Approvato con delibera C.C. n. 22 del 29.04.1997
Modificato con delibera C.C. n. 48 del 27.06.1997
Modificato con delibera G.C. n. 565 del 31.07.1997
Modificato con delibera C.C. n. 36 del 24.06.2002 –
esecutivo il 22.07.2002
Modificato con delibera C.C. n. 71 del 19.07.2005 –
esecutivo il 31.07.2005
ART. 1
1. L’amministrazione comunale di Dolo, in applicazione
della Legge 4.8.1977 n. 517, emana il presente regolamento
allo scopo di uniformare l’uso delle palestre scolastiche
in orario extra scolastico da parte di gruppi associati e
società sportive iscritti all’ALBO delle associazioni,
che ne facciano richiesta.
2. Verrà data la priorità all’uso delle
palestre nell’ordine:
- a società sportive e gruppi associati con sede nel
territorio comunale, con finalità formative e/o agonistiche
rivolte ai giovani in età scolare;
- alle associazioni, gruppi, ed enti di promozione riconosciute
a livello nazionale o locale;
3. L‘uso non deve pregiudicare, in ogni caso le attività
organizzate dalle Scuole e dall’Amministrazione Comunale.
ART. 2
1. Per poter usufruire delle palestre i gruppi e le società,
dovranno inoltrare richiesta al Comune entro e non oltre il
31 luglio di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo
“RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA” predisposto dal
Responsabile del servizio.
2. Non verranno prese in considerazione le richieste che non
sono formulate nel suddetto modulo o che risultano incomplete.
ART. 3
1. Le tariffe per l’uso delle palestre saranno stabilite
annualmente dalla Giunta comunale.
2. La tariffa non e comprensiva del costo delle pulizie in
quanto le stesse dovranno essere effettuate in modo concordato
e unitario, con conseguente responsabilità solidale,
dai gruppi e dalle società che utilizzano le palestre.
L’utilizzo orario è disciplinato in modo tale
che siano dedicati all’attività sportiva 50 minuti,
riservando i rimanenti 10 minuti per le operazioni di ingresso
/ uscita.
3. I versamenti dovranno essere effettuati in tre rate di
eguale importo di cui la prima all’atto del rilascio
dell’autorizzazione all’uso della palestra, la
seconda entro la fine di gennaio e la terza entro il mese
di maggio.
4. Il mancato pagamento delle rate entro i termini di cui
al precedente comma comporta la revoca dell’autorizzazione.
5. All’atto della presentazione della domanda dovrà
essere anticipata la somma di €. 20 che sarà trattenuta
dall’Amministrazione Comunale nel caso di rinuncia totale
o parziale all’utilizzo.
ART. 4
1. Durante l’uso della palestra deve essere assicurata
la presenza del responsabile della società o del gruppo
o di un suo delegato.
2. Al responsabile della società o del gruppo sarà
consegnata una copia delle chiavi della palestra con l’obbligo
di riconsegnarle alla scadenza dell’autorizzazione.
E’ fatto assoluto divieto di duplicare la chiavi, pena
la revoca immediata dell’autorizzazione.
ART. 5
1. Ai fini dell’autorizzazione all’uso della
palestra il numero dei partecipanti a ciascun corso non può
essere inferiore a 10 e non può superare le trenta
unità. Se gli iscritti sono più di 30 la società
o il gruppo ha l’obbligo di procedere allo sdoppiamento
del corso.
ART. 6
1. Durante l’utilizzo delle palestre è vietato:
· l’accesso al pubblico
· l’accesso alle persone che calzano scarpe non
idonee.
ART. 7
1. Sono esclusi dalla concessione le società ed i
gruppi che perseguono fini di lucro.
ART. 8
1. L’amministrazione Comunale, ha il diritto di controllare,
a mezzo dei suoi Funzionari e Amministratori (Sindaco o suo
delegato e assessori) e Consiglieri, il corretto uso della
struttura e pertanto potrà accedere alla stessa in
qualsiasi momento lo riterrà necessario.
ART. 9
1. Le società e i gruppi devono rilasciare una dichiarazione
con la quale liberano il Comune da ogni responsabilità
(patrimoniale, civile e penale) conseguente all’uso.
2. Nel caso l’Amministrazione comunale riscontri dei
danni alla struttura e/o alle attrezzature imputabili ad una
società o ad un gruppo provvederà, tramite il
responsabile del servizio, a fare quantificare il danno all’ufficio
tecnico comunale, settore LL.PP., e inviterà l’Assessorato
allo sport a richiedere al gruppo o alla società che
ha causato il danno il relativo risarcimento, assegnando il
termine per le controdeduzioni.
3. Il gruppo o la società potrà, entro il termine
assegnato dal responsabile al servizio, presentare le sue
controdeduzioni sia in ordine all’asserita responsabilità,
sia in ordine alla quantificazione del danno.
4. Il responsabile del servizio deve pronunciarsi sulle controdeduzioni
entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine le controdeduzioni
s’intendono accolte. Il versamento di quanto eventualmente
dovuto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto
rigetto delle controdeduzioni.
5. Il gruppo o la società ha l’obbligo, pena
la decadenza dell’autorizzazione, di uniformarsi alle
determinazioni del responsabile del servizio. Comporta, altresì,
la decadenza dell’autorizzazione il mancato versamento
di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell’ultima
parte del precedente comma.
6. Il responsabile del gruppo o della società ha sempre
comunque l’obbligo di provvedere personalmente al risarcimento
del danno causato, all’Amministrazione comunale.
ART. 10
1. Prima del rilascio dell’autorizzazione L’Amministrazione
comunale provvederà ad acquisire, a norma della legge
4.8.1977, n. 517, il parere del competente organo scolastico
(Consiglio d’Istituto o di Circolo).
ART. 11
1. L’Amministrazione comunale, ha la facoltà
di richiedere alle società e gruppi, qualsiasi documento
che comprovi la veridicità di quanto dichiarato nel
modulo per la richiesta utilizzo palestre.
ART. 12
1. In ogni palestra verrà posto un registro su cui
all’atto dell’ingresso in palestra: dovranno essere
riportati:
· i danni e le anomalie riscontrate nella struttura
e negli attrezzi
· lo stato di pulizia della struttura.
2. A tal fine il registro deve essere firmato dal responsabile
del gruppo o della società o da un suo delegato all’inizio
dell’utilizzo. La mancata firma del registro comporta
l’assunzione di responsabilità per i danni o
le anomalie segnalate dal responsabile della società
o gruppo che utilizza successivamente la palestra.
ART. 13
1. L’utilizzo delle palestre è riservato, per
fini socio – assistenziali, all’Assessorato ai
servizi per n. 2 ore settimanali. A tal scopo il responsabile
dei servizi sociali dovrà far prevenire al responsabile
del servizio motivata richiesta negli stessi termini previsti
per i gruppi e le società.
ART. 14
1. L’eventuale uso straordinario delle palestre, in
orario extra scolastico, dovrà essere autorizzato dal
responsabile del servizio; la relativa richiesta dovrà
pervenire al protocollo del Comune almeno 15 giorni prima
della data di inizio dell’attività. Comunicazione
dovrà altresì essere data al Dirigente Scolastico
della scuola alla quale è annessa la palestra. |