Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Disciplinante le entrate
 
Regolamento disciplinante le entrate
 

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 30.09.98
Modificato con delibera C.C. n. 67 del 25.11.98
Modificato con delibera C.C. n. 34 del 24.06.02
Modificato con delibera C.C. n. 59 del 29.11.02– esecutivo il 27.12.02

INDICE

TITOLO I - AUTOTUTELA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 3 RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE
ART. 4 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 5 CRITERI DI PRIORITA’
ART. 6 SOGGETTO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
ART. 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

TITOLO II - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI

ART.9 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO , LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 10 IL DIRITTO ALL’INTERPELLO
ART. 11 COME SI SVOLGE L’INTERPELLO
ART. 12 ISTANZA DI INTERPELLO
ART. 13 CONTENUTO DELL’ISTANZA
ART. 14 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ART. 15 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
ART. 16 EFFICACIA DELLA RISPOSTA
ART. 17 MANCATA RISPOSTA: SILENZIO ASSENSO
ART. 18 RISPOSTA RETTIFICATIVA

TITOLO IV - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ART. 19 FINALITÀ
ART. 20 IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’ ACCERTAMENTO
ART. 21 DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 22 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
ART. 23 COMPETENZE
ART. 24 ATTIVITÀ DEL COMUNE
ART. 25 ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE
ART. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 27 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE
ART. 28 SANZIONI
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - AUTOTUTELA

ARTICOLO l
OGGETTO

1. Il presente titolo determina le modalità di applicazione per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Il potere di annullamento o di revoca d’ufficio dell’atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l’Ente, qualora si voglia estinguerne parzialmente o totalmente l’effetto.

ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE.

l. Il potere di rinuncia all’imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all’importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2. Il criterio di economicità viene definito :

a) in € 5,16 per l’imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili e i diritti sulle pubbliche affissioni;
b) in € 10,32 per l’imposta comunale sugli immobili per le fattispecie non contemplate nella lettera a), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa rifiuti solidi urbani, l’imposta sulla pubblicità, l’imposta comunale per l’esercizio delle imprese arti e professioni;
c) in € 103,29 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall’analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

l. L’amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o gravame tributario, quali tra l’altro:

a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto della tassa o dell’imposta
d) doppia imposizione o tassazione
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione comunale.

2. Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5
CRITERI DI PRIORITÀ

l. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ARTICOLO 6
SOGGETTO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

l. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al soggetto che ha emanato l’atto illegittimo.

ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

l. Dell’annullamento, revoca o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL’ IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

l. L’annullamento o la rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento può essere richiesta anche dai contribuenti ed è indirizzata all’ufficio che ha emanato l’atto.

TITOLO II - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 9:
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

1. L’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali può essere effettuata dall’Ente o affidata a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 52 del d.lgs. 446/1997.

TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 10
IL DIRITTO ALL’INTERPELLO

1. Il contribuente ha diritto di interpellare l’ufficio tributi qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza nella normativa relativa ai tributi locali.

ARTICOLO 11
COME SI SVOLGE L’INTERPELLO:

1. L’istanza del richiedente deve riguardare la richiesta di interpretazione di una norma che concerna una questione concreta e personale. Questo sta a significare che non potrà formare oggetto di interpello una fattispecie semplicemente ipotetica, ma dovrà essere sottoposto all’ufficio un caso circostanziato e specifico che riguarda il contribuente.

ARTICOLO 12
ISTANZA DI INTERPELLO

1. L’istanza deve essere presentata, prima di applicare la norma di cui si chiede la corretta interpretazione, personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni ( ad esempio genitore per conto del figlio minore, tutore per conto dell’interdetto).
2. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamenti annui) il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l’ufficio avrà fornito risposta all’interpello.

ARTICOLO 13
CONTENUTO DELL’ISTANZA

1. L’istanza deve contenere:
a) i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante
b) la descrizione del caso concreto e personale relativo alla dubbia interpretazione della norma
c) il domicilio del contribuente o di chi lo sostituisce
d) la sottoscrizione del contribuente o di chi lo sostituisce
in mancanza di queste indicazioni l’istanza è inamissibile; se è priva della sottoscrizione l’ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda.

ARTICOLO 14
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

1. Alla domanda devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto. Il contribuente non è però tenuto ad allegare i documenti che siano già in possesso dal Comune. In questo caso può limitarsi ad indicarli con tutti gli estremi necessari per consentire all’ufficio di acquisirli.
2. Il contribuente deve, nel suo interesse, esporre nell’istanza, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare. Se questa indicazione manca, l’istanza non diventa ammissibile, però gli effetti che produce sono diversi, in quanto non si attua il silenzio assenso alla soluzione prospettata previsto nel caso di mancata risposta da parte dell’ufficio.
3. Il contribuente per velocizzare le comunicazioni da parte dell’ufficio tributi, può anche indicare nell’istanza il proprio numero di telefax e/o l’indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 15
INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Se i documenti allegati all’istanza non sono sufficienti per fornire la risposta, l’amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di presentare i documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti.

ARTICOLO 16
EFFICACIA DELLA RISPOSTA

1. La risposta dell’ ufficio tributi ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto segnalato. A meno che non intervenga una rettifica, l’efficacia della risposta si prolunga anche a tutte le occasioni in cui il contribuente è tenuto a dare applicazione alle norme oggetto dell’interpello in fattispecie, analoghe e riconducibili a quelle prospettate nell’istanza.

ARTICOLO 17
MANCATA RISPOSTA: SILENZIO ASSENSO

1. Se l’ufficio non risponde entro 60 giorni, scatta il silenzio assenso nei confronti dell’ipotesi della soluzione prospettata dal contribuente (si intende, quindi, che l’ufficio concordi con la soluzione data dal contribuente). Il contribuente può dare applicazione alla norma in questo senso, e qualunque successivo atto dell’amministrazione (sia di accertamento che sanzionatorio) emanato in difformità da questa interpretazione è nullo.

ARTICOLO 18
RISPOSTA RETTIFICATIVA:

1. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’interpello l’ufficio può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza, ovvero dall’interpretazione che emerge dal silenzio-assenso. In tal caso si verificano tre ipotesi:
a) Il contribuente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma il contribuente sarà tenuto, se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma, ad applicare il secondo parere e non il primo.
b) Il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma. In tal caso se nonostante il cambio di orientamento il contribuente procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare la maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza sanzioni.
c) Il contribuente ha già dato attuazione alla norma, ma nell’istanza aveva omesso di specificare in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare. L’ufficio, in tal caso può recuperare il tributo e gli interessi, senza sanzioni.

TITOLO IV - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 19
FINALITÀ

1. Il presente titolo disciplina l’adesione dei contribuenti all’accertamento dei tributi propri del Comune e ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l’azione dell’amministrazione Comunale.

ARTICOLO 20
IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’ ACCERTAMENTO

1. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.
2. La definizione con adesione non esclude l’esercizio dell’ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali :
a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore rispetto all’importo precedentemente accertato, e iscrivibile a ruolo

ARTICOLO 21
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione dell’accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; né è esclusa l’attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazione e nei versamenti.
2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
a) se l’accertamento riguarda l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento;
b) nel caso dell’ulteriore accertamento sulla stessa situazione per la quale è già intervenuta l’adesione
c) se è stato notificato l’avviso di accertamento o di liquidazione dopo l’invito da parte dell’ufficio tributi rivolto al contribuente a presentarsi in Comune per chiarire la situazione tributaria
d) se la violazione ricade nell’ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati adempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.
3. L’omesso riscontro, da parte del contribuente, alla proposta di adesione non è sanzionabile.

ARTICOLO 22
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. S’intendono recepite al presente regolamento le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale .
2. Compete al responsabile della gestione del tributo stabilire le condizioni necessarie per la formulazione o l’accetazione delle proposte di cui all’art.48 del d.lgs.vo 546 del 31.12.92.
3. L’accettazione della proposta di conciliazione di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo.

ARTICOLO 23
COMPETENZE

1. Compete al responsabile della gestione del tributo la definizione dell’accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, ad una unità del servizio tributi appartenente alla categoria non inferiore alla C, la definizione dell’accertamento.
2. Il responsabile della gestione del tributo in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell’ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall’emissione dell’avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l’analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ARTICOLO 24
ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il responsabile della gestione del tributo, qualora ne ravvisi l’opportunità trasmette al contribuente, a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati :
a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’emanando avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire 1’accertamento con adesione;
c) la sintesi delle modalità dell’adesione e delle riduzioni concedibi1i;
d) l’identificazione del responsabile del procedimento e l’indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

ARTICOLO 25
ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l’avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui al primo comma dell’articolo 23, può formulare – anteriormente all’impugnazione del1’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale – istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L’istanza è inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata all’ufficio tributi, ovvero consegnata all’ufficio tributi che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.
2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dei termini per l’impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
3. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.

ARTICOLO 26
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l’adesione all’accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonchè gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell’atto di adesione annulla l’efficacia dell’avviso di accertamento notificato.
4. L’atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l’imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ARTICOLO 27
ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione all’accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio tributi rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l’avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, con le modalità da concordare con responsabile della gestione del tributo, il quale di volta in volta valuta la gravità della violazione, l’eventuale recidività, nonché le condizioni economico-sociali del trasgressore.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge nel caso in cui il regolamento comunale non disciplini a riguardo, ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

ARTICOLO 28
SANZIONI

1. La definizione con adesione all’accertamento comporta l’applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta ad un quarto.

ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento , entra in vigore ad esecutività del provvedimento che lo approva.

 
 
         
     
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