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Regolamento di utilizzo palestre scolastiche da parte di gruppi associati e società sportive
 

Approvato con delibera C.C. n. 22 del 29.04.1997
Modificato con delibera C.C. n. 48 del 27.06.1997
Modificato con delibera G.C. n. 565 del 31.07.1997
Modificato con delibera C.C. n. 36 del 24.06.2002 – esecutivo il 22.07.2002
Modificato con delibera C.C. n. 71 del 19.07.2005 – esecutivo il 31.07.2005

ART. 1

1. L’amministrazione comunale di Dolo, in applicazione della Legge 4.8.1977 n. 517, emana il presente regolamento allo scopo di uniformare l’uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico da parte di gruppi associati e società sportive iscritti all’ALBO delle associazioni, che ne facciano richiesta.
2. Verrà data la priorità all’uso delle palestre nell’ordine:
- a società sportive e gruppi associati con sede nel territorio comunale, con finalità formative e/o agonistiche rivolte ai giovani in età scolare;
- alle associazioni, gruppi, ed enti di promozione riconosciute a livello nazionale o locale;
3. L‘uso non deve pregiudicare, in ogni caso le attività organizzate dalle Scuole e dall’Amministrazione Comunale.

ART. 2

1. Per poter usufruire delle palestre i gruppi e le società, dovranno inoltrare richiesta al Comune entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo “RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA” predisposto dal Responsabile del servizio.
2. Non verranno prese in considerazione le richieste che non sono formulate nel suddetto modulo o che risultano incomplete.

ART. 3

1. Le tariffe per l’uso delle palestre saranno stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. La tariffa non e comprensiva del costo delle pulizie in quanto le stesse dovranno essere effettuate in modo concordato e unitario, con conseguente responsabilità solidale, dai gruppi e dalle società che utilizzano le palestre. L’utilizzo orario è disciplinato in modo tale che siano dedicati all’attività sportiva 50 minuti, riservando i rimanenti 10 minuti per le operazioni di ingresso / uscita.
3. I versamenti dovranno essere effettuati in tre rate di eguale importo di cui la prima all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’uso della palestra, la seconda entro la fine di gennaio e la terza entro il mese di maggio.
4. Il mancato pagamento delle rate entro i termini di cui al precedente comma comporta la revoca dell’autorizzazione.
5. All’atto della presentazione della domanda dovrà essere anticipata la somma di €. 20 che sarà trattenuta dall’Amministrazione Comunale nel caso di rinuncia totale o parziale all’utilizzo.

ART. 4

1. Durante l’uso della palestra deve essere assicurata la presenza del responsabile della società o del gruppo o di un suo delegato.
2. Al responsabile della società o del gruppo sarà consegnata una copia delle chiavi della palestra con l’obbligo di riconsegnarle alla scadenza dell’autorizzazione. E’ fatto assoluto divieto di duplicare la chiavi, pena la revoca immediata dell’autorizzazione.

ART. 5

1. Ai fini dell’autorizzazione all’uso della palestra il numero dei partecipanti a ciascun corso non può essere inferiore a 10 e non può superare le trenta unità. Se gli iscritti sono più di 30 la società o il gruppo ha l’obbligo di procedere allo sdoppiamento del corso.

ART. 6

1. Durante l’utilizzo delle palestre è vietato:
· l’accesso al pubblico
· l’accesso alle persone che calzano scarpe non idonee.

ART. 7

1. Sono esclusi dalla concessione le società ed i gruppi che perseguono fini di lucro.

ART. 8

1. L’amministrazione Comunale, ha il diritto di controllare, a mezzo dei suoi Funzionari e Amministratori (Sindaco o suo delegato e assessori) e Consiglieri, il corretto uso della struttura e pertanto potrà accedere alla stessa in qualsiasi momento lo riterrà necessario.

ART. 9

1. Le società e i gruppi devono rilasciare una dichiarazione con la quale liberano il Comune da ogni responsabilità (patrimoniale, civile e penale) conseguente all’uso.
2. Nel caso l’Amministrazione comunale riscontri dei danni alla struttura e/o alle attrezzature imputabili ad una società o ad un gruppo provvederà, tramite il responsabile del servizio, a fare quantificare il danno all’ufficio tecnico comunale, settore LL.PP., e inviterà l’Assessorato allo sport a richiedere al gruppo o alla società che ha causato il danno il relativo risarcimento, assegnando il termine per le controdeduzioni.
3. Il gruppo o la società potrà, entro il termine assegnato dal responsabile al servizio, presentare le sue controdeduzioni sia in ordine all’asserita responsabilità, sia in ordine alla quantificazione del danno.
4. Il responsabile del servizio deve pronunciarsi sulle controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine le controdeduzioni s’intendono accolte. Il versamento di quanto eventualmente dovuto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rigetto delle controdeduzioni.
5. Il gruppo o la società ha l’obbligo, pena la decadenza dell’autorizzazione, di uniformarsi alle determinazioni del responsabile del servizio. Comporta, altresì, la decadenza dell’autorizzazione il mancato versamento di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell’ultima parte del precedente comma.
6. Il responsabile del gruppo o della società ha sempre comunque l’obbligo di provvedere personalmente al risarcimento del danno causato, all’Amministrazione comunale.

ART. 10

1. Prima del rilascio dell’autorizzazione L’Amministrazione comunale provvederà ad acquisire, a norma della legge 4.8.1977, n. 517, il parere del competente organo scolastico (Consiglio d’Istituto o di Circolo).

ART. 11

1. L’Amministrazione comunale, ha la facoltà di richiedere alle società e gruppi, qualsiasi documento che comprovi la veridicità di quanto dichiarato nel modulo per la richiesta utilizzo palestre.

ART. 12

1. In ogni palestra verrà posto un registro su cui all’atto dell’ingresso in palestra: dovranno essere riportati:
· i danni e le anomalie riscontrate nella struttura e negli attrezzi
· lo stato di pulizia della struttura.
2. A tal fine il registro deve essere firmato dal responsabile del gruppo o della società o da un suo delegato all’inizio dell’utilizzo. La mancata firma del registro comporta l’assunzione di responsabilità per i danni o le anomalie segnalate dal responsabile della società o gruppo che utilizza successivamente la palestra.

ART. 13

1. L’utilizzo delle palestre è riservato, per fini socio – assistenziali, all’Assessorato ai servizi per n. 2 ore settimanali. A tal scopo il responsabile dei servizi sociali dovrà far prevenire al responsabile del servizio motivata richiesta negli stessi termini previsti per i gruppi e le società.

ART. 14

1. L’eventuale uso straordinario delle palestre, in orario extra scolastico, dovrà essere autorizzato dal responsabile del servizio; la relativa richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’attività. Comunicazione dovrà altresì essere data al Dirigente Scolastico della scuola alla quale è annessa la palestra.

 
 
         
     
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