APPROVATO con delibera C.C. n. 82 del 18.12.1998
MODIFICATO con delibera C.C. n. 16 del 06.03.1999
MODIFICATO con delibera C.C. n. 27 del 09.04.1999
MODIFICATO con delibera C.C. n. 49 del 30.11.2001
MODIFICATO con delibera C.C. n. 16 del 01.03.2002
MODIFICATO con delibera C.C. n. 33 del 24.06.2002
MODIFICATO con delibera C.C. n. 90 del 25.10.2005
INDICE
PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI
ATTI DI CONCESSIONE
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Ambito di applicazione del canone di concessione
Art. 3 Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 4 Occupazioni permanenti/occupazioni temporanee
Art. 5 Suddivisione del territorio comunale
Art. 6 Concessione amministrativa
Art. 7 Procedimento per il rilascio del titolo concessorio
Art. 8 Pareri
Art. 9 Definizione del procedimento amministrativo
Art. 10 Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 11 Obblighi del concessionario
Art. 12 Rinuncia ed estinzione alla concessione
Art. 13 Decadenza dalla concessione
Art. 14 Subentro nella concessione
Art. 15 Rinnovo o proroga della concessione
Art. 16 Occupazioni d’urgenza
PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 17 Criteri per la determinazione del canone
Art. 18 Valutazione economica delle attività
Art. 19 Durata dell’occupazione
Art. 20 Tariffa base occupazioni permanenti
Art. 21 Tariffa base per occupazione con distributori di carburante
Art. 22 Tariffa base per la distribuzione dei tabacchi
Art. 23 Tariffa base per le occupazioni temporanee
Art. 24 Agevolazioni
Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie per le occupazioni permanenti
Art. 26 Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie per le occupazioni temporanee
Art. 27 Cr iteri particolari di determinazione del canone
per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici
servizi
Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 29 Sanzioni
Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 31 Funzionario responsabile
Art. 32 Contenzioso
PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi
dell’art. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione
del canone di concessione per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
Art. 2
Ambito di applicazione del canone di concessione
1. Il canone di concessione è applicato
agli spazi ed aree pubbliche di seguito elencati:
a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio
o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate
a mercati anche attrezzati, esclusi i passi carrabili;
b) i tratti di strade private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituite nei modi di legge;
c) i tratti di strade statali,regionali e provinciali che
attraversano i centri abitati;
Art. 3
Soggetti tenuti al pagamento del canone
1. E’ obbligato al pagamento del canone,
di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto
di concessione e, in mancanza, l’occupante di fatto,
anche abusivo, in relazione all’entità dell’area
o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo
provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione
della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si
rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al
soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.
Art. 4
Occupazioni permanenti/occupazioni temporanee
1. Le occupazioni di suolo pubblico sono
permanenti e temporanee.
Sono permanenti le occupazioni, la cui durata, risultante
dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno
e, comunque, non è superiore a 29 (ventinove) anni,
ai sensi dell’art. 27 comma 5 del nuovo codice della
strada (d.lgs.vo 30.04.92 n.285). Le frazioni superiori all’anno
sono computate per intero.
Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti,
la cui durata risultante dall’atto di concessione, è
inferiore all’anno.
2. Per le occupazioni temporanee la cui durata sia limitata
a massimo un giorno, (hobbisti in occasione del mercatino
dell’antiquariato, precari durante i giorni di mercato,
fiere e/o ricorrenze, traslochi e simili, lavori urgenti,
etc.) la quietanza di versamento, da effettuarsi, preventivamente
all’occupazione, costituisce titolo per l’occupazione
di suolo pubblico;
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti
dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale
(polizia municipale), sono considerate sempre temporanee.
Art. 5
Suddivisione del territorio comunale
1. La tariffa base per la determinazione
del canone di concessione è graduata in rapporto all’importanza
delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il
territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo
la seguente ripartizione:
- Cat.1^: via Mazzini, via Matteotti, via Cairoli, via Arino
fino al ponte del canale Serraglio e all’incrocio con
via Pasteur, via Cantiere (compreso lo squero), via Guolo,
largo Pinelli, p.zza Mercato, p.zza A.Moro, p.zza Municipio,
p.zza dei Storti, riv. XXIX Aprile fino al civ.14, area ex
foro boario.
- Cat.2^: tutte le altre strade all’interno del centro
abitato di Dolo capoluogo e frazioni.
- Cat.3^: il rimanente territorio comunale.
2. Tale classificazione potrà formare oggetto di revisione
da parte dell’amministrazione comunale, mediante apposita
deliberazione del Consiglio comunale, sentita in merito la
commissione edilizia, ogni qualvolta il Comune ritenga necessario
inserirvi, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza,
le strade, le piazze, ecc. di nuova costruzione o di nuova
denominazione, le quali, nel frattempo, verranno inscritte
d’ufficio nell’ultima categoria.
Art. 6
Concessione amministrativa
1. L’occupazione di suolo pubblico
deve essere concessa con idoneo titolo rilasciato dall’ente
proprietario del bene pubblico.
2. Per gli ambulanti titolari di licenza con posteggio che
occupano durante il mercato settimanale del venerdì
a Dolo e del mercoledì a Sambruson, la concessione
decennale di posteggio, così come recepito con deliberazione
di Giunta Comunale n. 257 del 04.06.1998, rilasciata dall’ufficio
attività produttive ha validità anche ai fini
tributari per l’applicazione del canone. In caso di
subingresso il canone è dovuto dalla data di presentazione
della domanda all’ufficio attività produttive.
Art. 7
Procedimento per il rilascio del titolo concessorio
1. Il soggetto interessato all’occupazione
di suolo pubblico presenta istanza in carta legale, fatta
eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art.17
del d. lgs.vo n.460 del 1997.
Detta istanza deve contenere a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione
del codice fiscale;
b) l’individuazione specifica dell’area, della
strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la
cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) l’entità (espressa in metri quadrati o lineari)
e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento
amministrativo;
d) l’uso particolare al quale s’intende assoggettare
l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire,
se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento
sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli
obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento
nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno
richiedere per la specifica occupazione;
g) Il nulla osta da parte dell’ente proprietario dell’area,
della strada o degli spazi pubblici;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi
alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse
nei casi previsti dall’art.4 della legge 4 gennaio 1968,
n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
Pareri
1. Per ogni domanda di occupazione di suolo
stradale che deve essere chiesto il preventivo parere alla
Polizia Municipale.
2. Ove occorre, deve essere chiesto il parere del settore
Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.
3. Soppresso.
Art. 9
Definizione del procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo si conclude
con il rilascio dell’atto concessorio.
Il rilascio della concessione avviene previo versamento della
cauzione, se necessaria, quantificata dall’ufficio tecnico.
La cauzione resta vincolata alla durata della concessione,
ed è restituita ad occupazione ultimata se, previa
verifica del sopraddetto ufficio, è constatata l’inesistenza
di danni.
2. Fatta eccezione per le fattispecie previste dall’art.
4 comma 2, si considerano abusive le occupazioni effettuate
senza atto di concessione, quando questo sia scaduto e non
rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto, nonché
le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità
o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.
3. Si fa salvo il diritto per il Comune di revocare o sospendere
l’atto o modificarne le condizioni, qualora sopraggiungano
ragioni di pubblica utilità.
4. In caso di occupazione abusiva, il Comune deve disporre
la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti,
nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio
e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un
congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà
d’ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative
spese.
Art. 10
Contenuto del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
a) la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari
utilizzatori dello spazio pubblico, la residenza e il codice
fiscale degli stessi;
b) la misura esatta dell’occupazione;
c) la durata dell’occupazione;
d) l’uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario
Art. 11
Obblighi del concessionario
1. E’ fatto obbligo al concessionario
di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento
di concessione concernenti le modalità di utilizzo
delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario,
ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti,
di rimettere in pristino l’assetto dell’area a
proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano
derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area
nonché di rimuovere eventuali materiali depositati
o derivanti dalla costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare
l’area o lo spazio concesso in modo da non limitare
o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare
danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti
e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione
e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti
atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione
all’ufficio tributi, che provvederà a rilasciare
un duplicato all’interessato.
Art. 12
Rinuncia ed estinzione della concessione
1. Il concessionario può rinunciare
all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la
rinuncia comporta la restituzione del canone se versato e
dell’eventuale deposito cauzionale.
3. Se l’occupazione è in corso all’atto
della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione
del canone già corrisposto.
4. La concessione si estingue per scadenza del termine di
durata ove non venga rinnovata e comunque con effetto immediato
dal momento della comunicazione della rinuncia.
Art. 13
Decadenza dalla concessione
1. La decadenza dalla concessione si verifica
nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione
del suolo o dello spazio pubblico concesso;
b) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione;
c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza
prevista dal presente regolamento;.
d) danni alle proprietà comunali.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale,
del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto
relativamente al periodo di effettiva occupazione.
Art. 14
Subentro nella concessione
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione
permanente o temporanea del suolo e dello spazio pubblico
ha carattere personale e pertanto non è ammessa la
cessione ad altri.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione
trasferisca a terzi l’attività in relazione alla
quale è stata concessa l’occupazione, i soggetti
concessionari possono, a loro richiesta, subentrare nella
concessione, a condizione che rimangano invariate:
A) le modalità di occupazione;
B) le attività indicate nell’atto di concessione
originario;
3. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro
e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione
ai fini della modifica della titolarità.
4. Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento
di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
Art. 15
Rinnovo o proroga della concessione
1. Il titolare della concessione può,
prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone
i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione
almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni
permanenti e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni
temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della
concessione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso
iter previsto in via generale dagli artt.7, 8, 9 e 10 del
presente regolamento.
Art. 16
Occupazioni d’urgenza
1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità,
l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata
senza previa concessione, semprechè ne sia data immediata
comunicazione e prova all’amministrazione e sia comunque
attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione,
la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni
che hanno determinato l’occupazione d’urgenza
danno luogo all’applicazione della sanzione prevista
dall’art. 29 del presente regolamento per le occupazioni
abusive.
3. Soppresso
PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 17
Criteri per la determinazione del canone
1. Il canone è determinato sulla base
dei seguenti criteri:
a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione
alla loro importanza, secondo i criteri individuati dall’art.
5;
b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare
dell’autorizzazione, secondo i criteri indicati al successivo
art.18;
c) durata dell’occupazione, calcolata in base ai criteri
indicati al successivo art. 19;
d) tariffa base determinata ai sensi degli art. 20 –
21 – 22 – 23 .
Art. 18
Valutazione economica dell’attività
1. La valutazione economica delle attività
soggette all’applicazione del canone è espressa
attraverso i seguenti coefficienti , scelti tra 0 e 1, mediante
i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie
di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste,
tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.
OCCUPAZIONI AL SUOLO
| N. |
Descrizione attività ed occupazione |
Coefficiente |
| 1 |
Commercio ambulante posto fisso |
0.5 |
| 2 |
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti |
0.5 |
| 3 |
Commercio ambulante senza posto fisso |
0.5 |
| 4 |
Attività pubblici esercizi (bar, ristoranti e
simili) |
0.5 |
| 5 |
Vendita/esposiz., da parte di negozianti: di frutta,
verdura ecc. |
1 |
| 6 |
Vendita/esposiz. da parte di negozianti: di altri prodotti
comm. |
1 |
| 7 |
Chioschi, edicole e simili |
1 |
| 8 |
Circhi |
0.2 |
| 9 |
Luna park e spettacoli viaggianti |
0.2 |
| 10 |
Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività
ecc. |
0.5 |
| 11 |
Lavori Edili |
1 |
| 12 |
Parcheggi riservati a taxi |
1 |
| 13 |
Esposizioni ad uso commerciale in
genere (autoveicoli, quadri, mobili ecc.) |
1 |
| 14 |
Occupazioni varie non rilevanti ai
fini economici (fioriere ecc.) |
0.2 |
| 15 |
Manifestazioni culturali, sportive,
politiche e simili |
0.2 |
| 16 |
Occupazioni con impianti per la distribuzione
di carburanti |
1 |
| 17 |
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione
dei tabacchi |
1 |
| 18 |
Lavori Edili su immobili vincolati ai sensi della legge
1089/39 |
0.2 |
| 19 |
Occupazioni effettuate da Onlus, associazioni senza
scopo di lucro per finalità sociali, di solidarietà |
0.1 |
| 20 |
Occupazione effettuate da associazioni senza scopo di
lucro, il cui introito sia finalizzato al sostentamento
della propria attività |
0.2 |
OCCUPAZIONI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
| N. |
Descrizione attività ed occupazione |
Coefficiente |
| 1 |
Attività edilizia in genere con occupazione soprassuolo |
0.3 |
| 2 |
Tende soprastanti le attività produttive, commercio
o servizi, o commercio ambulante (per la parte eccedente) |
0.3 |
| 3 |
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione
dei tabacchi |
1 |
| 4 |
Altre occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo |
0.8 |
| 5 |
Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti
|
1 |
Art. 19
Durata dell’occupazione
1. La durata dell’occupazione è
misurata:
a) per le occupazioni regolarmente autorizzate, in base alla
durata indicata nel provvedimento di autorizzazione;
b) per le occupazioni abusive, in base al verbale di contestazione
redatto dal competente pubblico ufficiale (polizia municipale).
2. La durata dell’occupazione è calcolata:
a) per le occupazioni permanenti in misura annua, le eventuali
frazioni si considerano per intero;
b) le occupazioni temporanee in rapporto alle ore vengono
calcolate a fasce orarie come specificato dal seguente art.
24;
c) per le occupazioni abusive, che vengono considerate in
tutti i casi temporanee (così come espresso dall’art.4),
sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe
tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate,
indipendentemente dall’applicazione di sanzioni.
Art. 20
Tariffa base occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti di suolo
e spazi pubblici, compreso il sottosuolo e il soprassuolo,
la misura della tariffa per anno solare, per metro quadrato
è di:
| I categoria |
II categoria |
III categoria |
| Euro 25,82 |
Euro 24,79 |
Euro 23,24 |
Art. 21
Tariffa base per occupazione con distributori di carburante
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato ……………………………………...…
Euro 46,48
Zona limitrofa …………………………………………..
Euro 28,15
Sobborghi e zone periferiche …………......…
Euro 12,14
Frazioni …………………………………………………....
Euro 12,14
Art. 22
Tariffa base per l’occupazione per la distribuzione
dei tabacchi
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici
per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato ……………………………………….….
Euro 12,91
Zona limitrofa …………………………………………….
Euro 9,30
Sobborghi e zone periferiche …………………..
Euro 6,46
Frazioni ………………………………………………….....
Euro 6,46
Art. 23
Tariffa base per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee di suolo
e spazi pubblici, compreso il soprassuolo e il sottossuolo),
la misura di tariffa a giorno per metro quadrato è
di:
| I categoria |
II categoria |
III categoria |
| Euro 2,07 |
Euro 1,29 |
Euro 1,03 |
Art. 24
Agevolazioni/esenzioni
1. Per le occupazioni superiori ai 1000 mq.
la porzione di suolo pubblico eccedente tale superficie è
calcolata in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni temporanee superiori ai 15 giorni la
tariffa è ridotta all’80%.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad
1 mese o per le occupazioni ricorrenti la tariffa è
ulteriormente ridotta del 50%.
Dove per occupazioni di carattere ricorrente si intende a
questo proposito non il criterio della frequenza di un’occupazione
sulla medesima area del territorio comunale, bensì
quello oggettivo basato sulla natura dell’attività
esercitata, destinata quindi a ripetersi con regolarità
e sistematicità (imprese edili, spettacoli viaggianti
e venditori ambulanti).
4. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative,
aventi durata inferiore al giorno, la tariffa base di cui
all’art.23, moltiplicata per il coefficiente di valutazione
economica di cui all’articolo 18 del presente regolamento,
è determinata :
- a fasce orarie, come di seguito riportato:
Fino a 8 ore:
| I categoria |
II categoria |
III categoria |
| Euro 1,65 |
Euro 1,03 |
Euro 0,83 |
Per i successivi periodi 8 ore o frazioni (fino a 24 ore):
| I categoria |
II categoria |
III categoria |
| Euro 0,207 |
Euro 0,129 |
Euro 0,103 |
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino
a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq.
e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente
1.000 metri quadrati.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le seguenti
occupazioni, siano temporanee o permanenti:
a) le occupazioni con corsie, fiori e piante ornamentali effettuate
in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze
civili o religiose, purché non siano collocati per
delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori
facilmente rimovibili;
b) le occupazioni effettuate con lo scopo di promuovere manifestazioni
od iniziative a carattere politico, istituzionale, sindacale,
culturale, sportivo, filantropico o religioso purché
l’area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq; essenziale
è l’assenza di scopo di lucro che dev’essere
espressamente dichiarata sotto la propria responsabilità
dal richiedente lo spazio pubblico, le occupazioni effettuate
per attività commerciali marginali svolte dalle organizzazioni
ONLUS;
c) le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto purché prive di pubblicità,
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale,
le aste delle bandiere;
d) le occupazioni effettuate con pedane e altri mezzi destinati
a facilitare l’accesso o il passaggio ai soggetti portatori
di handicap;
e) le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con
festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività
o di ricorrenze civili o religiose, purché la collocazione
avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento
di polizia urbana;
f) le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie nelle
misure strandard (T su insegna di tabaccheria e croce per
le farmacie);
g) le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi,
steccati, trabatelli edilizi, scale aeree, deposito di materiali
edili e quant’altro sia destinato ad interventi edilizi
da parte di imprese aggiudicatarie di lavori appaltati dall’amministrazione
comunale;
h) le occupazioni effettuate per le attività istituzionali
dello Stato, della Regione, Provincia, Comuni, da Enti religiosi
per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione,
cultura e ricerca scientifica;
i) le occupazioni con tende aggettanti su suolo pubblico o
strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio
costituita nei modi di legge.
La richiesta di esenzione deve essere formulata su appositi
moduli predisposti dall’Ufficio Tributi.
ART. 25
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie per le occupazioni permanenti.
1. La superficie utile ai fini della determinazione
del canone di concessione è quella effettiva risultante
dall’atto concessorio, tuttavia è utile specificare
il quantum per i seguenti casi:
a) Occupazioni del sottosuolo
e del soprassuolo in genere
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con
cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto,
poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate
da aziende erogatrici di pubblici servizi (di cui al successivo
art.27), sono calcolate, ai fini della determinazione del
canone, in base al numero complessivo delle utenze risultante
al 31 dicembre dell’anno precedente.
b) Occupazioni in aree di mercato attrezzate
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato
attrezzate, la superficie computabile per la determinazione
del canone è quella relativa al singolo posto o stand
assegnato con apposito provvedimento di concessione, ai sensi
della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in
materia di commercio su aree pubbliche», e relativo
regolamento di esecuzione.
c) Occupazioni con impianti per la distribuzione
dei carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti,
la superficie di riferimento per la determinazione del canone
è quella risultante dal provvedimento di concessione.
Hanno rilevanza, ai fini della determinazione del canone le
occupazioni realizzate con le sole colonnine montanti di distribuzione
dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa
ed i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco
che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Il canone è applicato per i distributori di carburanti,
muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di
capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5
per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa
la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più
serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro,
il canone nella misura sopra stabilita viene applicato con
riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato
di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli
altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più
serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per
ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente
occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi
e simili per le occupazioni eccedenti i 4 mq., comunque utilizzati,
sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe
normali.
ART. 26
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa
superficie per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee lo spazio
pubblico sul quale è calcolato il canone è quello
effettivamente occupato e che risulta dalla concessione amministrativa.
2. Non sono rilevanti ai fini della determinazione del canone,
le occupazioni che, singolarmente, sono inferiori a mezzo
metro quadrato. Le frazioni si arrotondano sempre per eccesso.
La tariffa, per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo,
è determinata per metro quadrato. Se le occupazioni
di sottosuolo e soprassuolo sono realizzate con cavi e condutture,
la tariffa è determinata in base al numero complessivo
delle utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Singole fattispecie di occupazione
a) Occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo a sviluppo progressivo
Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo
progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture,
ecc.), il canone è calcolato in base al disciplinare
per l’esecuzione dei lavori emesso dal competente ufficio.
b) Occupazioni con cantieri e simili
Rientrano in questa fattispecie le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche con steccati, recinzioni, scale di qualsiasi
tipo, impalcature, ponteggi e sovrastrutture per cantieri
o simili ed ogni altra occupazione, interruzione o manutenzione
di spazio o suolo pubblico, per lavori in genere, anche sopraelevati.
La tariffa si determina per metro quadrato di superficie effettivamente
occupata, in relazione alle ore di occupazione, secondo quanto
risulta dalla concessione.
c) Occupazioni nei
mercati settimanali
Per le occupazioni temporanee nei mercati settimanali finalizzata
allo svolgimento del commercio in forma ambulante, la superficie
computabile ai fini della determinazione della tariffa è
quella effettivamente occupata risultante dall’atto
concessorio, che ricomprende le occupazioni effettuate con
banchi, cesti, colli, cataste, depositi, mercanzie, scaffali,
carri, furgoni, veicoli ed altri mezzi ed oggetti simili per
il commercio, la mostra e l’esercizio di attività
varie.
d) Spettacoli viaggianti
e commercio in forma itinerante
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante
o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie
computabile ai fini del canone è quella risultante
dall’atto di concessione tenendo conto delle agevolazioni
previste dal 5^ comma dell’art. 24. Nelle occupazioni
di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli
destinati al ricovero di mezzi e persone, per le quali il
canone è determinato con le tariffe previste per le
occupazioni temporanee.
Per le varie fasi dell’allestimento, svolgimento dello
spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può
essere richiesta e rilasciata la concessione a sviluppo progressivo
dell’occupazione.
Per le occupazioni nell’esercizio dell’attività
commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento
del canone è quella relativa al singolo posto assegnato
con l’atto di concessione.
e) Occupazioni con tavolini
e sedie.
Si ricomprendono in questa fattispecie le occupazioni effettuate
con tavolini, sedie, palchi e pedane per piano bar, ombrelloni,
lampade su piedistallo, nelle immediate adiacenze di alberghi,
ristoranti, trattorie, osterie, caffè, birrerie, gelaterie,
e pubblici esercizi in generale. La superficie concessa è
quella dell’intera area occupata; nel caso in cui le
singole occupazioni permettano il libero transito della generalità
delle persone la superficie è determinata dalla sommatoria
di tali occupazioni.
Art. 27
Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni
realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
1. Per le occupazioni permanenti realizzate
da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture
soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché
con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti,
camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva
del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione
del predetto onere, come segue :
- Euro 0,65 per utente
Quest’importo viene rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può
essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di Euro
516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni
di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività
strumentali ai pubblici servizi; dove per attività
strumentali s’intende quella direttamente connessa all’erogazione
dei soggetti di cui al primo comma.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma
1, nelle annualità successive a quella di istituzione
del canone, detto onere è determinato, sulla base delle
modalità di cui all’art.17 e seguenti del presente
regolamento.
Art. 28
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per tutte le occupazioni il pagamento
del canone va effettuato mediante versamento su conto corrente
postale intestato alla Tesoreria del Comune con le modalità
stabilite nell’atto di concessione.
2. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 4 –
2° comma – qualora non sia possibile il pagamento
con le modalità sopra indicate, il versamento può
essere effettuato direttamente al pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone per
gli anni successivi al primo va effettuato entro il mese di
gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 il pagamento
del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee,
può essere effettuato, con le stesse modalità
di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza
il: 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio –
30 settembre.
4. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno,
la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze
ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
5. A seguito di motivata istanza, il responsabile del servizio
può accordare una diversa rateizzazione con una dilazione
massima di numero 4 rate.
Art. 29
Sanzioni
1. Alle occupazioni abusive si applica un’indennità
pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti
di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico
ufficiale.
2. Alle occupazioni abusive si applica inoltre la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l’ammontare
di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa
del protrarsi dell’occupazione oltre il termine di scadenza
indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura
pari all’ammontare della stessa indennità.
3. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art.
13 del presente regolamento, comporta l’equiparazione
delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate
in difformità all’atto di concessione, a quelle
abusive, con l’applicazione delle sanzioni stabilite
nel presente articolo.
4. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite
dall’art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992 n.
285. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili
con la sanzione di sospensione dell’attività
prevista dalle vigenti disposizioni.
Art. 30
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
1. L’amministrazione controlla i versamenti
effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti
dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione
di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata
comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono
indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione
dei versamenti.
2. L’amministrazione provvede, in caso di parziale,
omesso o tardivo versamento, alla notifica, anche a mezzo
posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di
appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30
(trenta) giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione
della violazione, emesso dal corpo di polizia municipale,
costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui
determinazione provvede l’ufficio competente dandone
notizia all’interessato nel termine e con le modalità
di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone, ai sensi dell’art.
52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se viene affidata ai concessionari della riscossione
è effettuata con le modalità di cui al D.P.R.
29.09.1973, n.602.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza
rivolta all’amministrazione, le somme o le maggiori
somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla
data del pagamento.
Art. 31
Funzionario responsabile
1. Il funzionario preposto all’ufficio
competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio
dell’attività organizzativa e gestionale di detto
onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano
rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario, conformemente
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare
singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della
propria struttura organizzativa.
Art. 32
Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento
amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo
pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell’art. 5 della legge 1034 del 1971;
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone
di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all’Autorità
Giudiziaria ordinaria.
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