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Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 83 del 18.12.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.06.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29.11.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2007
INDICE
ART.1: OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART.2: SOGGETTO ATTIVO
ART.3: SOGGETTO PASSIVO
ART.4: OGGETTO DELL’IMPOSTA
ART.5: DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART.6: DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
ART.7: DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
ART.8: BASE IMPONIBILE
ART.9: IMMOBILI ESCLUSI
ART.10: IMMOBILI ESENTI
ART.11: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
ART.12: DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
ART.13: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
ART.14: ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
ART.15: FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART.15 BIS: RISCOSSIONE COATTIVA
ART.16: RIMBORSI
ART.17: CONTENZIOSO
ART.18: DIRITTO DI INTERPELLO
ART.19: POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI
ART.20: RINVIO
ART.21: ENTRATA IN VIGORE
********
ART. 1: OGGETTO DEL
PRESENTE REGOLAMENTO
1. Le norme contenute nel presente
Regolamento disciplinano l’applicazione dell’Imposta
comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n° 504 nell’ambito della potestà
regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.
2. La finalità del presente
regolamento è di:
(a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini
(b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento
(c) potenziare il controllo sui pagamenti
(d) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente
ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto
dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge
e regolamentari, anche locali, vigenti.
ART. 2: SOGGETTO ATTIVO
1. A decorrere dall’anno
1993, soggetto attivo dell’imposta è il Comune
per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio
territorio.
2. La prevalenza va intesa
come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell’immobile.
ART. 3: SOGGETTO PASSIVO
1. Soggetti passivi dell’imposta
sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello
stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o
non vi esercitano l’attività, dei seguenti diritti
sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione
finanziaria e locazione con patto di futura vendita. Nel caso
di concessione su aree demaniali soggetto passivo è
il concessionario.
2. Per gli immobili concessi
in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
In caso di fabbricati di cui l’art. 8 comma 2 lettera
c) del presente regolamento, il locatario assume la qualità
di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato
il contratto di locazione finanziaria.
3. Per la definizione dei diritti
reali di godimento riportati ai precedenti commi si rinvia
alla disciplina del Codice Civile. In particolare, si considera
assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale
di abitazione quello del coniuge superstite assegnatario per
l’immobile utilizzato come propria abitazione ai sensi
dell’art. 540 comma 2 del C.C.
4. Per gli immobili concessi
in locazione con patto di futura vendita (alloggi a riscatto),
soggetto passivo è l’assegnatario in quanto titolare
di un diritto assimilabili a quello di abitazione con decorrenza
dalla data di assegnazione.
5. Il titolare della sola “nuda
proprietà” non è considerato soggetto
passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento
relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
6. Tutti i diritti di cui ai
commi precedenti, con esclusione del diritto di abitazione
per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante
atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
7. L’assegnazione di
alloggio a favore del socio di società cooperative
a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto
passivo dalla data di assegnazione.
ART. 4: OGGETTO DELL’IMPOSTA
1. Costituisce oggetto dell’imposta
il possesso di fabbricati, compresi quelli strumentali all’attività
d’impresa, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
ART.5: DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Per fabbricato s’intende
l’unità immobiliare che è o deve essere
iscritta al Catasto, con attribuzione di rendita autonoma
e distinta, considerandosi parte integrante del fabbricato
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza. Per area costituente pertinenza, s’intende
l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita
in modo durevole e attuale al predetto fabbricato. Tale area,
anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, è soggetta ad autonoma imposizione
soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
2. Si considerano, dunque,
fabbricati sebbene non iscritte al Catasto le unità
immobiliari:
(a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione:
acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione
dei lavori (fa fede il certificato di fine lavori rilasciato
dal direttore dei lavori), ovvero, se antecedente dalla data
in cui è comunque utilizzato indipendentemente che
sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità
o agibilità. L’utilizzo del fabbricato è
dimostrabile anche a mezzo prove indirette (contratti di luce,
acqua, gas, etc) riscontrabili quali elementi funzionali all’uso
del fabbricato stesso (abitativo, industriale, commerciale,
servizi, etc);
(b) fabbricati ex-rurali: acquisiscono
la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno
uno dei requisiti di ruralità previsti dagli artt.
3 e 4 della legge 26.2.94 n° 133 e successive modifiche;
(c) Fabbricati condonati o
condonabili: acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere
dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile dalla pratica
di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di
effettivo utilizzo.
ART. 6: DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
1. Per area fabbricabile s’intende
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo;
2. Risultano altresì
edificabili le seguenti aree, che di fatto vengono utilizzate
a scopo edificatorio, limitatamente al periodo intercorrente
tra la data di inizio e di ultimazione dei lavori:
(a) le aree in zona agricola
nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione
o ristrutturazione di fabbricati
(b) le aree in cui sono in
corso interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione,
recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa
vigente, sono sanabili mediante condono edilizio
(c) le aree soggette ad espropriazione
per pubblica utilità, in quanto destinate alla realizzazione
di edilizia pubblica e residenziale
3. Non rientrano nel concetto
di aree fabbricabili:
(a) le aree pertinenziali di
fabbricati che non sono autonomamente edificabili;
(b) le aree che, soggette ad
espropriazione per pubblica utilità, sono destinate
ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
(c) le aree sulle quali gravano
vincoli di inedificabilità;
(d) i terreni che pur risultando
edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti
e condotti da coltivatori diretti a titolo principale o imprenditori
agricoli che mantengono sul fondo l’utilizzazione per
lo svolgimento dell’attività agricole di cui
al successivo art. 7.
4. L’ufficio Tecnico
Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area
sita nel proprio territorio è fabbricabile in base
ai criteri stabiliti dal presente articolo.
5. In caso di variazione degli
strumenti urbanistici, l’immobile perde la caratteristica
di area fabbricabile dalla data di adozione del relativo provvedimento
da parte del Consiglio Comunale.
6. La comunicazione prevista
dall’art. 31 comma 20 della Legge 27.12.2002 n. 289
è effettuata da parte dell’Ufficio Tecnico Edilizia
Comunale e/o dall’Ufficio Tributi.
ART. 7: DEFINIZIONE
DI TERRENO AGRICOLO
1. Per terreno agricolo si
intende il terreno adibito all’esercizio delle attività
come indicato dall’art. 2135 del Codice Civile:
(a) coltivazione del fondo;
(b) silvicoltura;
(c) allevamento del bestiame;
(d) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici, che rientrino nell’esercizio
normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
2. le attività sopra elencate devono essere svolte
da:
(a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti
dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli
e pubblicati nell’albo comunale;
(b) soggetti diversi dal coltivatore o imprenditore agricolo
che coltivano il fondo non per l’esclusivo autoconsumo
familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti
che richiede il rilascio della partita IVA.
ART. 8: BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell’imposta
è data dal valore degli immobili rapportato alla quota
e al periodo di possesso.
2. Il valore degli immobili
è determinato secondo i seguenti criteri:
(a) Fabbricati iscritti
in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno
di imposizione (rivalutate, dall’anno di imposta 1997
e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
d’estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:
1) Fabbricati categorie A e
C (escluso A10 e C1) moltiplicatore = 100
2) Fabbricati categorie D e
A10 moltiplicatore = 50
3) Fabbricati categoria C1
moltiplicatore = 34
4) Fabbricati categoria B moltiplicatore
= 140
(c) Fabbricati classificabili
nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono
iscritti al catasto con attribuzione di rendita, il valore
è determinato sulla base delle scritture di bilancio
(stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili) alla data
di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione
o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I
costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito
a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi
rilevano dal 1° gennaio dell’anno successivo. In
caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono
esperire la procedura “DOCFA” di determinazione
del valore del fabbricato, sulla base della rendita proposta,
a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata
negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore
è determinato sulla base delle scritture contabili
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
(d) Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
Il valore di base dell’area è il seguente:
| UBICAZIONE |
AREA FABBRICABILE €./MC. |
ATTIVITA’ PRODUTTIVE €./Mq. |
| |
URBANIZZATA |
DA URBANIZZARE |
URBANIZZATA |
DA URBANIZZARE |
| Dolo |
103,29 |
77,47 |
56,82 |
41,32 |
| Sambruson |
87,80 |
61,98 |
56,82 |
41,32 |
| Arino |
85,22 |
59,40 |
56,82 |
41,32 |
Ai sensi dell’art. 59
comma 1 D.Lgs. 446/97, si stabilisce che allo scopo di ridurre
l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina
periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento al
fine dell’espletamento dell’attività di
accertamento relativa alle aree fabbricabili. Non sono sottoposti
a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base
imponibile assunta dal soggetto passivo risulta non inferiore
a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta
Comunale con il provvedimento su indicato.
In assenza di variazioni si intendono confermati i valori
precedentemente deliberati.
In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello
stesso sull’area di risulta, oppure in caso di recupero
edilizio effettuato ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere
c), d) e), della Legge 5/8/1978 n. 457, sino alla data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento
in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base
imponibile è data dal solo valore dell’area.
(e) Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno
di imposizione (rivalutate, dall’anno d’imposta
1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
d’estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli, la base imponibile è
determinata secondo il seguente schema:
Valore del terreno
(*) |
Base imponibile
|
Coefficiente
di calcolo |
| Fino a € 25.822,85 |
Nulla |
Nullo |
| Fino a € 61.974,83 |
(valore – € 25.822,85) |
x 0,30 |
| Fino a € 103.291.38 |
€ 10.845,59 + (valore – € 61.974,83) |
x 0,50 |
| Fino a € 129.114,22 |
€ 31.503,87 + (valore – € 103.291,38) |
x 0,75 |
| Oltre |
€ 50.871,00 + (valore – € 129.114,22) |
x 1,00 |
| (*)Si considera il valore complessivo dei
terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati
nel territorio di più comuni |
La detrazione di € 25.822,85
e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione
al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso
nel corso dell’anno.
3. La quota di possesso indica
la percentuale di proprietà o di altro diritto reale
sugli immobili oggetto d’imposta.
4. Il periodo di possesso va
considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali
il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (14
giorni per febbraio) è computato per intero.
ART. 9: IMMOBILI ESCLUSI
1. Sono immobili esclusi dall’imposta
quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili
o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano
di seguito:
(a) le aree pertinenziali dei
fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui
redditività, comunque, è assorbita dalla rendita
del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
(b) terreni che, non compresi
fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono
abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi,
non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali
ad esempio:
1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti”);
2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
3) piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della
qualifica di imprenditore agricolo, che coltivano il fondo
per l’esclusivo autoconsumo familiare e non per la commercializzazione
dei frutti prodotti e che per la coltivazione non si avvalgono
di terzisti ma utilizzano essenzialmente il lavoro manuale.
(c) fabbricati rurali che mantengono
i requisiti di ruralità.
ART. 10: IMMOBILI ESENTI
1. Oltre alle fattispecie previste
dal D. Lgs.vo n. 504/92 art. 7 si considerano esenti i seguenti
casi:
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi,
cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da
privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando
al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell’immobile;
- I fabbricati posseduti ed utilizzati da enti non commerciali
e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (“ONLUS”)
destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di religione dirette all’esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,
a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.
2. L’esenzione spetta
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
ART.11: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
1. Le aliquote sono stabilite
dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l’adozione
del bilancio di previsione, in misura compresa tra il quattro
e il sette per mille da applicare al valore imponibile degli
immobili.
2. Nello stabilire l’aliquota,
entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto della parità
del gettito complessivo dell’imposta dell’anno
precedente, può essere prevista una aliquota:
a) inferiore
a quella ordinaria determinata al comma 1, comunque non inferiore
al 4 ‰, per i seguenti immobili:
(1) unità immobiliare
ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella
nella quale vi risiedono anagraficamente:
I. il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari;
II. i parenti in linea retta fino al primo grado in comodato
d’uso gratuito dei soggetti titolari del diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento;
Si considera parte integrante dell’abitazione principale,
la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto,
limitatamente ad una sola unità immobiliare strettamente
funzionale alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina,
soffitta, ripostiglio, ecc.);
(2) abitazioni di proprietà
di soggetti che risiedono in Casa di Riposo a condizione che
l’immobile non risulti locato.
Per tutte le situazioni indicate
nella lettera a), ad eccezione del punto (1) - I) deve esserne
data comunicazione iniziale all’Ufficio Tributi, ed
eventuale notizia se subentrano variazioni negli anni successivi.
b) superiore
a quella ordinaria determinata al comma 1 per i seguenti fabbricati
ad uso abitazione:
1) posseduti in aggiunta a
quella principale;
2) non locati.
3) Terreni, fabbricati posseduti
in aggiunta a quella principale e fabbricati con diversa destinazione.
3. La deliberazione concernente
la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale
sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla
“Gazzetta Ufficiale”
4. L’imposta è
determinata applicando alla base imponibile l’aliquota
o le aliquote previste annualmente dal Comune.
ART.12: DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Il Consiglio Comunale, con
la stessa deliberazione con la quale annualmente determina
le aliquote ICI, stabilisce la misura delle detrazioni entro
i limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. In caso di più contitolari
che dimorano nella stessa abitazione principale così
come stabilito nel precedente articolo 11 comma 2, la detrazione
di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti
uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso.
Qualora l’abitazione sia occupata da uno solo dei contitolari
la detrazione spetta interamente allo stesso.
3. Per i fabbricati inagibili
o inabitabili:
(a) l’imposta è
ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità
è accertata dall’ufficio tecnico settore Edilizia
Privata con perizia a carico del proprietario su domanda,
redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa,
il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. Le spese
della perizia sono fissate dalla Giunta Comunale;
(b) la riduzione dell’imposta
si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia
all’ufficio tecnico comunale settore Edilizia Privata,
oppure alla data di presentazione al Comune della dichiarazione
sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia,
attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità;
(c) sono considerati inagibili
o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei
all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo
dell’integrità fisica o alla salute delle persone.
In particolare sono inagibili e inabitabili i fabbricati che
si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali, solai
e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo
a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture di collegamento (rampe e scale) e strutture verticali
(muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo
parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione
o ripristino;
(d) Non possono considerarsi
tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori
di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione,
recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al
miglioramento degli edifici;
4. Per gli immobili storici
o artistici:
L’interesse storico o artistico sottoposti al vincolo
ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.1089/1939 e successive
modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione
della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare
il valore, va moltiplicata per cento, anche se il fabbricato
catastalmente è classificato nella categoria A/10 o
C/1 oppure nel gruppo D. Per le categorie A/10, C/1 e fabbricati
di categoria D, per i quali la consistenza è espressa
in metri quadrati ai fini dell’applicazione della suindicata
norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza
in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari
a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva
netta per il coefficiente predetto.
ART. 13: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
1. L’imposta è
dovuta, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma
imposizione tributaria, nei termini stabiliti dalla legge.
2. Nel caso di contitolarità
di immobili il versamento dell’intera imposta dovuta
da parte di un solo contitolare si intende regolarmente effettuato
anche per conto degli altri purchè il debito sia stato
completamente assolto, comunicando all’Ufficio Tributi
i nomi dei contitolari, gli immobili e le somme versate per
ciascuno di essi.
3. L’imposta deve essere
corrisposta mediante versamento direttamente o tramite conto
corrente postale al concessionario della riscossione.
L’imposta, le sanzioni e gli interessi dovuti a seguito
di attività di accertamento dovranno essere corrisposti
mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato
al Comune di Dolo.
La misura annua degli interessi dovuti a seguito di attività
di accertamento è pari al tasso legale. Gli interessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
4. Quando l’imposta complessivamente
dovuta risulta inferiore a € 5,16 per le aree fabbricabili
e € 10,33 per le rimanenti fattispecie, i versamenti
non devono essere eseguiti.
Il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve
essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo;
5. I soggetti passivi devono
dichiarare gli immobili posseduti nel comune su apposito modulo
approvato dal Ministero delle Finanze, di cui all’art.
10 del D.Lgs. 504/92 entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in
cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino
modificazione di dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso
il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle
forme previste dal presente regolamento, le modificazioni
intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni
si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi
tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile,
può essere presentata dichiarazione congiunta; per
gli immobili indicati nell’art. 1117 del Codice Civile,
oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile un’autonoma rendita catastale,la dichiarazione
deve essere presentata dall’amministratore del condominio
per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi
nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune
di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì,
tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo
di durata dell’intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili;
ART. 14: ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
1. Per quanto concerne l’attività
di accertamento dell’imposta si rinvia alle norme previste
dall’art. 11 del D. Lgs.vo 504/92.
2. L’attività di accertamento dell’ICI
può essere effettuata dall’Ente, oppure affidata
a terzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo
52 comma 5 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N.446.
3. Per quanto concerne la riscossione,
si demanda all’organo esecutivo la possibilità
di scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell’imposta,
il quale soggetto potrà essere distinto se opportuno,
tra gestione di competenza e recupero dell’evasione
fiscale.
4. Ai fini dell’esercizio
dell’attività di accertamento il Comune può
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire
o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito
a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti
agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e
diritti.
5. Il Comune, per la propria
azione impositrice, può avvalersi dell’istituto
di accertamento con adesione del contribuente, sulla base
dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 218 del 19.06.1997 così
come recepiti dal regolamento disciplinante le Entrate.
ART. 15: FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Con delibera della Giunta
Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti
le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta.
2. Il predetto funzionario
sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi,
gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi.
ART. 15 BIS: RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme accertate dal Comune
per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate,
con le modalità indicate dal comma 3 dell’art.
13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che
sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 e
successive modificazioni oppure attraverso lo strumento dell’ingiunzione
fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo
titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
2. le somme di cui al comma
1 possono essere riscosse mediante convenzione con soggetti
iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs.
446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 16: RIMBORSI
1. Disciplina generale:
(a) Il contribuente può
presentare al Comune al quale è stata versata l’imposta
domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro
il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso
il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di arrivo al
protocollo. Se la documentazione è insufficiente o
incompleta verrà richiesta la regolarizzazione dell’istanza.
Decorsi novanta giorni da tale richiesta, l’istanza
è da ritenersi decaduta se non viene integrata.
(b) Il diritto alla restituzione
è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento
di contenzioso che si è concluso con una sentenza o
atto divenuto definitivo.
Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso
instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei
confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell’imposta
comunale sugli immobili.
Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito
dell’ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli
altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
2. Rimborsi in caso di contenzioso
sulle rendite catastali o sul reddito o valore:
Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente
contro l’attribuzione della rendita, reddito o valore,
sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito
o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da
richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal
giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso
la Commissione Tributaria, ovvero alla data di registrazione
in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate
per imposta vanno computati gli interessi nella misura di
cui al comma 5 del presente articolo.
3. Rimborsi in caso di attribuzione
della rendita definitiva:
Per i fabbricati di cui al comma 2, lettera b), dell’art.
5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria,
qualora la rendita attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale
sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune,
provvede al rimborso d’ufficio delle somme versate in
eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del
presente articolo per tutti gli anni in cui è stata
versata l’imposta.
4. Rimborsi in caso di usucapione:
Il contribuente che ha provveduto al versamento dell’imposta
per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore
di terzi, ha diritto al rimborso dell’imposta, comprensiva
degli interessi nella misura di cui al successivo comma 5,
versata in eccedenza da richiedersi entro tre anni dalla data
di deposito della sentenza.
5. Interessi sui rimborsi:
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi
pari al tasso legale. Gli interessi sulle somme dovute al
contribuente sono calcolati con maturazione giorno per giorno
a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.
6. Esonero dal rimborso:
Non si fa luogo al rimborso quando l’importo complessivo
risulta pari o inferiore a € 5,16 o € 10,33 come
previsto dall’art. 13 del presente regolamento.
ART. 17: CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge
l’istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull’istanza
di rimborso può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992,
n.546 “Nuovo processo tributario” e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto
al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta
giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
La notificazione della cartella di pagamento vale anche come
notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto
tacito sull’istanza di rimborso può essere proposto
dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e
fino a tre anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi
alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve
costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso
la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente
per territorio, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992,
N.546.
ART. 18: DIRITTO DI INTERPELLO
1. I contribuenti possono sottoporre
all’ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni
di particolare complessità sui quali l’Ufficio
è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini
previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti
amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto
1990 n.241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il parere dell’ufficio
non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente
sul medesimo argomento o caso l’orientamento dell’Ufficio
si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente
che si era attenuto al parere dell’Ufficio non possono
essere applicate sanzioni.
ART. 19: POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI
1. Al fine del potenziamento
dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti
necessari affinché al predetto ufficio siano garantite
adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.
Il potenziamento dell’ufficio dovrà effettuarsi
attraverso le seguenti modalità:
2. In applicazione del precedente
comma, al personale addetto alle attività di gestione,
controllo ed accertamento dell’imposta comunale è
riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai
compensi previsti dal CCNL, una quota relativa agli importi
accertati a seguito dell’attività di accertamento
e controllo finalizzata a recupero dell’evasione fiscale.
Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata
secondo le modalita’ e quant’altro previsto nel
contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)
3. La liquidazione del citato
compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo
in conformità ai criteri fissati con deliberazione
della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva,
predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla
Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.
ART. 20: RINVIO
1. Per quanto non specificatamente
ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia
alle norme legislative relative all’imposta comunale
sugli immobili salvo quanto previsto dall’articolo 59
del D. Lgs.vo n.446/1997.
2. Tutte le successive norme
integrative e modificative della legislazione vigente in materia
costituiscono automatica modifica del presente regolamento.
ART. 21: ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento
approvato entra in vigore il 1° gennaio successivo alla
data di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento
unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere
comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni
dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso
pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche
o integrazioni al presente regolamento.
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