Approvato con delibera C.C. n. 50 del 30.09.98
Modificato con delibera C.C. n. 67 del 25.11.98
Modificato con delibera C.C. n. 34 del 24.06.02
Modificato con delibera C.C. n. 59 del 29.11.02– esecutivo
il 27.12.02
INDICE
TITOLO I - AUTOTUTELA
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 3 RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE
ART. 4 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 5 CRITERI DI PRIORITA’
ART. 6 SOGGETTO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO
E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO
ART. 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
ART. 8 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE
IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
TITOLO II - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI
ART.9 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO , LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI
TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO
ART. 10 IL DIRITTO ALL’INTERPELLO
ART. 11 COME SI SVOLGE L’INTERPELLO
ART. 12 ISTANZA DI INTERPELLO
ART. 13 CONTENUTO DELL’ISTANZA
ART. 14 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ART. 15 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
ART. 16 EFFICACIA DELLA RISPOSTA
ART. 17 MANCATA RISPOSTA: SILENZIO ASSENSO
ART. 18 RISPOSTA RETTIFICATIVA
TITOLO IV - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ART. 19 FINALITÀ
ART. 20 IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’ ACCERTAMENTO
ART. 21 DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 22 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
ART. 23 COMPETENZE
ART. 24 ATTIVITÀ DEL COMUNE
ART. 25 ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE
ART. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 27 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE
ART. 28 SANZIONI
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE
TITOLO I - AUTOTUTELA
ARTICOLO l
OGGETTO
1. Il presente titolo determina le modalità di applicazione
per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio,
di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità
degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.
1. Il potere di annullamento o di revoca d’ufficio
dell’atto recante la pretesa tributaria viene esercitato
in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta
conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili
per l’Ente, qualora si voglia estinguerne parzialmente
o totalmente l’effetto.
ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE.
l. Il potere di rinuncia all’imposizione viene esercitato
in considerazione di criteri di economicità definiti
anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all’importo
ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità viene definito :
a) in € 5,16 per l’imposta comunale sugli immobili
afferente le aree fabbricabili e i diritti sulle pubbliche
affissioni;
b) in € 10,32 per l’imposta comunale sugli immobili
per le fattispecie non contemplate nella lettera a), il canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa
rifiuti solidi urbani, l’imposta sulla pubblicità,
l’imposta comunale per l’esercizio delle imprese
arti e professioni;
c) in € 103,29 in caso di attività contenziosa
per la probabilità della soccombenza, derivata dall’analisi
di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora
definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle
spese di giudizio.
ARTICOLO 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE
IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.
l. L’amministrazione comunale può procedere,
in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia
all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità
di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso
di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità
dell’atto o gravame tributario, quali tra l’altro:
a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto della tassa o dell’imposta
d) doppia imposizione o tassazione
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non
oltre i termini di decadenza
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni
e regimi agevolativi precedentemente negati
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall’Amministrazione comunale.
2. Non si procede all’annullamento d’ufficio,
o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento,
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato
favorevole all’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 5
CRITERI DI PRIORITÀ
l. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente
articolo è data priorità alla fattispecie di
rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle
per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato
livello di contenzioso.
ARTICOLO 6
SOGGETTO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO
E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO.
l. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all’imposizione
in caso di autoaccertamento, spetta al soggetto che ha emanato
l’atto illegittimo.
ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
l. Dell’annullamento, revoca o rinuncia all’imposizione
in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al
contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al
quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL’ IMPOSIZIONE
IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
l. L’annullamento o la rinuncia all’imposizione
in caso di autoaccertamento può essere richiesta anche
dai contribuenti ed è indirizzata all’ufficio
che ha emanato l’atto.
TITOLO II - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI
ARTICOLO 9:
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI
1. L’attività di accertamento, liquidazione
e riscossione delle entrate comunali può essere effettuata
dall’Ente o affidata a terzi, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 52 del d.lgs. 446/1997.
TITOLO III - DIRITTO DI INTERPELLO
ARTICOLO 10
IL DIRITTO ALL’INTERPELLO
1. Il contribuente ha diritto di interpellare l’ufficio
tributi qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza
nella normativa relativa ai tributi locali.
ARTICOLO 11
COME SI SVOLGE L’INTERPELLO:
1. L’istanza del richiedente deve riguardare la richiesta
di interpretazione di una norma che concerna una questione
concreta e personale. Questo sta a significare che non potrà
formare oggetto di interpello una fattispecie semplicemente
ipotetica, ma dovrà essere sottoposto all’ufficio
un caso circostanziato e specifico che riguarda il contribuente.
ARTICOLO 12
ISTANZA DI INTERPELLO
1. L’istanza deve essere presentata, prima di applicare
la norma di cui si chiede la corretta interpretazione, personalmente
dal contribuente interessato, salvo eccezioni ( ad esempio
genitore per conto del figlio minore, tutore per conto dell’interdetto).
2. La presentazione dell’istanza di interpello non ha
effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né
sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Nel
caso di adempimenti periodici (ad esempio versamenti annui)
il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento
alla data in cui l’ufficio avrà fornito risposta
all’interpello.
ARTICOLO 13
CONTENUTO DELL’ISTANZA
1. L’istanza deve contenere:
a) i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente,
del suo legale rappresentante
b) la descrizione del caso concreto e personale relativo alla
dubbia interpretazione della norma
c) il domicilio del contribuente o di chi lo sostituisce
d) la sottoscrizione del contribuente o di chi lo sostituisce
in mancanza di queste indicazioni l’istanza è
inamissibile; se è priva della sottoscrizione l’ufficio
invita il richiedente a regolarizzare la domanda.
ARTICOLO 14
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
1. Alla domanda devono essere allegati i documenti rilevanti
ai fini della soluzione del quesito posto. Il contribuente
non è però tenuto ad allegare i documenti che
siano già in possesso dal Comune. In questo caso può
limitarsi ad indicarli con tutti gli estremi necessari per
consentire all’ufficio di acquisirli.
2. Il contribuente deve, nel suo interesse, esporre nell’istanza,
il comportamento e la soluzione interpretativa che intende
adottare. Se questa indicazione manca, l’istanza non
diventa ammissibile, però gli effetti che produce sono
diversi, in quanto non si attua il silenzio assenso alla soluzione
prospettata previsto nel caso di mancata risposta da parte
dell’ufficio.
3. Il contribuente per velocizzare le comunicazioni da parte
dell’ufficio tributi, può anche indicare nell’istanza
il proprio numero di telefax e/o l’indirizzo di posta
elettronica.
ARTICOLO 15
INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Se i documenti allegati all’istanza non sono sufficienti
per fornire la risposta, l’amministrazione può
chiedere, una sola volta, al contribuente di presentare i
documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta
decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti.
ARTICOLO 16
EFFICACIA DELLA RISPOSTA
1. La risposta dell’ ufficio tributi ha efficacia solo
nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza,
limitatamente al caso concreto segnalato. A meno che non intervenga
una rettifica, l’efficacia della risposta si prolunga
anche a tutte le occasioni in cui il contribuente è
tenuto a dare applicazione alle norme oggetto dell’interpello
in fattispecie, analoghe e riconducibili a quelle prospettate
nell’istanza.
ARTICOLO 17
MANCATA RISPOSTA: SILENZIO ASSENSO
1. Se l’ufficio non risponde entro 60 giorni, scatta
il silenzio assenso nei confronti dell’ipotesi della
soluzione prospettata dal contribuente (si intende, quindi,
che l’ufficio concordi con la soluzione data dal contribuente).
Il contribuente può dare applicazione alla norma in
questo senso, e qualunque successivo atto dell’amministrazione
(sia di accertamento che sanzionatorio) emanato in difformità
da questa interpretazione è nullo.
ARTICOLO 18
RISPOSTA RETTIFICATIVA:
1. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’interpello
l’ufficio può ritornare sulla questione dando
al contribuente una risposta diversa da quella fornita in
precedenza, ovvero dall’interpretazione che emerge dal
silenzio-assenso. In tal caso si verificano tre ipotesi:
a) Il contribuente ha già dato applicazione alla norma
secondo il parere precedentemente espresso: la questione è
chiusa, ma il contribuente sarà tenuto, se in futuro
dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma, ad applicare
il secondo parere e non il primo.
b) Il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma.
In tal caso se nonostante il cambio di orientamento il contribuente
procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto
a pagare la maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi
interessi, senza sanzioni.
c) Il contribuente ha già dato attuazione alla norma,
ma nell’istanza aveva omesso di specificare in modo
chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa
che intendeva adottare. L’ufficio, in tal caso può
recuperare il tributo e gli interessi, senza sanzioni.
TITOLO IV - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ARTICOLO 19
FINALITÀ
1. Il presente titolo disciplina l’adesione dei contribuenti
all’accertamento dei tributi propri del Comune e ha
lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l’azione
dell’amministrazione Comunale.
ARTICOLO 20
IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’ ACCERTAMENTO
1. L’accertamento definito con adesione non è
soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è
integrabile o modificabile da parte del comune.
2. La definizione con adesione non esclude l’esercizio
dell’ulteriore accertamento entro in termini previsti
dalla legge ovvero dai regolamenti comunali :
a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base
dei quali è possibile accertare uno o più cespiti
non dichiarati;
c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base
dei quali è possibile accertare una maggiore imposta
o tassa superiore rispetto all’importo precedentemente
accertato, e iscrivibile a ruolo
ARTICOLO 21
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. La definizione dell’accertamento con adesione è
proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia
stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; né
è esclusa l’attività di liquidazione,
stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle
dichiarazione e nei versamenti.
2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
a) se l’accertamento riguarda l’omessa dichiarazione
e l’omesso versamento;
b) nel caso dell’ulteriore accertamento sulla stessa
situazione per la quale è già intervenuta l’adesione
c) se è stato notificato l’avviso di accertamento
o di liquidazione dopo l’invito da parte dell’ufficio
tributi rivolto al contribuente a presentarsi in Comune per
chiarire la situazione tributaria
d) se la violazione ricade nell’ipotesi di recidiva,
intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati
adempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità
locale.
3. L’omesso riscontro, da parte del contribuente, alla
proposta di adesione non è sanzionabile.
ARTICOLO 22
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
1. S’intendono recepite al presente regolamento le
disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia
di conciliazione giudiziale .
2. Compete al responsabile della gestione del tributo stabilire
le condizioni necessarie per la formulazione o l’accetazione
delle proposte di cui all’art.48 del d.lgs.vo 546 del
31.12.92.
3. L’accettazione della proposta di conciliazione di
cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, non è consentita se ricorrono i presupposti
di cui al secondo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 23
COMPETENZE
1. Compete al responsabile della gestione del tributo la
definizione dell’accertamento con adesione; questi può
delegare, con proprio atto, ad una unità del servizio
tributi appartenente alla categoria non inferiore alla C,
la definizione dell’accertamento.
2. Il responsabile della gestione del tributo in sede di contraddittorio
con il contribuente valuta, oltre agli elementi probatori
in possesso dell’ufficio, le norme applicabili, le motivazioni
prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto
costi/benefici derivato dall’emissione dell’avviso
di accertamento e la probabilità di soccombenza, con
la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio,
in caso di attività contenziosa, anche attraverso l’analisi
di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora
definitive.
ARTICOLO 24
ATTIVITÀ DEL COMUNE
1. Il responsabile della gestione del tributo, qualora ne
ravvisi l’opportunità trasmette al contribuente,
a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento,
prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,
un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono
indicati :
a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione
cui si riferisce l’emanando avviso di accertamento o
liquidazione suscettibile di adesione;
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire 1’accertamento
con adesione;
c) la sintesi delle modalità dell’adesione e
delle riduzioni concedibi1i;
d) l’identificazione del responsabile del procedimento
e l’indicazione delle modalità per richiedere
chiarimenti, anche telefonicamente.
ARTICOLO 25
ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE
1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato
l’avviso di accertamento, non preceduto dall’invito
di cui al primo comma dell’articolo 23, può formulare
– anteriormente all’impugnazione del1’atto
innanzi alla commissione tributaria provinciale – istanza
in carta libera di accertamento con adesione, indicando il
proprio recapito, anche telefonico. L’istanza è
inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata
all’ufficio tributi, ovvero consegnata all’ufficio
tributi che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende
proposta al momento del ricevimento.
2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di
un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti
i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data
di presentazione dell’istanza, dei termini per l’impugnazione
di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme
liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed
interessi.
3. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia
all’istanza.
ARTICOLO 26
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa
tributaria formulata dal Comune, l’adesione all’accertamento
è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è
sottoscritto dal contribuente e dal responsabile della gestione
del tributo o da un suo delegato.
2. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione
di cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione
della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi
e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale,
nonchè gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell’atto di adesione annulla
l’efficacia dell’avviso di accertamento notificato.
4. L’atto di adesione definito e perfezionato da uno
dei coobbligati estingue l’imposizione in capo a tutti
i coobbligati.
ARTICOLO 27
ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL’ADESIONE
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione
all’accertamento è eseguito entro venti giorni
dalla redazione dell’atto di adesione medesimo. Il versamento
viene eseguito con le modalità previste dalla legge
ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo
o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire
al servizio tributi la quietanza dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio tributi rilascia copia dell’atto di
accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine
ultimo per il versamento, l’avviso di accertamento notificato,
ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi
alla propria posizione contributiva o la compilazione di un
questionario.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente,
con le modalità da concordare con responsabile della
gestione del tributo, il quale di volta in volta valuta la
gravità della violazione, l’eventuale recidività,
nonché le condizioni economico-sociali del trasgressore.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate
successive sono riscosse coattivamente con le modalità
previste dalla legge nel caso in cui il regolamento comunale
non disciplini a riguardo, ovvero dal regolamento comunale
per la gestione del tributo.
ARTICOLO 28
SANZIONI
1. La definizione con adesione all’accertamento comporta
l’applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura
ridotta ad un quarto.
ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento , entra in vigore ad esecutività
del provvedimento che lo approva. |