Comune di Dolo  
   
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI DOLO
- STRALCIO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI -
 

Approvato con delibera G.C. n. 128 del 13.05.2008

INDICE

ART. 1 – Oggetto
ART. 2 – Presupposti e limiti
ART. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
ART. 4 – Metodologia comparativa
ART. 5 – Conferimento ed espletamento dell’incarico
ART. 6 – Pubblicità degli incarichi


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ART. 1 – OGGETTO

1. La presente parte stralcio dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Dolo, per il seguito, rispettivamente, Ordinamento e Comune, è volta a disciplinare il conferimento, da parte del medesimo, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti non facenti parte della sua dotazione di personale, stabilendone i presupposti ed i limiti, i criteri e le modalità, in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il tetto massimo della spesa annua.

2. Fatte salve future modifiche della presente disciplina che si rendano necessarie per effetto di espresse disposizioni introdotte dal competente legislatore, esulano dalla stessa tutti gli incarichi espressamente esclusi dalla legge e quelli il cui oggetto prevalente sia diverso da una mera prestazione d’opera intellettuale e quindi consista nella fornitura di un prodotto finito, sia esso bene o servizio, in quanto tale direttamente destinato alla funzione per cui è stato commissionato, anziché avere carattere meramente strumentale.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 trovano esaustiva disciplina nel Codice dei Contratti di cui, attualmente, al D.Lgs. n. 163/2006 ugualmente mirato a garantire, segnatamente, la qualità delle prestazioni, l’affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come nelle eventuali disposizioni a carattere concorrente della legislazione regionale ed attuative dell’ente. I medesimi potranno essere conferiti unicamente in caso di assenza di adeguata professionalità interna ed il loro oggetto dovrà corrispondere alle competenze attribuite al Comune dall’ordinamento, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Essi saranno soggetti a pubblicità secondo la disciplina del detto Codice od altra che secondo legge risulti dovuta.

4. Ugualmente si interpreta che la normativa speciale contenuta nel Codice abbia carattere integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni ed incarichi oggetto di questo Ordinamento, dovendosi privilegiare la prima quando, in mancanza di letterali disposizioni della seconda, essa contenga specifiche disposizioni aventi carattere restrittivo, qualora, beninteso, le prestazioni commissionate siano riconducibili a quelle dei relativi allegati e CPV.

5. L’oggetto dell’incarico rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso – CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale – e dalla natura giuridica del soggetto – libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza ecc., lavoratore dipendente di altra amministrazione.


ART. 2 – PRESUPPOSTI E LIMITI

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di questo Ordinamento è subordinato, in primo luogo:
- alla annuale approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un programma rispondente alle finalità istituzionali attribuite al Comune dall’Ordinamento, che ne indichi la funzionale necessità, opportunamente da allocarsi all’interno della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione;
- al rispetto del limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi in oggetto, fissato in misura pari all’1% della spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione come assestato, i cui corrispondenti importi in sede di PEG saranno distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione.

2. Fermi restando gli altri obblighi previsti da questo Ordinamento e, quindi, il tetto di spesa dallo stesso previsto, esulano dall’obbligo di programmazione collaborazioni occasionali, circostanziatamente motivate come necessarie e di difficile programmazione, che si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una spesa superiore ad euro 1.500,00.

3. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell’Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di incarico o in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.

4. Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del Comune o altre funzioni che l’Ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

5. Il soggetto incaricato o chi dallo stesso legittimamente deputato a rendere le prestazioni pattuite, fatto salvo quanto sia diversamente previsto per particolari incarichi da leggi, dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi, allo scopo del rispetto di tale secondo requisito minimo, che il predetto dovrà aver conseguito:
- diploma di laurea specialistica afferente le materie per le quali è richiesta particolare competenza, rilasciato secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento dell’università oppure dall’ordinamento universitario del paese appartenente alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene;
- diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti.
Poiché, peraltro, ciò che deve prioritariamente essere assicurato è il possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore specifico cui inserisce l’incarico, qualora non si riesca ad individuare per essa un corso di laurea, sarà tenuto per valido, in sostituzione, il massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia o equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità Europea, fermo restando che dovrà comunque trattarsi di alte professionalità non possedute dal personale interno al Comune, non acquisibili dallo stesso tramite corsi di riqualificazione a spese dell’ente, né dal Comune stesso mediante nuove assunzioni, in ragione, soprattutto, del carattere temporaneo e di breve durata del fabbisogno.
Il soggetto incaricato dovrà inoltre risultare in possesso dei requisiti previsti dal più volte richiamato Codice dei Contratti per poter essere fornitore di una P.A.

6. La durata e la natura degli incarichi saranno definiti in rapporto all’effettivo perdurare delle esigenze, storicizzate e da monitorare costantemente. Di norma essa non potrà eccedere dodici mesi.

7. In quanto destinati a sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, gli incarichi non sono rinnovabili. È consentita la loro proroga unicamente al fine di completare quanto commissionato, secondo i contenuti del relativo avviso od invito, in presenza di motivato interesse. L’eventuale conseguente revisione del compenso dovrà avvenire secondo i parametri utilizzati per la quantificazione dell’originario. È altresì consentita proroga per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito.


ART. 3 – CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Funzionario che, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale e delle relative previsioni di PEG debba conferire incarichi oggetto di questo Ordinamento dovrà prioritariamente verificare la sufficienza delle risorse a sua disposizione e l’esistenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo che precede, intendendosi che l’attuazione del programma di cui al relativo camma 1 è subordinata al positivo esito di quanto sopra, dovendo altrimenti egli riferire all’Amministrazione in merito agli impedimenti riscontrati.

2. In rapporto al vaglio della convenienza ad instaurare preferibilmente un rapporto di lavoro subordinato, come previsto al citato comma 3, sarà doveroso considerare la qualità dei servizi ed il relativo costo in rapporto ai benefici attesi, quest’ultimo da considerarsi anche sotto il profilo della possibile esigenza di garantire carattere di flessibilità alla spesa corrente.

3. Gli incarichi, fatto salvo quanto in prosieguo, dovranno essere conferiti mediante procedure selettive previo pubblico avviso che dovrà indicare:
- l’oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l’eventuale durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare e tipo di coordinamento voluto;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte nonché i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- l’eventuale possibilità di sospendere la prestazione;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.
Di norma l’avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.

4. Fermi restando quelli minimi voluti dal legislatore e sopra definiti, i requisiti dovranno essere indicati con un’ottica di loro adeguatezza e proporzionalità alle prestazioni richieste.

5. Il compenso massimo di cui al c. 3 sarà determinato proporzionalmente all’oggetto della prestazione, alla quantità e qualità del lavoro che esso comporta, agli stimabili costi che il soggetto incaricato dovrà sostenere, all’eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, tenendo conto dei valori di mercato rilevabili da parametri e tabelle riferibili a prestazioni similari e degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché per la sicurezza del lavoro. Esso di norma sarà liquidato al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

6. Per prestazioni di valore non superiore ad euro 20.000,00 netti è motivatamente consentito il conferimento diretto da parte del responsabile del Settore interessato.

7. Il conferimento diretto da parte del responsabile del Settore interessato è consentito anche con riguardo a incarichi occasionali di breve durata a commissari di gara o di concorso indetti dall’ente, ovvero a consulenze di natura tecnica o amministrativa conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.


ART. 4 – METODOLOGIA COMPARATIVA

1. Il Responsabile del Servizio interessato individuerà il soggetto da incaricare avvalendosi, qualora il valore dell’incarico ecceda euro 20.000,00 o sia comunque ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, da lui presieduta e nominata scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse all’incarico medesimo.

2. L’individuazione dell’offerta più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni del Comune sarà effettuata con esclusione dei requisiti professionali, dei quali si terrà conto unicamente ai fini dell’ammissione a comparazione delle offerte.

3. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Funzionario di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell’incarico, nel rispetto delle regole comunitarie, i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte e la corrispondente graduazione del merito terranno conto:
- delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, anche con riguardo ai tempi, in un’ottica di proporzionalità ed adeguatezza ai fabbisogni indicati in sede di avviso o lettera – invito;
- del ribasso offerto sul compenso rispetto a quello base indicato dal Comune.

4. Dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tali casi saranno richieste per iscritto giustificazioni complessive ed analitiche, assegnando un temine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. La conclusione della procedura dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.

5. I provvedimenti di incarico saranno adeguatamente motivati in rapporto ai criteri assunti.


ART. 5 – CONFERIMENTO ED ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

1. Compete al Funzionario Responsabile, previa apposita determinazione, stipulare in forma scritta contratto con il soggetto prescelto. Tale contratto dovrà contenere gli elementi voluti dalle leggi e dai regolamenti in materia, prevedere la comminatoria di sanzioni, anche risolutive del rapporto, in caso di inadempienze, così come la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto e tenere il Comune indenne da ogni responsabilità inerente l’espletamento dell’incarico.

2. Il medesimo Funzionario Responsabile verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico e ne accerterà il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati anche intermedi - adeguatamente documentati per iscritto – ottenuti in termini di coerenza agli obiettivi affidati, assumendo le conseguenti decisioni a tutela delle ragioni del Comune, in caso di risultanze negative cui non sia stato posto rimedio dal soggetto incaricato.


ART. 6 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti secondo questo Ordinamento saranno assoggettati a pubblicità preventiva e successiva nei modi stabiliti dalla legislazione, a cura del Responsabile del Settore interessato.

 
 
         
     
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