Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
 
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA C.C. N. 72 DEL 26.08.1995 E CON DELIBERA C.C. N. 100 DEL 30.10.1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 57 DEL 18.12.1996
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 27.02.1997
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 27.02.1998
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 06.03.1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 24.06.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 28.02.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 28.11.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 27.12.2007

INDICE

Art. 1 – Principali riferimenti normativi
Art. 2 – Istituzione della tassa
Art. 3 – Zona di applicazione
Art. 4 – Determinazione della superficie tassabile
Art. 5 – Gettito e commisurazione della tassa
Art. 6 – Soggetto passivo della tassa
Art. 7 – Funzionario responsabile
Art. 8 – Decorrenza – cessazione del presupposto
Art. 9 – Superfici non tassabili ed esclusioni
Art. 10 – Tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso
Art. 11 – Agevolazioni per attività produttive, commerciali e di servizi
Art. 12 – Denuncia iniziale
Art. 13 – Denuncia di rettifica
Art. 14 – Denuncia di cessazione
Art. 15 – Sgravi o rimborsi
Art. 16 – Controlli
Art. 17 – Sanzioni
Art. 18 – Tassa giornaliera
Art. 19 – Ricorso in materia di accertamenti della tassa
Art. 20 – Riscossione
Art. 21 – Ricorso in materia di risultanza del ruolo
Art. 22 – Determinazione delle categorie contributive e delle tariffe
Art. 23 – Entrata in vigore del presente regolamento

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Art. 1 - Principali riferimenti normativi
1. Le principali fonti normative utilizzate come riferimento nella stesura del presente regolamento sono: Dpr 915/82, Deliberazione C.I. 27/7/84, legge 146/94, Dlgs 507/93, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente

Art. 2 - Istituzione della tassa
1. E’ istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio gestito in regime di privativa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e rifiuti ad essi assimilati (di seguito RSU e RSA).
2. Il servizio di smaltimento dei rsu comprende le varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica al suolo e nel suolo, e/o altre forme di trattamento.

Art. 3 - Zona di applicazione
1. L’applicazione della tassa viene effettuata su tutto il territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è attivato, come previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana, nonché per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, anche quando nell’area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d’accesso alle abitazioni e ai fabbricati.
2. SOPPRESSO
3. Occupanti o detentori di insediamenti situati in dette zone sono comunque tenuti a conferire i rifiuti prodotti nei modi e tempi stabiliti dall’amministrazione Comunale in applicazione degli accordi contrattuali fissati di anno in anno con il soggetto incaricato del servizio.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta esenzione dal pagamento della tassa, non comporta altresì esenzione o riduzione della tassa l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

Art. 4 - Determinazione della superficie tassabile
1. Si considerano superfici tassabili le superfici coperte relative a tutti i locali comunque denominati, comprese tettoie e simili, quale ne sia la destinazione, adibiti all’uso secondo la classe di appartenenza: tutti i vani in genere interni alle abitazioni, tanto principali che secondarie, e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, tettoie o simili), esclusi i muri, i solai e gli anditi. Sono considerate aree coperte, oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggioli o terrazze interclusi tra muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato.
2. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dalla planimetria catastale o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dall’atto di concessione se trattasi di area pubblica, fatti salvi gli eventuali accertamenti d’ufficio.
3. Della superficie dei sottotetti occupati è assoggettata alla tassa quella parte la cui altezza sia superiore a 180 cm.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62 del d. lgs. 507/93. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. (SOPPRESSO).
6. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali. Sono invece tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali, le aree utilizzate nell’ambito dello svolgimento di un’attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 5 - Gettito e commisurazione della tassa
1. Il gettito complessivo della tassa (al netto di addizionali, interessi, penalità) non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rsu, né può essere inferiore al 70%.
2. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in base a tariffa differenziata per categorie, con riferimento alla destinazione d’uso, anche all’interno delle singole unità immobiliari; in caso di compresenza di diverse categorie, l’attribuzione avviene in riferimento alla parte prevalente, quando le altre non incidano per una percentuale superiore al venticinque per cento.
3. Il calcolo del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rsu, da coprire, nella misura prevista dal precedente punto 5.1, avviene come segue:

CS = Cnu - qSp - qRec

dove:
- CS è il costo di esercizio;
- Cnu è il costo complessivo servizi di igiene urbana (comprese spese inerenti e oneri diretti e indiretti);
- qSp è la quota relativa allo spazzamento;
- qRec sono le entrate da recupero e riciclo calcolate per una quota percentuale corrispondente al rapporto tra costo smaltimento rifiuti interni e totali (questa quota percentuale va se del caso diminuita di un importo pari alla riduzione della tassa eventualmente riconosciuta alle utenze che hanno messo in atto misure di riduzione del rifiuto ai sensi dell’art. 67, comma 2)
4. Nella determinazione delle tariffe annuali si deve tenere conto degli introiti derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, della superficie dei locali e delle aree operative utilizzate dal Comune, delle agevolazioni concesse.

Art. 6 - Soggetto passivo della tassa
1. Soggetto alla tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree soggetti alla tassa, normalmente identificabili dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione od affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o le aree.
2. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini.
3. Nel caso di locazione temporanea, o di locali di abitazione arredati anche in modo parziale, in assenza di denuncia e fino ad iscrizione dell’occupante, viene identificato quale detentore il proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.
4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili l’assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
5. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.

Art. 7 - Funzionario responsabile
1. Funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei RSU sono attribuiti al “funzionario responsabile”, designato mediante atto deliberativo della Giunta.

Art. 8 - Decorrenza - cessazione del presupposto
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza.
2. La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree soggetti a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell’anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ma solo fino al 31/12 dell’anno in cui si doveva cessare, se l'utente, una volta formalizzata la denuncia di cessazione, dimostri di non aver in alcun modo occupato o detenuto i locali o se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

Art. 9 - Superfici non tassabili ed esclusioni
1. Restano esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani interni e rifiuti ad essi assimilati o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, o per comprovate condizioni di non utilizzabilità qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi comprovati da idonea documentazione. Inoltre l’utente può avvalersi dello strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, con la quale, sotto la sua piena responsabilità, sottoscrive che i locali non sono abitati e privi di ogni e qualsiasi uso domestico e non. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
- le unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l’inizio di tale utilizzo
- i locali per cabine elettriche, telefoniche e per altri impianti tecnologici esclusi i locali adibiti a centrale termica; ”
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, escluso in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune;
- quella parte dei locali adibiti a impianti sportivi e palestre, il cui utilizzo è riservato esclusivamente ai praticanti l’attività agonistico-sportiva per lo svolgimento dell’attività stessa;comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostra il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- i locali o parti di essi con altezza inferiore a cm 180;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze occupati e detenuti da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola e le aree sulle quali viene svolta attività commerciale in genere, anche se ubicati su fondo agricolo;
2. E’ esente dalla tassa quella parte di locali o aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione d’uso si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie spese e in base alle norme vigenti.
3. Non sono tassabili le superfici dei locali degli ospedali, delle case di cura pubbliche e private ed affini, ove si producano rifiuti non assimilabili a quelli urbani e precisamente: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca e di radiologia
4. La sussistenza delle condizioni di intassabilità previste dal presente articolo deve essere formalmente dichiarata dall’utente interessato o dal suo legale rappresentante, e successivamente accertata dagli Uffici Tributi e Vigilianza.

Art. 10 - Tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso
1. La tariffa unitaria è ridotta per un importo pari al trenta per cento nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante, per la parte superiore a mq 50; nel caso di unico occupante con età anagrafica superiore a 65 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, la tariffa unitaria è ridotta di un ulteriore importo pari al venti per cento per la superficie eccedente i metri quadrati 200;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata all’atto della denuncia indicando l’abitazione di residenza o di uso principale e dichiarando di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
2. Il contribuente è tenuto ad effettuare apposita denuncia dalla quale deve risultare che è a conoscenza delle disposizioni di legge, per cui, in caso di accertato venir meno del diritto alla riduzione, l’amministrazione comunale, in assenza di denuncia, recupera la somma dovuta a partire dall’anno successivo a quello dell’accertamento, applicando le sanzioni previste all’art. 17.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente Regolamento. Sono invece applicabili le agevolazioni previste dall’articolo seguente.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.

Art. 11 - Agevolazioni per attività produttive, commerciali e di servizi
1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate al comma 2 dell’art. 67 del Dlgs 507/93, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria e sottocategoria di contribuenza cui appartiene l’attività assoggettata alla tassa:
a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, per interventi tecnico-organizzativi determinanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica (Ips) proprio dell’attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla categoria e sottocategoria di appartenenza, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato specifiche forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli agli impianti di trattamento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a separare integralmente la frazione recuperabile e a condizione che sia dimostrabile l’incidenza della frazione recuperabile per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 30%;
c) nel caso in cui il produttore di residui destinati al riutilizzo possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, alla cessione a titolo oneroso di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l’incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 60%;
d) nel caso in cui i residui destinati al riutilizzo di cui al precedente punto c) siano prodotti da falegnamerie o ditte che lavorano materiali lignei, la cessione a titolo oneroso di tali residui a soggetti abilitati non necessita della documentazione, ma richiede la dichiarazione di provvedervi autonomamente.
e) per le sole stazioni di servizio di erogazione di carburante per le aree sottostanti alle pensiline la tariffa unitaria è ridotta del 50% laddove su dichiarazione documentata dell’interessato c’è la produzione di rifiuti speciali, tossico o nocivi, con conseguente smaltimento a titolo oneroso degli stessi.”
2. Nell’ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), la riduzione tariffaria consentita può essere aumentata fino ad un massimo del 60% dell’entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla categoria e sottocategoria di contribuenza in cui risulta inserita l’attività di che trattasi.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento per i locali ad uso abitativo di collettività e convivenze, pubbliche e private, occupati da comunità, enti o associazioni non aventi scopo di lucro, che svolgono attività socio/assistenziali, di accoglienza e recupero.
4.bis La tariffa unitaria è ridotta del 100 per cento per i locali degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di esenzione previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12 - Denuncia iniziale
1. Chiunque occupa o detiene locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo, apposita denuncia di conduzione per l’applicazione della tassa stessa a suo carico. L’ufficio rilascia apposita ricevuta dalla quale risultano le categorie attribuite.
2. Il recupero della tassa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d’ufficio fino a comprendere, oltre l’anno in corso, anche i quattro precedenti.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di tassatività risultano invariate; in caso contrario l’utente è tenuto a segnalare le variazioni che possano influire sull’applicazione del tributo nelle medesime forme.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale dell’utente;
- ubicazione dei locali e/o delle aree (frazione, via, numero civico, piano, interno) occupati e condotti;
- destinazione d’uso dei locali e delle aree differenziata rispetto all’uso;
- la superficie oggetto di tassazione;
- superfici delle aree scoperte;
- indicazione di eventuali locali o aree a uso promiscuo;
- data di inizio o di variazione o di cessazione dell’utenza;
- la sottoscrizione.
- elenco dei dimoranti e conviventi di fatto
5. Se spedita, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 13 - Denuncia di rettifica
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d’uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate dai soggetti di cui all’art. 6 del presente Regolamento entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
2. Il proprietario ha l’obbligo di denunciare in Comune nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alle loro superfici e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo
3. E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio e al gestore dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati di presentare entro il 20 gennaio di ogni anno l’elenco degli occupanti e dei detentori delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti alla scheda anagrafica del contribuente. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. Devono presentare denuncia i soggetti che vogliono accedere alle agevolazioni e alle riduzioni di cui all’art. 10
5. La denuncia di rettifica deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa, la generalità del contribuente, l’indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
6. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene anche tramite accertamenti d’ufficio fino a comprendere, oltre l’anno in corso, anche i quattro precedenti.

Art. 14 - Denuncia di cessazione
1. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia, al settore tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere il numero del contribuente agli effetti della tassa, la generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali e delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell’eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
5. Il settore tributi cura l’aggiornamento dell’elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori e coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.

Art. 15 - Sgravi o rimborsi
1. La denuncia di rettifica e di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del tutto da parte del Comune, e l’assenza di altre occupazioni non dichiarate nel territorio comunale, dà diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore del contribuente, o degli aventi diritto nel caso di successione ereditaria, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la variazione della tassazione ed è stata presentata la denuncia stessa; a tal fine si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 75 del d.lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o eventualmente il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l’iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest’ultimo, o attraverso l’esibizione di idonea documentazione, quali la cessione di licenze o autorizzazioni, o altre iscrizioni obbligatorie rilasciate da pubbliche amministrazioni, o le disdette di utenza dei servizi pubblici.
3. In ogni caso la domanda dovrà avvenire, pena la prescrizione, entro due anni dal pagamento del tributo non dovuto
4. Il settore tributi provvede, nell’ambito della normale diligenza d’ufficio, ad invitare i contribuenti ad aggiornare le proprie pratiche.

Art. 16 - Controlli
1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti la occupazione e la conduzione di locali e/o aree possono essere soggette a controlli d’ufficio.
2. Agli effetti dell’applicazione della tassa il funzionario responsabile e il personale dell’ufficio tributi potranno:
- invitare i contribuenti o i proprietari degli immobili interessati a fornire dati attraverso questionari, o a comparire personalmente o a mezzo di mandatari per fornire delucidazioni e prove;
- esigere in visione dai proprietari e dagli amministratori dei fabbricati dei locali e delle aree occupati o condotti le informazioni che ritenga necessarie circa gli immobili e i relativi locatari;
- accedere ai locali e/o alle aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento e di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.
3. Agli inadempienti sono comminabili le pene pecuniarie previste dall’articolo 17 del presente Regolamento.
4. In caso di mancata collaborazione dell’utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art.2729 del Codice Civile.

Art. 17 - Sanzioni
1. Per l’omessa, incompleta, nonché infedele denuncia si applicano le disposizioni previste dall’art.12 comma 1 lettera D) del D. Lgs. 473 del 18.12.1997 e successive modifiche e comunque si rimanda a quanto disposto del Regolamento Comunale sulle Entrate.
2. Soppresso
3. Soppresso.

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei RSU prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. L'importo è determinato sulla base della tariffa riportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rsu attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento, e può essere variato per adeguarlo a eventuali particolarità di casi determinati mediante ordinanza sindacale.
4. L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto in base al pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche all'atto di occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 19 - Ricorso in materia di accertamenti della tassa
1. Contro l’atto di accertamento della tassa da parte del Comune, entro “60” giorni dalla data di notifica dell’atto stesso, il contribuente può:
- fornire le prove dell’erroneità dell’atto di accertamento, direttamente all’ufficio che ha emesso l’atto;
- ricorrere, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con le modalità e i termini previsti dal D. Lgs. 546 del 31/12/92.

Art. 20 - Riscossione
1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto in ruoli nominativi, in base ai quali procede alla riscossione della tassa.
2. (SOPPRESSO)
3. Al fine di evitare l’antieconomicità della esazione, non vengono poste in riscossione le somme relative a soprattasse o interessi ritardata iscrizione per le quali l’importo dell’articolo sia uguale o inferiore all’importo del compenso dovuto al concessionario della riscossione.
4. (SOPPRESSO)

Art. 21 - Ricorso in materia di risultanza del ruolo
1. Contro le risultanze del ruolo, nell’ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell’atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente può ricorrere avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con le modalità e i termini previsti dall D. Lgs. 546 del 31/12/92.

Art. 22 - Determinazione delle categorie contributive e delle tariffe
1. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili dotati di un’omogenea potenzialità di produrre rifiuti sono stati classificati nelle categorie e sottocategorie riportate nell’allegata tabella di classificazione.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata (Cmg), previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività specifica, quantitativa (Ips) e qualitativa (Iqs) di rifiuti, la cui definizione va basata su analisi, da rinnovare periodicamente.
3. Per la determinazione delle tariffe si utilizza il seguente metodo di calcolo:

Ts = Cmg x Ips x Iqs

dove:
- Ts = tariffa specifica per ogni categoria di utenza;
- Cmg = costo medio generale netto per unità di superficie = CS / totale delle superfici dei locali e delle aree iscritti nei ruoli, al netto della quota di aree non imponibili, dove CS è il costo di esercizio (v. art. 5);
- Ips = rapporto tra la produttività quantitativa specifica media propria di attività e/o gruppi di attività omogenee e la produzione media generale di rifiuti per unità di superficie imponibile nota. Ips rappresenta l’indicatore
- rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- Iqs = rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata e il costo medio generale per unità di peso del totale dei rifiuti raccolti. Iqs consente di tenere conto, oltre che della produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto, significative ai fini del calcolo del costo di smaltimento.

Art. 23 - Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività del provvedimento che lo approva.

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Tabella di classificazione delle categorie e sottocategorie di utenza

Categorie

1
Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private, biblioteche, archivi, musei, sale teatrali e cinematografiche, palestre, attività di istituzioni o associazioni culturali, politiche e religiose, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari
2
Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi e analoghi complessi attrezzati
3
Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, esercizi alberghieri, collettività e convivenze
4
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
5
Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
6
Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai punti 2, 4 e 5
7
Aree scoperte, operative, di pertinenza o accessorie

Sottocategorie

1.1
Scuole, biblioteche, archivi e musei
1.2
Sale teatrali e cinematografiche
1.3
Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni ricreative, culturali, politiche e religiose
1.4
Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni ricreative, culturali, politiche e religiose con annesso ristoro
1.5
Palestre, piscine, bocciodromi , campi da tennis e simili
1.6
Sale da ballo, discoteche, nigt club e simili con annesso bar e/o ristoro
1.7
Locali ed aree adibiti ad autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari
2.1
Complessi commerciali all'ingrosso
2.2
Locali ed aree adibite ad esposizioni, autorimesse
2.3
Aree ricreativo-turistiche, quali campeggi
3.1
Locali ed aree ad uso abitativo (vani principali e accessori)
3.2
Locali ed aree ad uso abitativo in cui si pratica il compostaggio degli scarti umidi organici (vani principali e accessori)
3.3
Locali ed aree ad uso abitativo per esercizi alberghieri, con esclusione dei locali di preparazione e consumo di alimenti e bevande
3.4
Locali ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze, pubbliche e private, quali ospedali e case di cura e di riposo
4.1
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale, laboratori e magazzini
4.2
Autofficine, carrozzerie, elettrauto e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli e similari, distributori di carburante
4.3
Locali ed aree ad uso di produzione industriale
4.4
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili
4.5
Aree ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili ambulante a posto fisso
5.1
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari, supermercati
5.2
Aree ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari ambulante a posto fisso
5.3
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o di prodotti della pesca
5.4
Aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o di prodotti della pesca ambulante a posto fisso
5.5
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di fiori, frutta e verdura
5.6
Aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o di fiori, frutta e verdura ambulante a posto fisso
5.7
Bar, caffé, osterie, birrerie, pasticcerie, gelaterie
5.8
Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, fast-food, paninoteche, sel-service, mense, locali adibiti a preparazione e/o consumo di alimenti e bevande degli esercizi alberghieri
6.1
Istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, fisioterapia e similari
6.2
Autoscuole, studi professionali, laboratori di analisi, istituti di credito e assicurazioni, agenzie di viaggio, uffici in genere
7.1
Aree scoperte a qualsiasi uso adibite, cioè quelle operative nonchè quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni.
7.2
(SOPPRESSO)
 
         
     
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