema degli indicatori, che dovranno rispettare la specificità di ciascun servizio, si tiene conto anche dei parametri gestionali di cui all’art. 228, settimo comma, del D.Lgs. 267/2000.
- altre informazioni, frutto di elaborazioni di dati contabili, e non, utili a fornire informazioni per l’analisi dell’economicità gestionale di un centro di risultato.
I dati di origine esterna sono tratti dall’ambiente economico e sociale in cui l’Ente opera attraverso indagini, questionari od altri strumenti di ricerca oppure dall’attività di altri enti.
b) EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi delle informazioni è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.
L’indicatore di “economicità”, misura il volume dell’entrata o della spesa ovvero i costi o i proventi in termini assoluti.
L’indicatore di “efficienza”, misura, per le attività, il rapporto tra i risultati effettivi e le risorse a disposizione (finanziarie, economiche, umane e/o materiali) e, per i processi, i tempi o le fasi richieste per il loro completamento.
c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
L’indicatore di “efficacia”, misura il rapporto tra i risultati effettivi e gli obiettivi programmati, in termini fisici, temporali o finanziari.
L’indicatore di “qualità” misura il grado, anche potenziale, di soddisfazione degli utenti interni o esterni.
L’indicatore di “attività” misura l’attività fornita in termini di quantità di prodotto.
L’indicatore di “sviluppo organizzativo” misura la partecipazione ad iniziative od attività rivolte a qualificare o innovare l’organizzazione o la metodologia di lavoro.
Possono essere utilizzati anche altri tipi di indicatore.

Sezione II - Attività di valutazione

Art. 67
Struttura organizzativa di valutazione – Definizione

1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 viene denominata «nucleo di valutazione».

Art. 68
Composizione e nomina del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di cui al precedente art. 67 è nominato dalla giunta comunale che ne stabilisce anche la durata.
2. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.

Art. 69
Compiti del nucleo di valutazione

1. Al nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, e della verifica dei risultati raggiunti è demandato il compito di:
– verificare il buon andamento dell’attività amministrativa;
– attestare, anche ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale destinazione al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi;
– verificare i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
Esercita, altresì, tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi, statuto e regolamento.
2. Al «NUCLEO DI VALUTAZIONE» possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta comunale, anche i compiti concernenti la valutazione ed il controllo strategico come definito dall’art. 6 del citato D.Lgs. n. 286/1999.

Art. 70
Funzionamento del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività in forma collegiale e risponde direttamente al sindaco. Nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il nucleo si avvale delle dotazioni dell’ente.
3. Il nucleo di valutazione elabora uno schema generale di valutazione e, se del caso, schemi dettagliati per ogni singolo settore, servizio o ufficio.

Art. 71
Finalità della valutazione

1. La valutazione è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato nonché a fornire al sindaco altri elementi di giudizio. Tale attività, che ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità direttive e l’andamento qualitativo del servizio, deve, in ogni caso, articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contradditorio.

Art. 72
Il controllo strategico

1. L’attività di valutazione e controllo strategico, qualora essa sia stata attribuita al nucleo, dovrà offrire alla giunta comunale, elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

CAPO XIV
TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA

Art. 73
Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura
(Art. 210, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il servizio di tesoreria viene affidato con modalità che rispettino i principi di concorrenza, fra tutte le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
2. La durata del contratto, di regola, è di cinque anni con possibilità di proroga.

Art. 74
Operazioni di riscossione
(Art. 214, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, almeno ogni 15 giorni.
2. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell’ufficio finanziario del comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.
3. Il tesoriere non può ricusare l’esazione delle somme che venissero pagate a favore del Comune.

Art. 75
Rapporti con il tesoriere

1. I rapporti con il tesoriere comunale sono stabiliti e disciplinati: dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dall’apposita convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull’andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.

Art. 76
Verifiche di cassa
(Art. 223, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il responsabile dei servizi finanziari può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.

Art. 77
Notifica delle persone autorizzate alla firma

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, come identificati dall’art. 34, comma 4, del presente regolamento, gli ordinativi d’incasso, come identificati dall’art. 28, comma 3, ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate al tesoriere.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

CAPO XV
SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI

Art.78
Istituzione del servizio di economato

1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, a garanzia della funzionalità dei servizi per i quali risulta antieconomico il normale sistema contrattuale, indispensabile il pagamento immediato delle relative spese necessarie, è istituito il servizio di economato ai sensi dell’art.153 comma 7 del TUEL approvato con D. lgs.vo 267/00.

Art.79
Personale

1. L’economo è individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. In caso di sua assenza od impedimento, il servizio è affidato ad un supplente scelto tra il personale del servizio finanziario che viene incaricato temporaneamente con ordine di servizio del responsabile del servizio finanziario. Il subentrante è oggetto a tutti gli obblighi imposti dall’agente titolare.
3. La responsabilità contabile compete all’economo e la vigilanza del servizio è attribuita al responsabile del servizio finanziario, dal quale lo stesso dipende.

Art.80
Cauzione

1. L’economo comunale è esentato dal presentare cauzione. E’ fatta salva, però, la facoltà della Giunta di assoggettare, con propria deliberazione, a ritenuta lo stipendio e gli altri emolumenti fissi e continuativi in godimento, quando il valore perduto dall’anticipazione sia stato accertato in via amministrativa. L’importo della ritenuta mensile non può superare il quinto della retribuzione; il risarcimento del valore perduto deve avvenire, comunque, entro il periodo massimo di ventiquattro mesi.

Art.81
Indennità maneggio valori

1. All’Economo, addetto in via continuativa a funzioni comportanti maneggio di valori, compete una indennità nel rispetto della normativa vigente. La stessa indennità compete a chi lo sostituisce in ragione del periodo di cui esercita tali funzioni.

Art.82
Anticipazione fondo ordinario

1. Per provvedere al pagamento delle spese di qualunque genere, pertinenti ed indifferibili, è assegnato annualmente all’economo un fondo di € 15.493,70, in unico e globale ammontare. Tale fondo potrà essere modificato dalla giunta comunale in base alle esigenze effettive.

Art.83
Anticipazione fondi straordinari

1. Per iniziative varie (manifestazioni, congressi, convegni ovvero altro evento non programmabile né prevedibile), potranno essere disposti a favore dell’Economo e con appositi atti deliberativi, anticipazioni finalizzate per pagamenti specifici.

Art.84
Responsabilità

1. L’economo non potrà fare delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per cui vengono concesse.
2. L’Economo è responsabile di somme ricevute in consegna fino a quando non ne abbia ottenuto un regolare discarico; non deve tenere giacenti in cassa, ma convertirli entro il più breve tempo possibile, i valori presi in consegna (assegni, vaglia, ecc.)

Art.85
Spese da rendicontare

1. Ogni qualvolta l’anticipazione ordinaria stia per esaurirsi, l’economo presenta il rendiconto corredato di tutti i buoni ed eventuali documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti.

CAPO XVI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 86
Uso dei beni comunali

1. L’uso dei beni comunali, sia immobili che mobili, sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. In assenza del regolamento di cui al comma 1, l’uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.

Art. 87
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
a) i regolamenti comunali;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 88
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 89
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività del provvedimento che lo approva.

 
 
         
     
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