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Approvato con delibera G.C.
n. 128 del 13.05.2008
INDICE
ART. 1 – Oggetto
ART. 2 – Presupposti e limiti
ART. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli
incarichi
ART. 4 – Metodologia comparativa
ART. 5 – Conferimento ed espletamento dell’incarico
ART. 6 – Pubblicità degli incarichi
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ART. 1 – OGGETTO
1. La presente parte stralcio
dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune
di Dolo, per il seguito, rispettivamente, Ordinamento e Comune,
è volta a disciplinare il conferimento, da parte del
medesimo, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca,
consulenza a soggetti non facenti parte della sua dotazione
di personale, stabilendone i presupposti ed i limiti, i criteri
e le modalità, in conformità alle disposizioni
vigenti, nonché il tetto massimo della spesa annua.
2. Fatte salve future modifiche
della presente disciplina che si rendano necessarie per effetto
di espresse disposizioni introdotte dal competente legislatore,
esulano dalla stessa tutti gli incarichi espressamente esclusi
dalla legge e quelli il cui oggetto prevalente sia diverso
da una mera prestazione d’opera intellettuale e quindi
consista nella fornitura di un prodotto finito, sia esso bene
o servizio, in quanto tale direttamente destinato alla funzione
per cui è stato commissionato, anziché avere
carattere meramente strumentale.
3. Gli incarichi di cui al
comma 2 trovano esaustiva disciplina nel Codice dei Contratti
di cui, attualmente, al D.Lgs. n. 163/2006 ugualmente mirato
a garantire, segnatamente, la qualità delle prestazioni,
l’affidamento nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, così come nelle eventuali disposizioni
a carattere concorrente della legislazione regionale ed attuative
dell’ente. I medesimi potranno essere conferiti unicamente
in caso di assenza di adeguata professionalità interna
ed il loro oggetto dovrà corrispondere alle competenze
attribuite al Comune dall’ordinamento, nonché
ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Essi saranno
soggetti a pubblicità secondo la disciplina del detto
Codice od altra che secondo legge risulti dovuta.
4. Ugualmente si interpreta
che la normativa speciale contenuta nel Codice abbia carattere
integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni
ed incarichi oggetto di questo Ordinamento, dovendosi privilegiare
la prima quando, in mancanza di letterali disposizioni della
seconda, essa contenga specifiche disposizioni aventi carattere
restrittivo, qualora, beninteso, le prestazioni commissionate
siano riconducibili a quelle dei relativi allegati e CPV.
5. L’oggetto dell’incarico
rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso –
CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale –
e dalla natura giuridica del soggetto – libero professionista,
associazione, società di professionisti, società
di consulenza ecc., lavoratore dipendente di altra amministrazione.
ART. 2 – PRESUPPOSTI E LIMITI
1. Il ricorso alle prestazioni
oggetto di questo Ordinamento è subordinato, in primo
luogo:
- alla annuale approvazione, da parte del Consiglio Comunale,
di un programma rispondente alle finalità istituzionali
attribuite al Comune dall’Ordinamento, che ne indichi
la funzionale necessità, opportunamente da allocarsi
all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica
allegata al bilancio di previsione;
- al rispetto del limite annuo della spesa sostenibile per
gli incarichi in oggetto, fissato in misura pari all’1%
della spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione
come assestato, i cui corrispondenti importi in sede di PEG
saranno distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva
competenza desumibile dalla programmazione.
2. Fermi restando gli altri
obblighi previsti da questo Ordinamento e, quindi, il tetto
di spesa dallo stesso previsto, esulano dall’obbligo
di programmazione collaborazioni occasionali, circostanziatamente
motivate come necessarie e di difficile programmazione, che
si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una
spesa superiore ad euro 1.500,00.
3. Presupposto ineludibile
per il conferimento degli incarichi in argomento è
l’assenza di strutture organizzative o professionalità
interne all’ente medesimo, in grado di assicurare la
rispondenza dei risultati agli obiettivi dell’Amministrazione.
Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione
del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia
nel provvedimento di incarico o in apposita relazione del
funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità
di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse
esistenti, come della possibilità e convenienza di
instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche
part-time.
4. Gli incarichi di specie
non potranno includere la rappresentanza del Comune o altre
funzioni che l’Ordinamento preveda come prerogativa
di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
5. Il soggetto incaricato o
chi dallo stesso legittimamente deputato a rendere le prestazioni
pattuite, fatto salvo quanto sia diversamente previsto per
particolari incarichi da leggi, dovrà aver maturato
adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e
comprovata specializzazione universitaria intendendosi, allo
scopo del rispetto di tale secondo requisito minimo, che il
predetto dovrà aver conseguito:
- diploma di laurea specialistica afferente le materie per
le quali è richiesta particolare competenza, rilasciato
secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o equiparabile
diploma previsto dal vecchio ordinamento dell’università
oppure dall’ordinamento universitario del paese appartenente
alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene;
- diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni
frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti
formalmente dai rispettivi ordinamenti.
Poiché, peraltro, ciò che deve prioritariamente
essere assicurato è il possesso di particolare e comprovata
specializzazione nel settore specifico cui inserisce l’incarico,
qualora non si riesca ad individuare per essa un corso di
laurea, sarà tenuto per valido, in sostituzione, il
massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia
o equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità
Europea, fermo restando che dovrà comunque trattarsi
di alte professionalità non possedute dal personale
interno al Comune, non acquisibili dallo stesso tramite corsi
di riqualificazione a spese dell’ente, né dal
Comune stesso mediante nuove assunzioni, in ragione, soprattutto,
del carattere temporaneo e di breve durata del fabbisogno.
Il soggetto incaricato dovrà inoltre risultare in possesso
dei requisiti previsti dal più volte richiamato Codice
dei Contratti per poter essere fornitore di una P.A.
6. La durata e la natura degli
incarichi saranno definiti in rapporto all’effettivo
perdurare delle esigenze, storicizzate e da monitorare costantemente.
Di norma essa non potrà eccedere dodici mesi.
7. In quanto destinati a sopperire
ad esigenze di carattere temporaneo, gli incarichi non sono
rinnovabili. È consentita la loro proroga unicamente
al fine di completare quanto commissionato, secondo i contenuti
del relativo avviso od invito, in presenza di motivato interesse.
L’eventuale conseguente revisione del compenso dovrà
avvenire secondo i parametri utilizzati per la quantificazione
dell’originario. È altresì consentita
proroga per ritardi non imputabili al soggetto incaricato,
fermo restando il compenso pattuito.
ART. 3 – CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI
1. Il Funzionario che, sulla
base del programma approvato dal Consiglio Comunale e delle
relative previsioni di PEG debba conferire incarichi oggetto
di questo Ordinamento dovrà prioritariamente verificare
la sufficienza delle risorse a sua disposizione e l’esistenza
dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo
che precede, intendendosi che l’attuazione del programma
di cui al relativo camma 1 è subordinata al positivo
esito di quanto sopra, dovendo altrimenti egli riferire all’Amministrazione
in merito agli impedimenti riscontrati.
2. In rapporto al vaglio della
convenienza ad instaurare preferibilmente un rapporto di lavoro
subordinato, come previsto al citato comma 3, sarà
doveroso considerare la qualità dei servizi ed il relativo
costo in rapporto ai benefici attesi, quest’ultimo da
considerarsi anche sotto il profilo della possibile esigenza
di garantire carattere di flessibilità alla spesa corrente.
3. Gli incarichi, fatto salvo
quanto in prosieguo, dovranno essere conferiti mediante procedure
selettive previo pubblico avviso che dovrà indicare:
- l’oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l’eventuale
durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il
quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare e tipo
di coordinamento voluto;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento,
trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della
manifestazione di interesse e relative offerte nonché
i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione
della procedura;
- l’eventuale possibilità di sospendere la prestazione;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.
Di norma l’avviso sarà pubblicato per almeno
quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul
sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere
ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato
alla ricerca in atto.
4. Fermi restando quelli minimi
voluti dal legislatore e sopra definiti, i requisiti dovranno
essere indicati con un’ottica di loro adeguatezza e
proporzionalità alle prestazioni richieste.
5. Il compenso massimo di cui
al c. 3 sarà determinato proporzionalmente all’oggetto
della prestazione, alla quantità e qualità del
lavoro che esso comporta, agli stimabili costi che il soggetto
incaricato dovrà sostenere, all’eventuale utilizzazione
di mezzi e strumenti propri, tenendo conto dei valori di mercato
rilevabili da parametri e tabelle riferibili a prestazioni
similari e degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché
per la sicurezza del lavoro. Esso di norma sarà liquidato
al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione
in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività
oggetto dell’incarico.
6. Per prestazioni di valore
non superiore ad euro 20.000,00 netti è motivatamente
consentito il conferimento diretto da parte del responsabile
del Settore interessato.
7. Il conferimento diretto
da parte del responsabile del Settore interessato è
consentito anche con riguardo a incarichi occasionali di breve
durata a commissari di gara o di concorso indetti dall’ente,
ovvero a consulenze di natura tecnica o amministrativa conferiti
a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa acquisizione
dell’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
ART. 4 – METODOLOGIA COMPARATIVA
1. Il Responsabile del Servizio
interessato individuerà il soggetto da incaricare avvalendosi,
qualora il valore dell’incarico ecceda euro 20.000,00
o sia comunque ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione,
composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di
segretario verbalizzante, da lui presieduta e nominata scaduto
il termine per la presentazione di manifestazione di interesse
all’incarico medesimo.
2. L’individuazione dell’offerta
più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni
del Comune sarà effettuata con esclusione dei requisiti
professionali, dei quali si terrà conto unicamente
ai fini dell’ammissione a comparazione delle offerte.
3. In linea generale, fatta
salva la facoltà per il Funzionario di definire ulteriori
criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità
dell’incarico, nel rispetto delle regole comunitarie,
i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte
e la corrispondente graduazione del merito terranno conto:
- delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico, anche con riguardo ai tempi,
in un’ottica di proporzionalità ed adeguatezza
ai fabbisogni indicati in sede di avviso o lettera –
invito;
- del ribasso offerto sul compenso rispetto a quello base
indicato dal Comune.
4. Dovranno essere sottoposte
a valutazione di congruità quelle offerte che, in base
ad elementi specifici, appaiano anomale. In tali casi saranno
richieste per iscritto giustificazioni complessive ed analitiche,
assegnando un temine non inferiore a dieci giorni per la loro
presentazione. La conclusione della procedura dovrà
tenere conto delle giustificazioni fornite.
5. I provvedimenti di incarico
saranno adeguatamente motivati in rapporto ai criteri assunti.
ART. 5 – CONFERIMENTO ED ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Compete al Funzionario Responsabile,
previa apposita determinazione, stipulare in forma scritta
contratto con il soggetto prescelto. Tale contratto dovrà
contenere gli elementi voluti dalle leggi e dai regolamenti
in materia, prevedere la comminatoria di sanzioni, anche risolutive
del rapporto, in caso di inadempienze, così come la
possibilità di risoluzione anticipata del rapporto
e tenere il Comune indenne da ogni responsabilità inerente
l’espletamento dell’incarico.
2. Il medesimo Funzionario
Responsabile verificherà periodicamente il corretto
svolgimento dell’incarico e ne accerterà il buon
esito, mediante riscontro delle attività svolte e dei
risultati anche intermedi - adeguatamente documentati per
iscritto – ottenuti in termini di coerenza agli obiettivi
affidati, assumendo le conseguenti decisioni a tutela delle
ragioni del Comune, in caso di risultanze negative cui non
sia stato posto rimedio dal soggetto incaricato.
ART. 6 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi conferiti
secondo questo Ordinamento saranno assoggettati a pubblicità
preventiva e successiva nei modi stabiliti dalla legislazione,
a cura del Responsabile del Settore interessato.
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