Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche
 
Regolamento per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)
 

APPROVATO con delibera C.C. n. 82 del 18.12.1998
MODIFICATO con delibera C.C. n. 16 del 06.03.1999
MODIFICATO con delibera C.C. n. 27 del 09.04.1999
MODIFICATO con delibera C.C. n. 49 del 30.11.2001
MODIFICATO con delibera C.C. n. 16 del 01.03.2002
MODIFICATO con delibera C.C. n. 33 del 24.06.2002
MODIFICATO con delibera C.C. n. 90 del 25.10.2005

INDICE

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Ambito di applicazione del canone di concessione
Art. 3 Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 4 Occupazioni permanenti/occupazioni temporanee
Art. 5 Suddivisione del territorio comunale
Art. 6 Concessione amministrativa
Art. 7 Procedimento per il rilascio del titolo concessorio
Art. 8 Pareri
Art. 9 Definizione del procedimento amministrativo
Art. 10 Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 11 Obblighi del concessionario
Art. 12 Rinuncia ed estinzione alla concessione
Art. 13 Decadenza dalla concessione
Art. 14 Subentro nella concessione
Art. 15 Rinnovo o proroga della concessione
Art. 16 Occupazioni d’urgenza

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17 Criteri per la determinazione del canone
Art. 18 Valutazione economica delle attività
Art. 19 Durata dell’occupazione
Art. 20 Tariffa base occupazioni permanenti
Art. 21 Tariffa base per occupazione con distributori di carburante
Art. 22 Tariffa base per la distribuzione dei tabacchi
Art. 23 Tariffa base per le occupazioni temporanee
Art. 24 Agevolazioni
Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per le occupazioni permanenti
Art. 26 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per le occupazioni temporanee
Art. 27 Cr iteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 29 Sanzioni
Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 31 Funzionario responsabile
Art. 32 Contenzioso

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE


Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2
Ambito di applicazione del canone di concessione

1. Il canone di concessione è applicato agli spazi ed aree pubbliche di seguito elencati:
a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, esclusi i passi carrabili;
b) i tratti di strade private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge;
c) i tratti di strade statali,regionali e provinciali che attraversano i centri abitati;


Art. 3
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E’ obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di concessione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.


Art. 4
Occupazioni permanenti/occupazioni temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
Sono permanenti le occupazioni, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 (ventinove) anni, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del nuovo codice della strada (d.lgs.vo 30.04.92 n.285). Le frazioni superiori all’anno sono computate per intero.
Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall’atto di concessione, è inferiore all’anno.
2. Per le occupazioni temporanee la cui durata sia limitata a massimo un giorno, (hobbisti in occasione del mercatino dell’antiquariato, precari durante i giorni di mercato, fiere e/o ricorrenze, traslochi e simili, lavori urgenti, etc.) la quietanza di versamento, da effettuarsi, preventivamente all’occupazione, costituisce titolo per l’occupazione di suolo pubblico;
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale (polizia municipale), sono considerate sempre temporanee.

Art. 5
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo la seguente ripartizione:
- Cat.1^: via Mazzini, via Matteotti, via Cairoli, via Arino fino al ponte del canale Serraglio e all’incrocio con via Pasteur, via Cantiere (compreso lo squero), via Guolo, largo Pinelli, p.zza Mercato, p.zza A.Moro, p.zza Municipio, p.zza dei Storti, riv. XXIX Aprile fino al civ.14, area ex foro boario.
- Cat.2^: tutte le altre strade all’interno del centro abitato di Dolo capoluogo e frazioni.
- Cat.3^: il rimanente territorio comunale.
2. Tale classificazione potrà formare oggetto di revisione da parte dell’amministrazione comunale, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, sentita in merito la commissione edilizia, ogni qualvolta il Comune ritenga necessario inserirvi, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza, le strade, le piazze, ecc. di nuova costruzione o di nuova denominazione, le quali, nel frattempo, verranno inscritte d’ufficio nell’ultima categoria.


Art. 6
Concessione amministrativa

1. L’occupazione di suolo pubblico deve essere concessa con idoneo titolo rilasciato dall’ente proprietario del bene pubblico.
2. Per gli ambulanti titolari di licenza con posteggio che occupano durante il mercato settimanale del venerdì a Dolo e del mercoledì a Sambruson, la concessione decennale di posteggio, così come recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 04.06.1998, rilasciata dall’ufficio attività produttive ha validità anche ai fini tributari per l’applicazione del canone. In caso di subingresso il canone è dovuto dalla data di presentazione della domanda all’ufficio attività produttive.


Art. 7
Procedimento per il rilascio del titolo concessorio

1. Il soggetto interessato all’occupazione di suolo pubblico presenta istanza in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art.17 del d. lgs.vo n.460 del 1997.
Detta istanza deve contenere a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) l’entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
d) l’uso particolare al quale s’intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
g) Il nulla osta da parte dell’ente proprietario dell’area, della strada o degli spazi pubblici;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 8
Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che deve essere chiesto il preventivo parere alla Polizia Municipale.
2. Ove occorre, deve essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.
3. Soppresso.


Art. 9
Definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo si conclude con il rilascio dell’atto concessorio.
Il rilascio della concessione avviene previo versamento della cauzione, se necessaria, quantificata dall’ufficio tecnico. La cauzione resta vincolata alla durata della concessione, ed è restituita ad occupazione ultimata se, previa verifica del sopraddetto ufficio, è constatata l’inesistenza di danni.
2. Fatta eccezione per le fattispecie previste dall’art. 4 comma 2, si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto, nonché le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell’atto di concessione.
3. Si fa salvo il diritto per il Comune di revocare o sospendere l’atto o modificarne le condizioni, qualora sopraggiungano ragioni di pubblica utilità.
4. In caso di occupazione abusiva, il Comune deve disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d’ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.


Art. 10
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
a) la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori dello spazio pubblico, la residenza e il codice fiscale degli stessi;
b) la misura esatta dell’occupazione;
c) la durata dell’occupazione;
d) l’uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario


Art. 11
Obblighi del concessionario

1. E’ fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o derivanti dalla costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’ufficio tributi, che provvederà a rilasciare un duplicato all’interessato.


Art. 12
Rinuncia ed estinzione della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone se versato e dell’eventuale deposito cauzionale.
3. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
4. La concessione si estingue per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata e comunque con effetto immediato dal momento della comunicazione della rinuncia.


Art. 13
Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
b) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione;
c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;.
d) danni alle proprietà comunali.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 14
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo e dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, i soggetti concessionari possono, a loro richiesta, subentrare nella concessione, a condizione che rimangano invariate:
A) le modalità di occupazione;
B) le attività indicate nell’atto di concessione originario;
3. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica della titolarità.
4. Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

Art. 15
Rinnovo o proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt.7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 16
Occupazioni d’urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all’amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. Soppresso

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE


Art. 17
Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri individuati dall’art. 5;
b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare dell’autorizzazione, secondo i criteri indicati al successivo art.18;
c) durata dell’occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 19;
d) tariffa base determinata ai sensi degli art. 20 – 21 – 22 – 23 .

Art. 18
Valutazione economica dell’attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all’applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti , scelti tra 0 e 1, mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.


OCCUPAZIONI AL SUOLO

N. Descrizione attività ed occupazione Coefficiente
1 Commercio ambulante posto fisso 0.5
2 Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti 0.5
3 Commercio ambulante senza posto fisso 0.5
4 Attività pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) 0.5
5 Vendita/esposiz., da parte di negozianti: di frutta, verdura ecc. 1
6 Vendita/esposiz. da parte di negozianti: di altri prodotti comm. 1
7 Chioschi, edicole e simili 1
8 Circhi 0.2
9 Luna park e spettacoli viaggianti 0.2
10 Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività ecc. 0.5
11 Lavori Edili 1
12 Parcheggi riservati a taxi 1
13
Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, quadri, mobili ecc.)
1
14
Occupazioni varie non rilevanti ai fini economici (fioriere ecc.)
0.2
15
Manifestazioni culturali, sportive, politiche e simili
0.2
16
Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti
1
17 Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 1
18 Lavori Edili su immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39 0.2
19 Occupazioni effettuate da Onlus, associazioni senza scopo di lucro per finalità sociali, di solidarietà 0.1
20 Occupazione effettuate da associazioni senza scopo di lucro, il cui introito sia finalizzato al sostentamento della propria attività 0.2

 

OCCUPAZIONI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

N. Descrizione attività ed occupazione Coefficiente
1 Attività edilizia in genere con occupazione soprassuolo 0.3
2 Tende soprastanti le attività produttive, commercio o servizi, o commercio ambulante (per la parte eccedente) 0.3
3 Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 1
4 Altre occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo 0.8
5 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti 1

 

Art. 19
Durata dell’occupazione

1. La durata dell’occupazione è misurata:
a) per le occupazioni regolarmente autorizzate, in base alla durata indicata nel provvedimento di autorizzazione;
b) per le occupazioni abusive, in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale (polizia municipale).
2. La durata dell’occupazione è calcolata:
a) per le occupazioni permanenti in misura annua, le eventuali frazioni si considerano per intero;
b) le occupazioni temporanee in rapporto alle ore vengono calcolate a fasce orarie come specificato dal seguente art. 24;
c) per le occupazioni abusive, che vengono considerate in tutti i casi temporanee (così come espresso dall’art.4), sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni.


Art. 20
Tariffa base occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, compreso il sottosuolo e il soprassuolo, la misura della tariffa per anno solare, per metro quadrato è di:

I categoria II categoria III categoria
Euro 25,82 Euro 24,79 Euro 23,24


Art. 21
Tariffa base per occupazione con distributori di carburante

Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato ……………………………………...… Euro 46,48
Zona limitrofa ………………………………………….. Euro 28,15
Sobborghi e zone periferiche …………......… Euro 12,14
Frazioni ………………………………………………….... Euro 12,14


Art. 22
Tariffa base per l’occupazione per la distribuzione dei tabacchi

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato ……………………………………….…. Euro 12,91
Zona limitrofa ……………………………………………. Euro 9,30
Sobborghi e zone periferiche ………………….. Euro 6,46
Frazioni …………………………………………………..... Euro 6,46


Art. 23
Tariffa base per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, compreso il soprassuolo e il sottossuolo), la misura di tariffa a giorno per metro quadrato è di:

I categoria II categoria III categoria
Euro 2,07 Euro 1,29 Euro 1,03


Art. 24
Agevolazioni/esenzioni

1. Per le occupazioni superiori ai 1000 mq. la porzione di suolo pubblico eccedente tale superficie è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni temporanee superiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta all’80%.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o per le occupazioni ricorrenti la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%.
Dove per occupazioni di carattere ricorrente si intende a questo proposito non il criterio della frequenza di un’occupazione sulla medesima area del territorio comunale, bensì quello oggettivo basato sulla natura dell’attività esercitata, destinata quindi a ripetersi con regolarità e sistematicità (imprese edili, spettacoli viaggianti e venditori ambulanti).
4. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa base di cui all’art.23, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all’articolo 18 del presente regolamento, è determinata :
- a fasce orarie, come di seguito riportato:

Fino a 8 ore:

I categoria II categoria III categoria
Euro 1,65 Euro 1,03 Euro 0,83

Per i successivi periodi 8 ore o frazioni (fino a 24 ore):

I categoria II categoria III categoria
Euro 0,207 Euro 0,129 Euro 0,103

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 metri quadrati.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le seguenti occupazioni, siano temporanee o permanenti:
a) le occupazioni con corsie, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
b) le occupazioni effettuate con lo scopo di promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, istituzionale, sindacale, culturale, sportivo, filantropico o religioso purché l’area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq; essenziale è l’assenza di scopo di lucro che dev’essere espressamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal richiedente lo spazio pubblico, le occupazioni effettuate per attività commerciali marginali svolte dalle organizzazioni ONLUS;
c) le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto purché prive di pubblicità, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le aste delle bandiere;
d) le occupazioni effettuate con pedane e altri mezzi destinati a facilitare l’accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap;
e) le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose, purché la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di polizia urbana;
f) le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie nelle misure strandard (T su insegna di tabaccheria e croce per le farmacie);
g) le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabatelli edilizi, scale aeree, deposito di materiali edili e quant’altro sia destinato ad interventi edilizi da parte di imprese aggiudicatarie di lavori appaltati dall’amministrazione comunale;
h) le occupazioni effettuate per le attività istituzionali dello Stato, della Regione, Provincia, Comuni, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
i) le occupazioni con tende aggettanti su suolo pubblico o strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
La richiesta di esenzione deve essere formulata su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Tributi.


ART. 25
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie per le occupazioni permanenti.

1. La superficie utile ai fini della determinazione del canone di concessione è quella effettiva risultante dall’atto concessorio, tuttavia è utile specificare il quantum per i seguenti casi:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (di cui al successivo art.27), sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

b) Occupazioni in aree di mercato attrezzate
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.
c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione. Hanno rilevanza, ai fini della determinazione del canone le occupazioni realizzate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Il canone è applicato per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.


ART. 26
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee lo spazio pubblico sul quale è calcolato il canone è quello effettivamente occupato e che risulta dalla concessione amministrativa.
2. Non sono rilevanti ai fini della determinazione del canone, le occupazioni che, singolarmente, sono inferiori a mezzo metro quadrato. Le frazioni si arrotondano sempre per eccesso.
La tariffa, per le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, è determinata per metro quadrato. Se le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo sono realizzate con cavi e condutture, la tariffa è determinata in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Singole fattispecie di occupazione

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo
Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), il canone è calcolato in base al disciplinare per l’esecuzione dei lavori emesso dal competente ufficio.

b) Occupazioni con cantieri e simili
Rientrano in questa fattispecie le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con steccati, recinzioni, scale di qualsiasi tipo, impalcature, ponteggi e sovrastrutture per cantieri o simili ed ogni altra occupazione, interruzione o manutenzione di spazio o suolo pubblico, per lavori in genere, anche sopraelevati.
La tariffa si determina per metro quadrato di superficie effettivamente occupata, in relazione alle ore di occupazione, secondo quanto risulta dalla concessione.

c) Occupazioni nei mercati settimanali
Per le occupazioni temporanee nei mercati settimanali finalizzata allo svolgimento del commercio in forma ambulante, la superficie computabile ai fini della determinazione della tariffa è quella effettivamente occupata risultante dall’atto concessorio, che ricomprende le occupazioni effettuate con banchi, cesti, colli, cataste, depositi, mercanzie, scaffali, carri, furgoni, veicoli ed altri mezzi ed oggetti simili per il commercio, la mostra e l’esercizio di attività varie.

d) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di concessione tenendo conto delle agevolazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, per le quali il canone è determinato con le tariffe previste per le occupazioni temporanee.
Per le varie fasi dell’allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata la concessione a sviluppo progressivo dell’occupazione.
Per le occupazioni nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l’atto di concessione.

e) Occupazioni con tavolini e sedie.
Si ricomprendono in questa fattispecie le occupazioni effettuate con tavolini, sedie, palchi e pedane per piano bar, ombrelloni, lampade su piedistallo, nelle immediate adiacenze di alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, birrerie, gelaterie, e pubblici esercizi in generale. La superficie concessa è quella dell’intera area occupata; nel caso in cui le singole occupazioni permettano il libero transito della generalità delle persone la superficie è determinata dalla sommatoria di tali occupazioni.

Art. 27
Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :
- Euro 0,65 per utente
Quest’importo viene rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di Euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi; dove per attività strumentali s’intende quella direttamente connessa all’erogazione dei soggetti di cui al primo comma.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all’art.17 e seguenti del presente regolamento.


Art. 28
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per tutte le occupazioni il pagamento del canone va effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune con le modalità stabilite nell’atto di concessione.
2. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 4 – 2° comma – qualora non sia possibile il pagamento con le modalità sopra indicate, il versamento può essere effettuato direttamente al pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone per gli anni successivi al primo va effettuato entro il mese di gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il: 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 30 settembre.
4. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
5. A seguito di motivata istanza, il responsabile del servizio può accordare una diversa rateizzazione con una dilazione massima di numero 4 rate.


Art. 29
Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni abusive si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l’ammontare di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa del protrarsi dell’occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all’ammontare della stessa indennità.
3. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento, comporta l’equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all’atto di concessione, a quelle abusive, con l’applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
4. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di sospensione dell’attività prevista dalle vigenti disposizioni.


Art. 30
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L’amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L’amministrazione provvede, in caso di parziale, omesso o tardivo versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, emesso dal corpo di polizia municipale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se viene affidata ai concessionari della riscossione è effettuata con le modalità di cui al D.P.R. 29.09.1973, n.602.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento.


Art. 31
Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all’ufficio competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.


Art. 32
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 1034 del 1971;
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

 
 
         
     
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