Comune di Dolo  
   
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Dolo > Regolamenti Comunali > Imposta comunale sugli immobili
 
Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18.12.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.06.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29.11.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2007


INDICE
ART.1: OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART.2: SOGGETTO ATTIVO
ART.3: SOGGETTO PASSIVO
ART.4: OGGETTO DELL’IMPOSTA
ART.5: DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART.6: DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
ART.7: DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
ART.8: BASE IMPONIBILE
ART.9: IMMOBILI ESCLUSI
ART.10: IMMOBILI ESENTI
ART.11: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
ART.12: DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
ART.13: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
ART.14: ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
ART.15: FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART.15 BIS: RISCOSSIONE COATTIVA
ART.16: RIMBORSI
ART.17: CONTENZIOSO
ART.18: DIRITTO DI INTERPELLO
ART.19: POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI
ART.20: RINVIO
ART.21: ENTRATA IN VIGORE

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ART. 1: OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 nell’ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

2. La finalità del presente regolamento è di:
(a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini
(b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento
(c) potenziare il controllo sui pagamenti
(d) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.


ART. 2: SOGGETTO ATTIVO

1. A decorrere dall’anno 1993, soggetto attivo dell’imposta è il Comune per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell’immobile.


ART. 3: SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell’imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui l’art. 8 comma 2 lettera c) del presente regolamento, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Per la definizione dei diritti reali di godimento riportati ai precedenti commi si rinvia alla disciplina del Codice Civile. In particolare, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione quello del coniuge superstite assegnatario per l’immobile utilizzato come propria abitazione ai sensi dell’art. 540 comma 2 del C.C.

4. Per gli immobili concessi in locazione con patto di futura vendita (alloggi a riscatto), soggetto passivo è l’assegnatario in quanto titolare di un diritto assimilabili a quello di abitazione con decorrenza dalla data di assegnazione.

5. Il titolare della sola “nuda proprietà” non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

6. Tutti i diritti di cui ai commi precedenti, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.

7. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.


ART. 4: OGGETTO DELL’IMPOSTA

1. Costituisce oggetto dell’imposta il possesso di fabbricati, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.


ART.5: DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato s’intende l’unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Catasto, con attribuzione di rendita autonoma e distinta, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Per area costituente pertinenza, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita in modo durevole e attuale al predetto fabbricato. Tale area, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, è soggetta ad autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

2. Si considerano, dunque, fabbricati sebbene non iscritte al Catasto le unità immobiliari:
(a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione: acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori (fa fede il certificato di fine lavori rilasciato dal direttore dei lavori), ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o agibilità. L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile anche a mezzo prove indirette (contratti di luce, acqua, gas, etc) riscontrabili quali elementi funzionali all’uso del fabbricato stesso (abitativo, industriale, commerciale, servizi, etc);

(b) fabbricati ex-rurali: acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di ruralità previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 26.2.94 n° 133 e successive modifiche;

(c) Fabbricati condonati o condonabili: acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.


ART. 6: DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;

2. Risultano altresì edificabili le seguenti aree, che di fatto vengono utilizzate a scopo edificatorio, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e di ultimazione dei lavori:

(a) le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati

(b) le aree in cui sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio

(c) le aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità, in quanto destinate alla realizzazione di edilizia pubblica e residenziale

3. Non rientrano nel concetto di aree fabbricabili:

(a) le aree pertinenziali di fabbricati che non sono autonomamente edificabili;

(b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;

(c) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;

(d) i terreni che pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo principale o imprenditori agricoli che mantengono sul fondo l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività agricole di cui al successivo art. 7.

4. L’ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

5. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l’immobile perde la caratteristica di area fabbricabile dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte del Consiglio Comunale.

6. La comunicazione prevista dall’art. 31 comma 20 della Legge 27.12.2002 n. 289 è effettuata da parte dell’Ufficio Tecnico Edilizia Comunale e/o dall’Ufficio Tributi.

ART. 7: DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività come indicato dall’art. 2135 del Codice Civile:

(a) coltivazione del fondo;

(b) silvicoltura;
(c) allevamento del bestiame;
(d) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
2. le attività sopra elencate devono essere svolte da:
(a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell’albo comunale;
(b) soggetti diversi dal coltivatore o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l’esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.


ART. 8: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è data dal valore degli immobili rapportato alla quota e al periodo di possesso.

2. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:

(a) Fabbricati iscritti in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (rivalutate, dall’anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

1) Fabbricati categorie A e C (escluso A10 e C1) moltiplicatore = 100

2) Fabbricati categorie D e A10 moltiplicatore = 50

3) Fabbricati categoria C1 moltiplicatore = 34

4) Fabbricati categoria B moltiplicatore = 140

(c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti al catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura “DOCFA” di determinazione del valore del fabbricato, sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;


(d) Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore di base dell’area è il seguente:

UBICAZIONE AREA FABBRICABILE €./MC. ATTIVITA’ PRODUTTIVE €./Mq.
  URBANIZZATA DA URBANIZZARE URBANIZZATA DA URBANIZZARE
Dolo
103,29
77,47
56,82
41,32
Sambruson
87,80
61,98
56,82
41,32
Arino
85,22
59,40
56,82
41,32

Ai sensi dell’art. 59 comma 1 D.Lgs. 446/97, si stabilisce che allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento al fine dell’espletamento dell’attività di accertamento relativa alle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo risulta non inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) e), della Legge 5/8/1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area.

(e) Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione (rivalutate, dall’anno d’imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (*)
Base imponibile
Coefficiente di calcolo
Fino a € 25.822,85 Nulla Nullo
Fino a € 61.974,83 (valore – € 25.822,85) x 0,30
Fino a € 103.291.38 € 10.845,59 + (valore – € 61.974,83) x 0,50
Fino a € 129.114,22 € 31.503,87 + (valore – € 103.291,38) x 0,75
Oltre € 50.871,00 + (valore – € 129.114,22) x 1,00
(*)Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni

 

La detrazione di € 25.822,85 e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell’anno.

3. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d’imposta.

4. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (14 giorni per febbraio) è computato per intero.


ART. 9: IMMOBILI ESCLUSI

1. Sono immobili esclusi dall’imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:

(a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

(b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:
1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti”);
2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
3) piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, che coltivano il fondo per l’esclusivo autoconsumo familiare e non per la commercializzazione dei frutti prodotti e che per la coltivazione non si avvalgono di terzisti ma utilizzano essenzialmente il lavoro manuale.

(c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.


ART. 10: IMMOBILI ESENTI

1. Oltre alle fattispecie previste dal D. Lgs.vo n. 504/92 art. 7 si considerano esenti i seguenti casi:
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile;
- I fabbricati posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (“ONLUS”) destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.


ART.11: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l’adozione del bilancio di previsione, in misura compresa tra il quattro e il sette per mille da applicare al valore imponibile degli immobili.

2. Nello stabilire l’aliquota, entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto della parità del gettito complessivo dell’imposta dell’anno precedente, può essere prevista una aliquota:

a) inferiore a quella ordinaria determinata al comma 1, comunque non inferiore al 4 ‰, per i seguenti immobili:

(1) unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale vi risiedono anagraficamente:
I. il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari;
II. i parenti in linea retta fino al primo grado in comodato d’uso gratuito dei soggetti titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento;
Si considera parte integrante dell’abitazione principale, la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, limitatamente ad una sola unità immobiliare strettamente funzionale alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostiglio, ecc.);

(2) abitazioni di proprietà di soggetti che risiedono in Casa di Riposo a condizione che l’immobile non risulti locato.

Per tutte le situazioni indicate nella lettera a), ad eccezione del punto (1) - I) deve esserne data comunicazione iniziale all’Ufficio Tributi, ed eventuale notizia se subentrano variazioni negli anni successivi.

b) superiore a quella ordinaria determinata al comma 1 per i seguenti fabbricati ad uso abitazione:

1) posseduti in aggiunta a quella principale;

2) non locati.

3) Terreni, fabbricati posseduti in aggiunta a quella principale e fabbricati con diversa destinazione.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale”

4. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote previste annualmente dal Comune.


ART.12: DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura delle detrazioni entro i limiti previsti dalla legislazione vigente.

2. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale così come stabilito nel precedente articolo 11 comma 2, la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l’abitazione sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

3. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:

(a) l’imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico settore Edilizia Privata con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Le spese della perizia sono fissate dalla Giunta Comunale;

(b) la riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale settore Edilizia Privata, oppure alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità;

(c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone. In particolare sono inagibili e inabitabili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture di collegamento (rampe e scale) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

(d) Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici;

4. Per gli immobili storici o artistici:
L’interesse storico o artistico sottoposti al vincolo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.1089/1939 e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per cento, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Per le categorie A/10, C/1 e fabbricati di categoria D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati ai fini dell’applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.


ART. 13: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L’imposta è dovuta, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma imposizione tributaria, nei termini stabiliti dalla legge.

2. Nel caso di contitolarità di immobili il versamento dell’intera imposta dovuta da parte di un solo contitolare si intende regolarmente effettuato anche per conto degli altri purchè il debito sia stato completamente assolto, comunicando all’Ufficio Tributi i nomi dei contitolari, gli immobili e le somme versate per ciascuno di essi.

3. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento direttamente o tramite conto corrente postale al concessionario della riscossione.
L’imposta, le sanzioni e gli interessi dovuti a seguito di attività di accertamento dovranno essere corrisposti mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al Comune di Dolo.
La misura annua degli interessi dovuti a seguito di attività di accertamento è pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

4. Quando l’imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a € 5,16 per le aree fabbricabili e € 10,33 per le rimanenti fattispecie, i versamenti non devono essere eseguiti.
Il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel comune su apposito modulo approvato dal Ministero delle Finanze, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504/92 entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazione di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento, le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale,la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;


ART. 14: ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

1. Per quanto concerne l’attività di accertamento dell’imposta si rinvia alle norme previste dall’art. 11 del D. Lgs.vo 504/92.
2. L’attività di accertamento dell’ICI può essere effettuata dall’Ente, oppure affidata a terzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 52 comma 5 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N.446.

3. Per quanto concerne la riscossione, si demanda all’organo esecutivo la possibilità di scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell’imposta, il quale soggetto potrà essere distinto se opportuno, tra gestione di competenza e recupero dell’evasione fiscale.

4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il Comune, per la propria azione impositrice, può avvalersi dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 218 del 19.06.1997 così come recepiti dal regolamento disciplinante le Entrate.


ART. 15: FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.

2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.


ART. 15 BIS: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 e successive modificazioni oppure attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

2. le somme di cui al comma 1 possono essere riscosse mediante convenzione con soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16: RIMBORSI

1. Disciplina generale:

(a) Il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata l’imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di arrivo al protocollo. Se la documentazione è insufficiente o incompleta verrà richiesta la regolarizzazione dell’istanza. Decorsi novanta giorni da tale richiesta, l’istanza è da ritenersi decaduta se non viene integrata.

(b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.
Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell’imposta comunale sugli immobili.
Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell’ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:
Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l’attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero alla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:
Per i fabbricati di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune, provvede al rimborso d’ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo per tutti gli anni in cui è stata versata l’imposta.

4. Rimborsi in caso di usucapione:
Il contribuente che ha provveduto al versamento dell’imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell’imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al successivo comma 5, versata in eccedenza da richiedersi entro tre anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Interessi sui rimborsi:
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sulle somme dovute al contribuente sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

6. Esonero dal rimborso:
Non si fa luogo al rimborso quando l’importo complessivo risulta pari o inferiore a € 5,16 o € 10,33 come previsto dall’art. 13 del presente regolamento.


ART. 17: CONTENZIOSO

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n.546 “Nuovo processo tributario” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull’istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a tre anni dalla data del versamento.

4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, N.546.


ART. 18: DIRITTO DI INTERPELLO

1. I contribuenti possono sottoporre all’ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l’Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il parere dell’ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.

3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l’orientamento dell’Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell’Ufficio non possono essere applicate sanzioni.


ART. 19: POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI

1. Al fine del potenziamento dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.
Il potenziamento dell’ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

2. In applicazione del precedente comma, al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell’imposta comunale è riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota relativa agli importi accertati a seguito dell’attività di accertamento e controllo finalizzata a recupero dell’evasione fiscale.
Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalita’ e quant’altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)

3. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con deliberazione della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

ART. 20: RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all’imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dall’articolo 59 del D. Lgs.vo n.446/1997.

2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.


ART. 21: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento approvato entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.

 
 
         
     
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