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dei rifiuti solidi urbani |
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| REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA C.C. N. 72 DEL 26.08.1995
E CON DELIBERA C.C. N. 100 DEL 30.10.1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 57 DEL 18.12.1996
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 27.02.1997
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 27.02.1998
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 06.03.1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 24.06.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 28.02.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 28.11.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 27.12.2007
INDICE
Art. 1 – Principali riferimenti normativi
Art. 2 – Istituzione della tassa
Art. 3 – Zona di applicazione
Art. 4 – Determinazione della superficie tassabile
Art. 5 – Gettito e commisurazione della tassa
Art. 6 – Soggetto passivo della tassa
Art. 7 – Funzionario responsabile
Art. 8 – Decorrenza – cessazione del presupposto
Art. 9 – Superfici non tassabili ed esclusioni
Art. 10 – Tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso
Art. 11 – Agevolazioni per attività produttive, commerciali
e di servizi
Art. 12 – Denuncia iniziale
Art. 13 – Denuncia di rettifica
Art. 14 – Denuncia di cessazione
Art. 15 – Sgravi o rimborsi
Art. 16 – Controlli
Art. 17 – Sanzioni
Art. 18 – Tassa giornaliera
Art. 19 – Ricorso in materia di accertamenti della tassa
Art. 20 – Riscossione
Art. 21 – Ricorso in materia di risultanza del ruolo
Art. 22 – Determinazione delle categorie contributive e delle
tariffe
Art. 23 – Entrata in vigore del presente regolamento
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Art. 1 - Principali riferimenti normativi
1. Le principali fonti normative utilizzate come riferimento nella
stesura del presente regolamento sono: Dpr 915/82, Deliberazione
C.I. 27/7/84, legge 146/94, Dlgs 507/93, e loro successive modifiche
e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento
alla normativa vigente
Art. 2 - Istituzione della tassa
1. E’ istituita dal Comune apposita tassa annuale in base
a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio gestito in regime
di privativa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni e rifiuti ad essi assimilati (di seguito RSU e RSA).
2. Il servizio di smaltimento dei rsu comprende le varie fasi di
raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica
al suolo e nel suolo, e/o altre forme di trattamento.
Art. 3 - Zona di applicazione
1. L’applicazione della tassa viene effettuata su tutto il
territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è attivato,
come previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di
nettezza urbana, nonché per le abitazioni coloniche e gli
altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, anche quando nell’area
in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada d’accesso alle abitazioni e ai fabbricati.
2. SOPPRESSO
3. Occupanti o detentori di insediamenti situati in dette zone sono
comunque tenuti a conferire i rifiuti prodotti nei modi e tempi
stabiliti dall’amministrazione Comunale in applicazione degli
accordi contrattuali fissati di anno in anno con il soggetto incaricato
del servizio.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta esenzione
dal pagamento della tassa, non comporta altresì esenzione
o riduzione della tassa l’interruzione temporanea del servizio
di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi.
Art. 4 - Determinazione della superficie
tassabile
1. Si considerano superfici tassabili le superfici coperte relative
a tutti i locali comunque denominati, comprese tettoie e simili,
quale ne sia la destinazione, adibiti all’uso secondo la classe
di appartenenza: tutti i vani in genere interni alle abitazioni,
tanto principali che secondarie, e così pure le dipendenze
anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse,
autorimesse, tettoie o simili), esclusi i muri, i solai e gli anditi.
Sono considerate aree coperte, oltre a quelle fisicamente coperte
da tetto o tettoia, anche i poggioli o terrazze interclusi tra muri
(su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggioli del
piano superiore) del fabbricato.
2. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto
di quella risultante dalla planimetria catastale o dal contratto
di affitto, se trattasi di area privata, e dall’atto di concessione
se trattasi di area pubblica, fatti salvi gli eventuali accertamenti
d’ufficio.
3. Della superficie dei sottotetti occupati è assoggettata
alla tassa quella parte la cui altezza sia superiore a 180 cm.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di
cui all’art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti
agli effetti dell’art. 62 del d. lgs. 507/93. Resta ferma
l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni
in via esclusiva.
5. (SOPPRESSO).
6. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte accessorie e
pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali. Sono invece
tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi
per tali, le aree utilizzate nell’ambito dello svolgimento
di un’attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali
di altre aree soggette ad imposizione tributaria.
Art. 5 - Gettito e commisurazione della
tassa
1. Il gettito complessivo della tassa (al netto di addizionali,
interessi, penalità) non può superare il costo di
esercizio del servizio di smaltimento dei rsu, né può
essere inferiore al 70%.
2. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle
aree in base a tariffa differenziata per categorie, con riferimento
alla destinazione d’uso, anche all’interno delle singole
unità immobiliari; in caso di compresenza di diverse categorie,
l’attribuzione avviene in riferimento alla parte prevalente,
quando le altre non incidano per una percentuale superiore al venticinque
per cento.
3. Il calcolo del costo di esercizio del servizio di smaltimento
dei rsu, da coprire, nella misura prevista dal precedente punto
5.1, avviene come segue:
CS = Cnu - qSp - qRec
dove:
- CS è il costo di esercizio;
- Cnu è il costo complessivo servizi di igiene urbana (comprese
spese inerenti e oneri diretti e indiretti);
- qSp è la quota relativa allo spazzamento;
- qRec sono le entrate da recupero e riciclo calcolate per una quota
percentuale corrispondente al rapporto tra costo smaltimento rifiuti
interni e totali (questa quota percentuale va se del caso diminuita
di un importo pari alla riduzione della tassa eventualmente riconosciuta
alle utenze che hanno messo in atto misure di riduzione del rifiuto
ai sensi dell’art. 67, comma 2)
4. Nella determinazione delle tariffe annuali si deve tenere conto
degli introiti derivanti dal recupero dell’evasione fiscale,
della superficie dei locali e delle aree operative utilizzate dal
Comune, delle agevolazioni concesse.
Art. 6 - Soggetto passivo della tassa
1. Soggetto alla tassa è chiunque, nel territorio comunale,
occupi o detenga locali o aree soggetti alla tassa, normalmente
identificabili dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione
od affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti del
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o
le aree.
2. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario
in nome e per conto degli inquilini.
3. Nel caso di locazione temporanea, o di locali di abitazione arredati
anche in modo parziale, in assenza di denuncia e fino ad iscrizione
dell’occupante, viene identificato quale detentore il proprietario,
in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con
inquilini non residenti.
4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società,
associazioni e simili l’assoggettamento alla tassa avviene
secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
5. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo
in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento
della tassa.
Art. 7 - Funzionario responsabile
1. Funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento
dei RSU sono attribuiti al “funzionario responsabile”,
designato mediante atto deliberativo della Giunta.
Art. 8 - Decorrenza - cessazione del presupposto
1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui ha inizio l’utenza.
2. La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione
o conduzione dei locali e delle aree soggetti a tassa, purché
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà
diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione
nel corso dell’anno, il tributo non è dovuto per le
annualità successive, ma solo fino al 31/12 dell’anno
in cui si doveva cessare, se l'utente, una volta formalizzata la
denuncia di cessazione, dimostri di non aver in alcun modo occupato
o detenuto i locali o se la tassa è stata assolta dall’utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Art. 9 - Superfici non tassabili ed esclusioni
1. Restano esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono
produrre rifiuti urbani interni e rifiuti ad essi assimilati o per
la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti,
o per comprovate condizioni di non utilizzabilità qualora
tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi comprovati
da idonea documentazione. Inoltre l’utente può avvalersi
dello strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, con la quale, sotto la
sua piena responsabilità, sottoscrive che i locali non sono
abitati e privi di ogni e qualsiasi uso domestico e non. Sono da
ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
- le unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di
qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi
pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice
Civile;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate
prima, non oltre l’inizio di tale utilizzo
- i locali per cabine elettriche, telefoniche e per altri impianti
tecnologici esclusi i locali adibiti a centrale termica; ”
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, escluso in ogni caso gli
eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello
del culto in senso stretto;
- i locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune;
- quella parte dei locali adibiti a impianti sportivi e palestre,
il cui utilizzo è riservato esclusivamente ai praticanti
l’attività agonistico-sportiva per lo svolgimento dell’attività
stessa;comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono,
non soggetti a manutenzione di cui si dimostra il permanente stato
di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata
da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- i locali o parti di essi con altezza inferiore a cm 180;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio
dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze occupati
e detenuti da produttori e lavoratori agricoli sia in attività
che in pensione; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici
delle abitazioni, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza
dell’impresa agricola e le aree sulle quali viene svolta attività
commerciale in genere, anche se ubicati su fondo agricolo;
2. E’ esente dalla tassa quella parte di locali o aree ove
per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione d’uso
si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie
spese e in base alle norme vigenti.
3. Non sono tassabili le superfici dei locali degli ospedali, delle
case di cura pubbliche e private ed affini, ove si producano rifiuti
non assimilabili a quelli urbani e precisamente: sale operatorie,
stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi,
di ricerca e di radiologia
4. La sussistenza delle condizioni di intassabilità previste
dal presente articolo deve essere formalmente dichiarata dall’utente
interessato o dal suo legale rappresentante, e successivamente accertata
dagli Uffici Tributi e Vigilianza.
Art. 10 - Tariffe ridotte per particolari
condizioni d’uso
1. La tariffa unitaria è ridotta per un importo pari al trenta
per cento nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante, per la parte superiore a mq 50;
nel caso di unico occupante con età anagrafica superiore
a 65 anni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
la tariffa unitaria è ridotta di un ulteriore importo pari
al venti per cento per la superficie eccedente i metri quadrati
200;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata
all’atto della denuncia indicando l’abitazione di residenza
o di uso principale e dichiarando di non voler cedere l’alloggio
in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso
stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza
o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività.
2. Il contribuente è tenuto ad effettuare apposita denuncia
dalla quale deve risultare che è a conoscenza delle disposizioni
di legge, per cui, in caso di accertato venir meno del diritto alla
riduzione, l’amministrazione comunale, in assenza di denuncia,
recupera la somma dovuta a partire dall’anno successivo a
quello dell’accertamento, applicando le sanzioni previste
all’art. 17.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili
tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente Regolamento.
Sono invece applicabili le agevolazioni previste dall’articolo
seguente.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate
sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.
Art. 11 - Agevolazioni per attività
produttive, commerciali e di servizi
1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate
al comma 2 dell’art. 67 del Dlgs 507/93, sono concesse le
seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla
categoria e sottocategoria di contribuenza cui appartiene l’attività
assoggettata alla tassa:
a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili
a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione
della tariffa ordinaria, per interventi tecnico-organizzativi determinanti
una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità
tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività
specifica (Ips) proprio dell’attività in misura almeno
pari al 25% di quello assegnato alla categoria e sottocategoria
di appartenenza, è accordata una riduzione della relativa
tariffa unitaria pari al 20%;
b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione
di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e
per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato
specifiche forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado
di sottrarli agli impianti di trattamento definitivo ordinariamente
utilizzati, a condizione che il titolare dell’attività
dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a separare
integralmente la frazione recuperabile e a condizione che sia dimostrabile
l’incidenza della frazione recuperabile per almeno il 50%
della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione
della tariffa unitaria pari al 30%;
c) nel caso in cui il produttore di residui destinati al riutilizzo
possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative, alla cessione a titolo oneroso di
frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore
del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l’incidenza
di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva,
è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria
pari al 60%;
d) nel caso in cui i residui destinati al riutilizzo di cui al precedente
punto c) siano prodotti da falegnamerie o ditte che lavorano materiali
lignei, la cessione a titolo oneroso di tali residui a soggetti
abilitati non necessita della documentazione, ma richiede la dichiarazione
di provvedervi autonomamente.
e) per le sole stazioni di servizio di erogazione di carburante
per le aree sottostanti alle pensiline la tariffa unitaria è
ridotta del 50% laddove su dichiarazione documentata dell’interessato
c’è la produzione di rifiuti speciali, tossico o nocivi,
con conseguente smaltimento a titolo oneroso degli stessi.”
2. Nell’ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti
e delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), la
riduzione tariffaria consentita può essere aumentata fino
ad un massimo del 60% dell’entità della relativa tariffa
unitaria.
3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di
cui al presente articolo, la produzione ponderale complessiva può
essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie a
ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito
alla categoria e sottocategoria di contribuenza in cui risulta inserita
l’attività di che trattasi.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento per i locali
ad uso abitativo di collettività e convivenze, pubbliche
e private, occupati da comunità, enti o associazioni non
aventi scopo di lucro, che svolgono attività socio/assistenziali,
di accoglienza e recupero.
4.bis La tariffa unitaria è ridotta del 100 per cento per
i locali degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei
mesi.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di esenzione previsti dalle
leggi vigenti in materia.
Art. 12 - Denuncia iniziale
1. Chiunque occupa o detiene locali od aree soggetti alla tassa
è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo,
apposita denuncia di conduzione per l’applicazione della tassa
stessa a suo carico. L’ufficio rilascia apposita ricevuta
dalla quale risultano le categorie attribuite.
2. Il recupero della tassa dovuta in caso di omessa denuncia avviene
anche tramite accertamenti d’ufficio fino a comprendere, oltre
l’anno in corso, anche i quattro precedenti.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni
di tassatività risultano invariate; in caso contrario l’utente
è tenuto a segnalare le variazioni che possano influire sull’applicazione
del tributo nelle medesime forme.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale dell’utente;
- ubicazione dei locali e/o delle aree (frazione, via, numero civico,
piano, interno) occupati e condotti;
- destinazione d’uso dei locali e delle aree differenziata
rispetto all’uso;
- la superficie oggetto di tassazione;
- superfici delle aree scoperte;
- indicazione di eventuali locali o aree a uso promiscuo;
- data di inizio o di variazione o di cessazione dell’utenza;
- la sottoscrizione.
- elenco dei dimoranti e conviventi di fatto
5. Se spedita, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato
con il timbro postale.
Art. 13 - Denuncia di rettifica
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite
alla destinazione d’uso ovvero alla misura della superficie
tassabile, devono essere denunciate dai soggetti di cui all’art.
6 del presente Regolamento entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
2. Il proprietario ha l’obbligo di denunciare in Comune nelle
medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alle
loro superfici e destinazione che comporti un maggiore ammontare
della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione
del tributo
3. E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio
e al gestore dei locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati di presentare entro il 20 gennaio di ogni anno l’elenco
degli occupanti e dei detentori delle aree, comprensivo di tutti
coloro che non sono iscritti alla scheda anagrafica del contribuente.
Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il
periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. Devono presentare denuncia i soggetti che vogliono accedere alle
agevolazioni e alle riduzioni di cui all’art. 10
5. La denuncia di rettifica deve contenere: il numero del contribuente
agli effetti della tassa, la generalità del contribuente,
l’indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate
rispetto alla precedente denuncia, la data in cui viene presentata,
la sottoscrizione.
6. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene
anche tramite accertamenti d’ufficio fino a comprendere, oltre
l’anno in corso, anche i quattro precedenti.
Art. 14 - Denuncia di cessazione
1. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione
o detenzione di locali ed aree tassabili, o il trasferimento ad
altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere
tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia,
al settore tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere il numero del contribuente
agli effetti della tassa, la generalità del contribuente,
la data di cessazione della conduzione dei locali e delle aree,
il cognome e il nome del proprietario e dell’eventuale subentrato
nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni
necessarie per l’individuazione della pratica da cessare,
la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti
morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono
risultare le generalità del contribuente e del legale rappresentante,
e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere
effettuata dagli eredi legittimi.
5. Il settore tributi cura l’aggiornamento dell’elenco
dei contribuenti e invita i nuovi conduttori e coloro che subentrano
ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.
Art. 15 - Sgravi o rimborsi
1. La denuncia di rettifica e di cessazione dell’occupazione
o della detenzione dei locali e delle aree, fatto salvo l’accertamento
della veridicità del tutto da parte del Comune, e l’assenza
di altre occupazioni non dichiarate nel territorio comunale, dà
diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore
del contribuente, o degli aventi diritto nel caso di successione
ereditaria, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui è avvenuta la variazione della tassazione
ed è stata presentata la denuncia stessa; a tal fine si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 75 del d.lgs.
507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di cessazione dell’occupazione o della detenzione
dei locali e delle aree, senza che sia intervenuta la relativa denuncia,
lo sgravio o eventualmente il rimborso a favore del contribuente
cessato potrà avvenire solo dopo l’iscrizione a ruolo
del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di
quest’ultimo, o attraverso l’esibizione di idonea documentazione,
quali la cessione di licenze o autorizzazioni, o altre iscrizioni
obbligatorie rilasciate da pubbliche amministrazioni, o le disdette
di utenza dei servizi pubblici.
3. In ogni caso la domanda dovrà avvenire, pena la prescrizione,
entro due anni dal pagamento del tributo non dovuto
4. Il settore tributi provvede, nell’ambito della normale
diligenza d’ufficio, ad invitare i contribuenti ad aggiornare
le proprie pratiche.
Art. 16 - Controlli
1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti
la occupazione e la conduzione di locali e/o aree possono essere
soggette a controlli d’ufficio.
2. Agli effetti dell’applicazione della tassa il funzionario
responsabile e il personale dell’ufficio tributi potranno:
- invitare i contribuenti o i proprietari degli immobili interessati
a fornire dati attraverso questionari, o a comparire personalmente
o a mezzo di mandatari per fornire delucidazioni e prove;
- esigere in visione dai proprietari e dagli amministratori dei
fabbricati dei locali e delle aree occupati o condotti le informazioni
che ritenga necessarie circa gli immobili e i relativi locatari;
- accedere ai locali e/o alle aree, a qualsiasi uso destinati, per
mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento
e di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno
cinque giorni prima della verifica.
3. Agli inadempienti sono comminabili le pene pecuniarie previste
dall’articolo 17 del presente Regolamento.
4. In caso di mancata collaborazione dell’utente o di altro
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà
effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall’art.2729 del Codice Civile.
Art. 17 - Sanzioni
1. Per l’omessa, incompleta, nonché infedele denuncia
si applicano le disposizioni previste dall’art.12 comma 1
lettera D) del D. Lgs. 473 del 18.12.1997 e successive modifiche
e comunque si rimanda a quanto disposto del Regolamento Comunale
sulle Entrate.
2. Soppresso
3. Soppresso.
Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei RSU prodotti dagli utenti
che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente
locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù
di pubblico passaggio, viene istituita la tassa di smaltimento da
applicare in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni
di un anno solare, anche se ricorrente.
3. L'importo è determinato sulla base della tariffa riportata
a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rsu attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un
importo percentuale del 50 per cento, e può essere variato
per adeguarlo a eventuali particolarità di casi determinati
mediante ordinanza sindacale.
4. L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto
in base al pagamento della tassa da effettuare, contestualmente
al canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche all'atto
di occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento
diretto.
5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto
di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente
alla sanzione, interessi e accessori.
Art. 19 - Ricorso in materia di accertamenti
della tassa
1. Contro l’atto di accertamento della tassa da parte del
Comune, entro “60” giorni dalla data di notifica dell’atto
stesso, il contribuente può:
- fornire le prove dell’erroneità dell’atto di
accertamento, direttamente all’ufficio che ha emesso l’atto;
- ricorrere, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia
con le modalità e i termini previsti dal D. Lgs. 546 del
31/12/92.
Art. 20 - Riscossione
1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e
delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente,
delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto
in ruoli nominativi, in base ai quali procede alla riscossione della
tassa.
2. (SOPPRESSO)
3. Al fine di evitare l’antieconomicità della esazione,
non vengono poste in riscossione le somme relative a soprattasse
o interessi ritardata iscrizione per le quali l’importo dell’articolo
sia uguale o inferiore all’importo del compenso dovuto al
concessionario della riscossione.
4. (SOPPRESSO)
Art. 21 - Ricorso in materia di risultanza
del ruolo
1. Contro le risultanze del ruolo, nell’ipotesi di iscrizione
di partita contestata e non definita, di omissione da parte del
Comune della prescritta notificazione dell’atto di accertamento,
di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente
può ricorrere avanti la Commissione Tributaria Provinciale
di Venezia con le modalità e i termini previsti dall D. Lgs.
546 del 31/12/92.
Art. 22 - Determinazione delle categorie
contributive e delle tariffe
1. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree
tassabili dotati di un’omogenea potenzialità di produrre
rifiuti sono stati classificati nelle categorie e sottocategorie
riportate nell’allegata tabella di classificazione.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dalla Giunta Comunale, moltiplicando il costo di smaltimento
per unità di superficie imponibile accertata (Cmg), previsto
per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività specifica, quantitativa (Ips) e qualitativa
(Iqs) di rifiuti, la cui definizione va basata su analisi, da rinnovare
periodicamente.
3. Per la determinazione delle tariffe si utilizza il seguente metodo
di calcolo:
Ts = Cmg x Ips x Iqs
dove:
- Ts = tariffa specifica per ogni categoria di utenza;
- Cmg = costo medio generale netto per unità di superficie
= CS / totale delle superfici dei locali e delle aree iscritti nei
ruoli, al netto della quota di aree non imponibili, dove CS è
il costo di esercizio (v. art. 5);
- Ips = rapporto tra la produttività quantitativa specifica
media propria di attività e/o gruppi di attività omogenee
e la produzione media generale di rifiuti per unità di superficie
imponibile nota. Ips rappresenta l’indicatore
- rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali
e/o aree tassabili.
- Iqs = rapporto tra il costo di smaltimento per unità di
peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata
e il costo medio generale per unità di peso del totale dei
rifiuti raccolti. Iqs consente di tenere conto, oltre che della
produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche
qualitative del rifiuto, significative ai fini del calcolo del costo
di smaltimento.
Art. 23 - Entrata in vigore del presente
regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività
del provvedimento che lo approva.
°°****°°
Tabella di classificazione delle categorie
e sottocategorie di utenza
Categorie
1 |
Locali
ed aree adibiti a scuole pubbliche e private, biblioteche,
archivi, musei, sale teatrali e cinematografiche, palestre,
attività di istituzioni o associazioni culturali, politiche
e religiose, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di
macchine e materiali militari |
2 |
Complessi
commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree
ricreativo-turistiche quali campeggi e analoghi complessi
attrezzati |
3 |
Locali
ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, esercizi alberghieri,
collettività e convivenze |
4 |
Locali
ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o
di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando
l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale
e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili
agli urbani |
5 |
Locali
ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita
al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando
l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti
non dichiarati assimilabili agli urbani |
6 |
Locali
adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse
da quelle di cui ai punti 2, 4 e 5 |
7 |
Aree
scoperte, operative, di pertinenza o accessorie |
Sottocategorie
| 1.1 |
Scuole,
biblioteche, archivi e musei |
| 1.2 |
Sale
teatrali e cinematografiche |
| 1.3 |
Locali
ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni
ricreative, culturali, politiche e religiose |
| 1.4 |
Locali
ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni
ricreative, culturali, politiche e religiose con annesso ristoro |
| 1.5 |
Palestre,
piscine, bocciodromi , campi da tennis e simili |
| 1.6 |
Sale
da ballo, discoteche, nigt club e simili con annesso bar e/o
ristoro |
| 1.7 |
Locali
ed aree adibiti ad autonomi depositi di stoccaggio e depositi
di macchine e materiali militari |
| 2.1 |
Complessi
commerciali all'ingrosso |
| 2.2 |
Locali
ed aree adibite ad esposizioni, autorimesse |
| 2.3 |
Aree
ricreativo-turistiche, quali campeggi |
| 3.1 |
Locali
ed aree ad uso abitativo (vani principali e accessori) |
| 3.2 |
Locali
ed aree ad uso abitativo in cui si pratica il compostaggio
degli scarti umidi organici (vani principali e accessori) |
| 3.3 |
Locali
ed aree ad uso abitativo per esercizi alberghieri, con esclusione
dei locali di preparazione e consumo di alimenti e bevande |
| 3.4 |
Locali
ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze,
pubbliche e private, quali ospedali e case di cura e di riposo |
| 4.1 |
Locali
ed aree ad uso di produzione artigianale, laboratori e magazzini |
| 4.2 |
Autofficine,
carrozzerie, elettrauto e servizi vari afferenti autoveicoli,
motoveicoli e similari, distributori di carburante |
| 4.3 |
Locali
ed aree ad uso di produzione industriale |
| 4.4 |
Locali
ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili |
| 4.5 |
Aree
ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili ambulante
a posto fisso |
| 5.1 |
Locali
ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari,
supermercati |
| 5.2 |
Aree
ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari ambulante
a posto fisso |
| 5.3 |
Locali
ed aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o di prodotti
della pesca |
| 5.4 |
Aree
ad uso di commercio al dettaglio di carni o di prodotti della
pesca ambulante a posto fisso |
| 5.5 |
Locali
ed aree ad uso di commercio al dettaglio di fiori, frutta
e verdura |
| 5.6 |
Aree
ad uso di commercio al dettaglio di carni o di fiori, frutta
e verdura ambulante a posto fisso |
| 5.7 |
Bar,
caffé, osterie, birrerie, pasticcerie, gelaterie |
| 5.8 |
Ristoranti,
trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, fast-food,
paninoteche, sel-service, mense, locali adibiti a preparazione
e/o consumo di alimenti e bevande degli esercizi alberghieri |
| 6.1 |
Istituti
di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, fisioterapia
e similari |
| 6.2 |
Autoscuole,
studi professionali, laboratori di analisi, istituti di credito
e assicurazioni, agenzie di viaggio, uffici in genere |
| 7.1 |
Aree
scoperte a qualsiasi uso adibite, cioè quelle operative
nonchè quelle accessorie e pertinenziali delle aree
operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni.
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| 7.2 |
(SOPPRESSO) |
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